Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 9245 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 9245 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/01/2026
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: RAGIONE_SOCIALE nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/09/2025 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
Viste le conclusioni della difesa delle parti ricorrenti, in persona dell’AVV_NOTAIO, che ha depositato memori difensiva insistendo nell’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Treviso quale giudice del riesame cautelare, con ordinanza in data 25 settembre 20251 in sede di giudizio di rinvio all’esito di annullamento della precedente ordinanza del medesimo Tribunale, ha rigettato le richieste di riesame avanzate da COGNOME NOME e da COGNOME NOME avverso i due distinti decreti con cui il GIP presso il Tribunale di Napoli aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del denaro nell’attuale disponibilità della RAGIONE_SOCIALE sino alla concorrenza del profitto contestato, pari ad euro 5.692.199,73 e, in caso di insufficienza di liquidità in capo alla società, il sequestro (diretto e per equivalente) di denaro beni mobili e immobili nell’attuale disponibilità degli indagati, per il reato di cui all’art.2, DLgs 74/2000, in relazione alla utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti.
La Corte di assazione aveva annullato il precedente provvedimento del Tribunale del riesame limitatamente alla ricorrenza del requisito del periculum in mora, osservando che lo stesso era stato sostanzialmente ricavato dalle modalità delle condotte illecite e pertanto attingendo al fumus e che inoltre, contravvenendo ai principi dettati dalla sentenza a S.U. NOME, non aveva tenuto conto dei requisiti oggettivi, concernenti la effettiva capacità patrimoniale della società RAGIONE_SOCIALE e dei profili soggettivi concernenti l’azione degli indagati, ai quali non erano attribuite condotte distrattive, tali da giustificare l’anticipazione degli effetti ablativi della misura di sicurezza.
Il Tribunale del riesame, premesso che, nella specie, la capacità patrimoniale della società andava valutata alla luce della disponibilità finanziaria degli imputati 1 atteso che il vincolo era stato apposto sul denaro della disponibilità della RAGIONE_SOCIALE, e sui beni dei soli imputati ed eseguito per un valore complessivo di molto inferiore all’accertato ingiusto profitto in sede penale, confermava la valutazione già in precedenza operata sulla ricorrenza del periculum in mora valorizzando:
la rilevante entità (consistenza quantitativa) del profitto confiscabile; b) la insufficienza finanziaria della società e la incapienza patrimoniale degli indagati rispetto al profitto accertato, essendo il vincolo stato apposto su somme e beni di valore di molto inferiore alla somma indicata a concorrenza del profitto;
la diversa natura dei beni, che per la loro fungibilità o agevole amovibilità, si prestavano ad essere consumati o dirottati e comunque dispersi;
le gravi e articolate modalità del reato, che coinvolgevano numerose società cartiere operanti anche all’estero con sofisticati e complessi meccanismi fraudolenti al fine di evadere le imposte;
la accertata attitudine degli imputati a evadere sistematicamente le imposte, così come accertato per gli anni precedenti, anche a mezzo della P.RAGIONE_SOCIALE,
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la difesa di COGNOME NOME e di COGNOME NOME, i quali hanno articolato un unico motivo di ricorso con il quale assumono inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, per la violazione degli artt. 125, 309, comma 9, 321, 324, comma 7 e 627 cod. proc. pen. in merito alla sussistenza del periculum in mora.
Assumono che l’ordinanza impugnata aveva disatteso i principi di diritto entro i quali avrebbe dovuto muoversi il giudice del rinvio a seguito dell’annullamento del giudizio rescindente, proponendo una trama argomentativa che esprimeva un giudizio sul periculum mutuandolo dalle modalità esecutive della condotta ascritta e del tutto ignorando i criteri direttivi segnalati dalla Corte di eassazione l che aveva evidenziato la rilevante patrimonializzazione della società RAGIONE_SOCIALE e l’assenza di elementi prognostici che consentivano di ipotizzare azioni distrattive sui beni personali degli indagati; a tal proposito evidenziava che nelle more del giudizio la società RAGIONE_SOCIALE e gli imputati avevano incrementato i rispettivi patrimoni.
Quanto COGNOME alla COGNOME ritenuta COGNOME irrilevanza COGNOME della COGNOME consistente patrimonializzazione societaria, trattandosi di patrimonio non aggredibile, la parte ricorrente rileva come il Tribunale del riesame non abbia compreso E né attuato il dictum del giudizio rescindente, atteso che la rilevante capacità patrimoniale della società RAGIONE_SOCIALE, richiamata nel giudizio rescindente, andava valutata come indice di una condizione di floridità economica, idonea a fronteggiare gli effetti negativi di un provvedimento di confisca. Il provvedimento, infine, secondo il ricorrente, al pari delle ordinanze cassate, risultava privo di richiamo a elementi concreti ed attuali al fine di dimostrare la sussistenza di pericolo di dispersione dei beni sottoposti al vincolo del sequestro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 motivo di ricorso è inammissibile in quanto, seppure articolato come denuncia di difetto assoluto di motivazione, ovvero di vizio di motivazione apparente in quanto frutto di totale travisamento degli elementi posti a fondamento del riconoscimento del periculum, si sostanzia in una censura di motivazione illogica e contraddittoria e pertanto non proponibile, in tali termini, in sede di legittimità, laddove l’ambito di controllo da parte del giudice di legittimità è limitato ai profili di violazione di legge e di totale assenza e apparenza della motivazione da parte del Tribunale del Riesame, non potendo trovare riscontro neppure la verifica della manifesta illogicità della stessa (si veda sul punto Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692; Sez. U, n. 25933 del 29/05/2008, COGNOME, non massimata sul punto; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 22671; Sez.1, n.6821 del 31/01/2012, COGNOME, Rv. 252430; Sez.3, n.34751 del 11 Aprile 2017, COGNOME, Rv.270543; Sez. 3 n. 385 del 06/10/2022, COGNOME, Rv.28396).
Nella specie, il ricorrente riconduce la presunta violazione di legge alla carenza motivazionale che già era stata riscontrata nel precedente provvedimento di conferma del Tribunale del Riesame, datato 9/01/2025, concernente un deficit assoluto di motivazione sul periculm in mora e che la Suprema Corte aveva censurato – ritenendo insufficiente detta COGNOME motivazione COGNOME rispetto ai soli COGNOME parametri asseritannente utilizzati della “gravità indiziaria”, “nonostante l’accertata capienza patrimoniale della società e la mancanza di atti distrattivi” (così testualmente).
Invero il Tribunale ha correttamente interpretato e fatto coerente applicazione dei principi delle Sezioni Unite NOME secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., .~, contenere la concisa motivazione anche del “periculum in mora”, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, indicando gli elementi per cui il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può
riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili “ex lege”CSez. Un. n. 36959 del 24/06/2021, NOME, rv. 281848).
3.1. Sotto un primo profilo la Corte si confronta nel merito con i suddetti parametri, ritenuti rilevanti dal giudice rescindente, con argomentazioni non censurabili in questa sede, attenendo ad un accertamento sulla situazione patrimoniale della società che sfugge al controllo di legittimità, logicamente ricondotta dal giudicante ad una capienza patrimoniale soltanto “apparente” ai fini che qui competono, posto che in relazione alla forma di sequestro che ha colpito la società (ossia diretta, come tale avente ad oggetto le sole somme di denaro, e non per equivalente), il patrimonio mobiliare e immobiliare della persona giuridica non risulterebbe in grado di assolvere ad alcuna funzione di tutela anticipatoria a garanzia dei crediti dell’erario. Oltre a ciò, il Tribunale, in ossequio al principio ex art. 627 c.p.p., ha integrato la precedente motivazione valorizzando ulteriori parametri (quali la diversa natura dei beni, l’insufficienza dei beni in sequestro a garantire l’ammontare del profitto, le modalità degli illeciti coinvolgenti molteplici società cartiere).
3.2. Sotto diverso profilo i il giudice distrettuale ha utilizzato un percorso argomentativo non manifestamente illogico o contraddittorio per contrastare l’argomento – per contro elevato dalla difesa ad elemento decisivo, in quanto riportato dalla stessa Suprema Corte della mancanza di atti distrattivi, evidenziando, al contrario, come i ricorrenti avessero realizzato condotte sistematiche di evasione delle imposte anche in relazione ai precedenti esercizi implicanti, se non la diretta appropriazione indebita di beni, il mancato versamento di somme dovute allo Stato, valorizzando al contempo le gravi e articolate modalità del reato, che coinvolgevano numerose società cartiere operanti anche all’estero con sofisticati e complessi meccanismi fraudolenti al fine di evadere le imposte, così riconoscendo il periculum del soddisfacimento della pretesa ablatoria anche sotto il versante della ricorrenza degli indicatori soggettivi della propensione degli indagati di realizzare un’attività distrattiva delle poste attive del loro patrimonio.
In conclusione I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili nel loro complesso e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle mmende ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen. come
indicato in dispositivo, non ricorrendo ipotesi di esonero per assenza di colpa.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2026.