Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 20146 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 20146 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 19/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a CHIUSA SCLAFANI il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a TORINO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a SANT’ONOFRIO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a GIAVENO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/09/2023 del TRIB. LIBERTA’ di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria depositata e conclude per il rigetto dei ricorsi.
udito il difensore
Il difensore COGNOME NOME del foro di TORINO si riporta ai motivi del ricorso e alla memoria difensiva inviata a mezzo pec in data 12/03/2024.
Il difensore COGNOME NOME del foro di TORINO si riporta ai motivi del ricorso e insiste per l’accoglimento dello stesso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Torino, accogliendo l’appello del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale in data 12 maggio 2023, ha applicato:
a COGNOME NOME la misura cautelare degli arresti domiciliari, in relazione alle provvisorie incolpazioni di bancarotta fraudolenta patrimoniale, di bancarotta impropria da causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose, di bancarotta fraudolenta documentale, di bancarotta semplice impropria e di autoriciclaggio di cui ai capi 1), 2), 3), 4), 6) e 23); fatti commessi nella qualità di amministratore unico e di presidente del C.d.a della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 19 novembre 2020, e di gestore di fatto della RAGIONE_SOCIALE;
a COGNOME NOME la misura cautelare interdittiva del divieto di esercitare attività d impresa o uffici direttivi di persone giuridiche e imprese per la durata di mesi sei, relazione alle provvisorie incolpazioni di bancarotta fraudolenta patrimoniale, di bancarotta impropria da causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose, di bancarotta fraudolenta documentale, di bancarotta semplice impropria di cui ai capi 1), 2), 3) e 4); fatti commessi nella qualità di membro del C.d.a. della fallita RAGIONE_SOCIALE. e di legale rappresentante della fallita RAGIONE_SOCIALE. e della RAGIONE_SOCIALE.;
ha disposto, ai sensi degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, il sequestro preventivo funzionale alla confisca, diretta o per equivalente, del profitto o del prodotto:
dei reati di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti di cui ai capi 10) e nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, di COGNOME NOME e di COGNOME NOME, che della DSD erano, rispettivamente, amministratore di fatto e amministratore di diritto;
del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui al capo 19) ne confronti di COGNOME NOME, nella qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE;
del reato di autoriciclaggio di cui ai capi 6) e 23) nei confronti di COGNOME NOME.
L’adozione dei provvedimenti cautelari, personali e reali, è stata giustificata da Tribunale richiamando plurimi elementi investigativi, di fonte varia, atti a dimostrare come sussistessero a carico di COGNOME NOME gravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati provvisoriamente ascrittigli, avendo, egli, ideato e diretto un sistema per frodare il fisco per drenare ingenti somme di denaro dal patrimonio della fallita RAGIONE_SOCIALE; meccanismo consistito nell’utilizzazione, nelle dichiarazioni fiscali della RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, di fatture per operazioni inesistenti o per importi maggiorati rispetto alle prestazi effettivamente rese, emesse da società compiacenti, alcune facenti capo ai figli dello stesso COGNOME, altre a soggetti terzi (come da lui stesso ammesso in relazione alle contestazioni mossegli in altro, precedente, procedimento penale, segnatamente il RGNR 14920/2017), a fronte delle quali la RAGIONE_SOCIALE si privava di risorse monetarie, in parte destinandole alla remunerazione dell’attività illecita degli amministratori delle socie emittenti, in altra parte, facendole ritornare nella disponibilità di COGNOME NOME, che reimpiegava in attività speculative o imprenditoriali atte a celarne l’origine illecit descritto meccanismo rendeva ragione, al contempo, della ravvisata gravità indiziaria a carico di COGNOME NOME in relazione alle contestazioni formulate nei suoi confronti, avendo ella, tra l’altro, tramite la RAGIONE_SOCIALE, costituita a ridosso del fallimento RAGIONE_SOCIALE, coadiuvato il padre nel tentativo di continuare ad esercitare, sotto mentite spoglie, l’attività imprenditoriale della RAGIONE_SOCIALE, e del fumus boni iuris ravvisato nel fatto di cui agli addebiti cautelari elevati a carico di COGNOME COGNOME, leg rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, e a carico di COGNOME NOME, emittente, attraverso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui era legale rappresentante, di fatture nei confronti de RAGIONE_SOCIALE, società amministrata da prossimi congiunti di COGNOME NOME, in concomitanza con rimesse di denaro provenienti dalla RAGIONE_SOCIALE a favore della stessa RAGIONE_SOCIALE. La riscontrata ripetizione di schemi operativi illeciti collaudati da parte de soggetti destinatari dei provvedimenti cautelari era tale, inoltre, da consentire di ritene integrati sia il pericolo di reiterazione dei reati, con riferimento, alle cautele personali il periculum in mora, in riferimento alle cautele reali.
Hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
2.1. Il ricorso nell’interesse di COGNOME NOME e di COGNOME NOME consta di un solo motivo, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’applicazione delle misure cautelari personali degli arresti domiciliari nei confronti di COGNOME NOME del divieto di esercitare attività d’impresa o uffici direttivi di persone giuridiche nei conf di COGNOME NOME.
E’ dedotto, quanto a COGNOME NOME, che il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quelli che le sono stati provvisoriamente contestati, risalenti al 19 novembre 2020, non sarebbe né attuale né concreto, avuto riguardo alla documentazione in atti, attestante la regolare attività imprenditoriale svolta dalla ricorrente tramite organism societari estranei alla sua famiglia di origine; parimenti, quanto a COGNOME NOME, che
aveva arrestato il proprio agire illecito al più tardi in concomitanza con il fallimento d RAGIONE_SOCIALE, non potendosi assegnare all’operatività della RAGIONE_SOCIALE alcuna cifra di illiceità se non in termini di mera congettura investigativa.
2.2. Il ricorso nell’interesse di NOME COGNOME, in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, consta di un solo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 125, 310, 321, comma 2, cod. proc. pen. e 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 e il vizio di motivazione apparente.
E’ dedotto che il Tribunale non si sarebbe attenuto al principio di diritto enunciato dall Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 36959 del 2021, Ellade, secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del “periculum in mora”, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, p che il periculum in mora prospettato nel provvedimento impugNOME, identificato nel mero rischio di dispersione patrimoniale, era tutt’altro che concreto ed attuale, prescindendo del tutto da ogni riferimento specifico alle condotte che ne sarebbero state rivelatrici e all condizioni peculiari dei soggetti (la DSD e il legale rappresentante della stessa) attinti da sequestro preventivo; condotte e condizioni che, se prese in considerazione dal Tribunale, sarebbero state tali da chiarire l’assenza del detto periculum nei termini richiesti dal diritto vivente, avuto riguardo alla risalenza delle condotte e all’autonomia gestionale e finanziaria della DSD rispetto alla famiglia COGNOME.
2.3. Il ricorso nell’interesse di COGNOME NOME consta di due motivi.
2.3.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’omesso esame dell’eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni del ricorrente – richiamate alla pag dell’ordinanza impugnata -, escusso nella fase delle indagini preliminari senza le prescritte garanzie difensive, e dell’eccezione di inammissibilità dell’appello del pubblico ministero in riferimento alla sussistenza del periculum in mora, anche in relazione a tale profilo (questo, si, esamiNOME dal giudice per le indagini preliminari), costituendo il gravame dell’organo inquirente una mera riproposizione delle evidenze e delle argomentazioni ostese nella richiesta di applicazione di misura cautelare.
2.3.2. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 e degli artt. 125, 321, 324 cod. proc. pen. in riferimento alla motivazione rassegnata
nell’ordinanza impugnata quanto al fumus commissi delicti e al periculum in mora sottesi al provvedimento cautelare reale adottato nei confronti del ricorrente.
E’ dedotto che il Tribunale sarebbe venuto meno all’obbligo di dar conto dell’astratta sussumibilità del fatto nella fattispecie di reato di cui all’addebito preliminare sulla ba delle evidenze disponibili, invero scarne nei confronti del ricorrente e, comunque, insufficienti a corroborare l’ipotesi investigativa, ossia che i trasferimenti di denaro familiari del ricorrente fossero il prezzo del reato contestato. Parimenti, deficitario sarebb l’impegno argomentativo spiegato dal Tribunale per giustificare l’esistenza del periculum in mora sotteso al sequestro preventivo adottato nei confronti del ricorrente, essendosi valso il decidente di enunciazioni generiche, prive di riferimenti concreti alle condotte de ricorrente medesimo, risalenti al più tardi al 2019, e alle specifiche condizioni dell’impresa di cui era titolare.
Disposta la trattazione orale dei ricorsi, a seguito di tempestiva richiesta in ta senso formulata dal difensore di COGNOME NOMENOME NOME Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, Dottor NOME COGNOME, tramite memoria depositata in data 1 marzo 2024, ha anticipato le proprie conclusioni chiedendo il rigetto dei ricorsi.
Tramite EMAIL in data 12 marzo 2024, il difensore di COGNOME NOME ha depositato memoria nell’interesse del proprio assistito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
Inammissibile è il comune motivo di ricorso nell’interesse di COGNOME NOME e di COGNOME NOME.
Con l’allegare elementi in fatto, presentati come idonei a screditare la tenuta del ragionamento del Tribunale della Libertà in punto di sussistenza del pericolo di reiterazione delle condotte integratrici dei reati di cui alle imputazioni provvisorie, i ricor pretendono, invero, di ribaltare la valutazione al riguardo operata dal giudice della cautela sulla base di un’alternativa e, in tesi difensiva, più adeguata lettura del merito del vicenda sottesa all’adozione del provvedimento impugNOME.
A fronte di una motivazione (quale quella ostesa alle pagine 69 e 70 dell’ordinanza impugnata, in riferimento alla posizione di COGNOME NOME, e quella ostesa alle pagine 67 e 69 della stessa ordinanza, in riferimento alla posizione di COGNOME NOME), che, passando
in rassegna tutti gli elementi investigativi a disposizione del Tribunale, ha dato conto i maniera approfondita e logica, sia delle ragioni per le quali era plausibile ritenere ch COGNOME NOME, dominus del complesso sistema ideato per far transitare somme di denaro da una società all’altra di quelle poste sotto il suo controllo sostanziale, sottraendole Fisco e ai creditori della fallita RAGIONE_SOCIALE, si fosse valso anche della RAGIONE_SOCIALE (cfr. pagg. 70 e 71 dell’ordinanza impugnata) per replicare i moduli operativi di tale meccanismo illecito, sia delle ragioni per le quali era verisimile opinare che COGNOME NOME avesse efficacemente coadiuvato il padre, COGNOME NOME, nella strategia di dissimulare la riferibilità a questi delle società utilizzate per rendere possibile il desc meccanismo in frode al creditore pubblico e ai creditori privati (cfr. pag. 69, terz capoverso, dell’ordinanza impugnata), i rilievi difensivi si limitano a contestare gli esiti de valutazioni compiute dal giudice censurato in punto di pericula libertatis senza confrontarsi criticamente con tutte le rationes decidendi del provvedimento impugNOME (ad esempio, quanto a COGNOME NOME, con quella relativa all’idoneità della misura interdittiva applicatale ad <<impedirle di prestarsi, laddove se ne presenti la necessità, anche per un periodo limitato, nell'interesse familiare ad intestarsi quote o coprire ruoli societari», così, p 69, ultimo capoverso dell'ordinanza impugnata).
E' parimenti inammissibile il ricorso nell'interesse di NOME COGNOME, in proprio nella qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE.
Dal complesso della motivazione, spiegata per dar conto delle ragioni sottese all'adozione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, diretta e/o per equivalente del profitto dei reati tributari di cui ai capi 10) e 12) nei confronti di NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE (cfr. pagg. 56-59; 67, 71 e 74), emerge come il Tribunale non si sia affatto sottratto all'obbligo argomentativo, imposto al giudice della cautela reale dal dirit vivente, in punto di periculum in mora anche nelle ipotesi di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria del profitto del reato (come nel caso di speci trattandosi della misura ablatoria prevista dall'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000).
Le Sezioni Unite Ellade (Sentenza n. 36959 del 24/06/2021, Rv. 281848), a sostegno dell'enunciato principio secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., dev contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto all definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può
riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege", hanno chiarito che «il criterio su cui plasmare l'onere motivazionale del provvedimento di sequestro in oggetto va rapportato alla natura anticipatrice delta misura cautelare», di modo che il predetto onere di motivazione può ritenersi assolto «allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alieNOME»: donde, hanno concluso nel senso che: «è il parametro della "esigenza anticipatoria" della confisca a dovere fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che, naturalmente, potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di elementi di plausibile indicazione del periculum, le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio».
Tanto ricordato, e tenuto conto dei limiti del sindacato di questa Corte in materia di misure cautelari reali – circoscritto alla verifica della sola violazione di legge, in tale noz dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692) -, deve riconoscersi che, se NOME e la RAGIONE_SOCIALE (della quale COGNOME NOME era quantomeno occulto, cfr. pag. 71 dell'ordinanza impugnata) si sono ripetutamente prestati ad utilizzare (cfr. contestazioni di cui ai capi 10 e 12) documenti fiscali provenienti dalle società facenti capo a COGNOME NOME e ai suoi familiari e ad emetterne di analoghi nei confronti di società pure controllate dallo stesso COGNOME, segnatamente, nel periodo 17/06 -22/2022 nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, società costituita tra lo stesso NOME (che ne era anche l'amministratore) e COGNOME NOME, consulente di fiducia di COGNOME NOME, avente sede in un immobile della RAGIONE_SOCIALE (società le cui quote erano originariamente detenute dai figli di COGNOME NOME, che ne era stato anche amministratore) e avente alle sue dipendenze personale già in forza alla fallita RAGIONE_SOCIALE (cfr. pag. 71 dell'ordinanza impugnata), è rispondente «ai requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza» quanto sostenuto dal Tribunale per giustificare l'esistenza del periculum in mora in riferimento alla misura cautelare reale adottata nei confronti di NOME
NOME e della RAGIONE_SOCIALE: ossia, che il riscontrato e perdurante coinvolgimento dei soggetti destinatari della misura nel sistema fraudolento escogitato da COGNOME era tale da far ritenere verisimile che le somme e gli altri beni destinati ad essere incamerati dallo Stato potessero essere medio-tempore dispersi proprio per effetto del ripetersi delle descritte modalità operative illecite.
E' inammissibile, infine, anche il ricorso nell'interesse di COGNOME NOME.
3.1. Le censure di cui al primo motivo sono inammissibili.
3.1.1. Generico è il rilievo di omessa risposta all'eccezione di inammissibilità dell'appello del AVV_NOTAIO anche in riferimento al peri culum in mora, dal momento che l'ordinanza impugnata ha dato atto di come, mentre con riferimento al tema della gravità indiziaria, l'appello del AVV_NOTAIO si fosse limitato a riproporre fatti ed argomentazio ostesi nella richiesta di applicazione delle misure cautelari, con riferimento al tema delle esigenze cautelari e del periculum in mora, l'impugnativa dell'ufficio requirente avesse dedicato un apposito paragrafo per «espressamente criticare l'ordinanza del Gip, che altrettanto laconicamente aveva rilevato l'assenza di attualità delle esigenze cautelari e del periculum in mora», esponendo, altresì «una serie di fatti per evidenziare l'attualizzazione delle esigenze cautelari (pag. 137/138 dell'atto di appello) criticando su punto l'ordinanza del Gip» (cfr, pag. 52 dell'ordinanza impugnata).
3.1.2. Parimenti generico è il rilievo di inutilizzabilità delle dichiarazioni res COGNOME NOME, non essendo stato illustrato, con la dovuta specificità: I.) quando, dove e come le suddette dichiarazioni siano state rese; II) in quale parte dell'ordinanza ad esse si sia fatto espresso riferimento a fini esplicativi dei fatti di cui al capo 19); III) sia stata la loro decisività nell'economia del ragionamento sotteso all'adozione del provvedimento cautelare nei confronti del ricorrente (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416).
3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
3.2.1. Non può essere accolta la censura di motivazione apparente o non conforme a diritto quanto all'esistenza degli elementi costitutivi del reato di cui agli artt. 81 cpv. pen. e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso tra il 2014 e il 2019, di cui all'addebito preliminare mosso a COGNOME NOME, essendosi il Tribunale, con la motivazione rassegnata alle pagine 54 e 55 e da 61 a 63, conformato al principio di diritto secondo cui, in sede di riesame di misure cautelari reali, pur essendo precluso il sindacato sul merito dell'azione penale, il giudice deve verificare la sussistenza del presupposto del "fumus commissi
delicti" inteso nell'accezione di «astratta configurabilità, nel fatto attribuito all'indaga e in relazione alle concrete circostanze indicate dal P.M., dell'ipotesi criminosa oggetto di addebito, senza che rilevino né la sussistenza degli indizi di colpevolezza, né la loro gravità» (così, Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226492) attraverso un accertamento concreto, basato sulla indicazione di elementi dimostrativi, sia pure sul piano indiziario, della sussistenza del reato ipotizzato (Sez. 6, n. 35786 del 21/06/2012, Rv. 254394; conf. Sez. 3, n. 37851 del 04/06/2014, Rv. 260945).
Il giudice censurato ha, infatti, dato conto, riportando una significativa messe di elementi indiziari, come nello stesso torno temporale la RAGIONE_SOCIALE, gestita da COGNOME NOME, avesse effettuato il pagamento di fatture emesse a suo carico dalla RAGIONE_SOCIALE, società amministrata da COGNOME NOME e da COGNOME NOME, rispettivamente fratello e cognata di COGNOME NOME, e come COGNOME NOME, titolare della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, avesse emesso a favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. fatture per Euro 437.858,00, IVA compresa, indicando, fino al 16 febbraio 2015, prestazioni rese attinenti a lavorazioni edili e, dopo quella data, prestazioni per lavori di«montatore battilastra e tirabolli», ancorché si trattasse di lavorazioni specializzate radicalment diverse da quelle edili, peraltro descritte in fattura in maniera del tutto generica e no comprovate da nessun altro elemento documentale (scambi di mail o contratti relativi alle prestazioni da eseguire) (cfr. pag. 63, primo capoverso); delle somme beneficiate intascandone, poi, una cospicua parte in contanti – tramite sistematici prelievi di denaro allo sportello o tramite bancomat e trasferendone un'altra parte ai parenti, senza che risultassero evidenze atte a giustificare la fuoriuscita di tali somme dal patrimonio della RAGIONE_SOCIALE. Tanto, è sufficiente, avuto riguardo ai limiti del giudi cautelare in materia reale a fornire adeguata motivazione circa la configurabilità del reato contestato, ossia quello di emissione di fatture per operazioni inesistenti, avendo COGNOME NOME utilizzato la propria impresa come una 'cartiera', e a dimostrare l'infondatezza, l'indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti dalla difesa. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.2.2. Dal complesso della motivazione, come sopra riportata, nonché da quanto specificamente spiegato nell'ordinanza impugnata per dar conto delle ragioni sottese all'adozione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto del rea di cui al capo 19) nei confronti di COGNOME NOME (cfr. pag. 74), emerge come, anche in relazione alla posizioni di questi, il Tribunale non si sia affatto sottratto all'ob argomentativo, imposto al giudice della cautela reale dal diritto vivente, in punto di periculum in mora anche nelle ipotesi di sequestro preventivo finalizzato alla confisca
obbligatoria del profitto del reato (come nel caso di specie, trattandosi della misura ablatoria prevista dall'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000).
Fatto integrale e recettizio rinvio alle argomentazioni rassegnate nel punto 2 della presente motivazione (del 'Considerato in diritto'), a proposito del criterio generale cu rapportare il contenuto argomentativo del provvedimento cautelare reale in punto di periculum in mora fissato dalle Sezioni Unite Ellade, e fatta applicazione del detto criterio, deve riconoscersi che, avuto riguardo alle modalità con le quali COGNOME ha fatto fuoriuscire dal patrimonio della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE le ingenti somme ricevute dalla RAGIONE_SOCIALE per circa Euro 400.00,00 senza riuscire ad offrire alcuna giustificazione della suddetta dispersione, sussiste ed è concreta l'esigenza anticipatoria indicata dal diritto vivente in relazione alla conservazione dell'importo indicato nel sequestro.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen.
Così deciso il 19/03/2024.