Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 47106 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 47106 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a FRANCAVILLA ANGITOLA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/11/2022 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME Il PG conclude per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
udito il difensore
AVV_NOTAIO si riporta al ricorso.
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento del 31 luglio 2020, nel corso di indagini nei confronti di COGNOME NOME, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro disponeva il sequestro preventivo di alcuni beni intestati a costui o allo stesso e alla sua coniuge COGNOME NOME.
Con ordinanza datata 1 settembre 2020, il Tribunale di Catanzaro, adito per il riesame, annullava il provvedimento di sequestro limitatamente ad alcuni beni, confermandolo per gli altri.
COGNOME NOME e COGNOME NOME proponevano ricorso per cassazione.
La Quinta Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza del 5 luglio 2022, n. 34800 del 2022, annullava la citata ordinanza datata 1 settembre 2020 e disponeva il rinvio allo stesso Tribunale per nuovo giudizio.
In esito al giudizio di rinvio, il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 2 novembre 2022, confermava il provvedimento di sequestro, nel testo risultante per effetto dell’ordinanza dello stesso Tribunale in data 1 settembre 2020.
La difesa di COGNOME NOME e di COGNOME NOME ha proposto, con atto unitario, ricorsi per cassazione avverso l’ordinanza del 2 novembre 2022, con atto in cui si deduce, richiamando l’art. 606 cod. proc. pen., la violazione degli artt. 325 e 627 cod. proc. pen. Nell’atto di ricorso si afferma che il Tribunale di Catanzaro, giudice del rinvio, non si è uniformato ai principi di diritto espressi dalla Corte di cassazione con la sentenza del 5 luglio 2022, di annullamento dell’ordinanza datata 1 settembre 2020.
I ricorrenti censurano il provvedimento impugnato con riguardo all’oggetto del giudizio, in quanto il giudice del rinvio si sarebbe occupato di un dato incontroverso, cioè della qualificazione giuridica della condotta contestata al COGNOME, posto che per quest’ultimo, già in sede di riesame del precedente provvedimento cautelare personale, il titolo del reato contestato è mutato da partecipante ad una associazione mafiosa a quello di concorrente esterno a tale associazione. Per la difesa, in primo luogo il giudice del rinvio avrebbe dovuto conformarsi alla pronuncia della Corte di cassazione e, quindi, appurare se le imprese dei ricorrenti sottoposte a sequestro fossero qualificabili come mafiose ex art. 416-bis, settimo comma, cod. pen.; in secondo luogo, avrebbe dovuto
accertare con ragionevolezza il lasso temporale intercorso fra l’acquisto dei beni e la commissione del reato, al fine di verificare se la confisca fosse stata disposta correttamente ai sensi degli artt. 240 e 240-bis cod. pen.
6.1. Quanto al primo profilo, sul sequestro di cui all’art. 416-bis, settimo comma, cod. pen., la difesa lamenta il grave vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice del rinvio, perché prima aveva affermato che le imprese di COGNOME NOME non erano di tipo mafioso, sulla base della valutazione della condotta contestata a COGNOME NOME e, successivamente, aveva stabilito, ma senza indicare alcuna fonte di prova, che la gestione delle stesse avveniva in ossequio alle modalità e alle direttive del clan mafioso di riferimento. Peraltro, il Tribunale aveva aggiunto che le imprese sequestrate erano state lo strumento con il quale COGNOME NOME aveva commesso non solo il reato di concorso esterno all’associazione mafiosa ma anche reati estorsivi. La difesa rileva, in proposito, che reati estorsivi non sono mai stati contestati al ricorrente, né, comunque, in relazione ad essi potrebbe legittimarsi il sequestro previsto dall’art. 416-bis, settimo comma, cod. pen.
I ricorrenti affermano che il giudice del rinvio avrebbe dovuto soltanto uniformarsi alla decisione assunta nel giudizio di legittimità con la sentenza rescindente.
6.2. Per quanto riguarda il secondo profilo, relativo alla possibilità di disporre il sequestro finalizzato alla confisca ai sensi degli artt. 240 e 240-bis cod. pen., ricorrenti affermano che il giudice del rinvio avrebbe dovuto rideterminare l’ambito temporale di riferimento, in quanto il calcolo sperequativo dei redditi dei ricorrenti era stato perimetrato in un lasso di tempo troppo elevato. Il giudice del rinvio aveva affermato la mera sproporzione tra redditi dichiarati e redditi percepiti, senza indicare alcun dato che potesse dimostrarla. La difesa sottolinea, inoltre, che il Tribunale è incorso in un vizio perché non ha minimamente considerato gli atti della difesa, contenenti, tra l’altro, una consulenza tecnica sulla ricostruzione reddituale del nucleo familiare di COGNOME NOME e ulteriori elementi che la difesa aveva dedotto in giudizio, la cui valutazione è stata completamente pretermessa nel provvedimento impugnato. Peraltro, il giudice del rinvio è incorso in ulteriore vizio, perché non si è pronunciato sulle questioni ritenute assorbite dalla citata sentenza rescindente emessa dalla Corte di cassazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che la Corte di cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica sull’adempimento del dovere
di motivazione, sicché il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di decisione mediante un’autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali. (Sez. 2, n. 45863, del 24/09/2019, Rv. 277999-01).
In caso di annullamento parziale pronunciato dal giudice di legittimità, l’oggetto del giudizio di rinvio è costituito dai punti della decisione annullati e altresì da quelli ad essi inscindibilmente connessi per interdipendenza logicogiuridica, che, in quanto statuizioni non suscettibili di autonoma decisione, non hanno costituito oggetto del giudicato. (Sez. 2, n. 13712, del 31/03/2023, Rv. 284478-01).
1.2. Nel caso concreto ora in esame, le doglianze difensive colgono nel segno, in quanto il giudice del rinvio non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati.
In particolare, la Quinta Sezione di questa Corte, nella citata sentenza del 5 luglio 2022, recante l’annullamento dell’ordinanza datata 1 settembre 2020, aveva evidenziato apparenza di motivazione del provvedimento impugnato rispetto al sequestro ex art. 416-bis, settimo comma, cod. pen., sia con riferimento al fumus commissi delicti, sia sul nesso di pertinenzialità intercorrente tra i beni sequestrati e i reati contestati. Motivazione che sarebbe stata necessaria, a maggior ragione, dopo la riqualificazione, in sede di riesame della misura cautelare personale, del fatto contestato a COGNOME NOME (dalla condotta di partecipazione ad associazione criminale di tipo mafioso a quella di concorso esterno in associazione mafiosa). In secondo luogo, la Corte di cassazione aveva sottolineato, con riguardo al sequestro operato ex artt. 240 e 240-bis, cod. pen., l’omissione del Tribunale del riesame circa la specifica valutazione sull’ambito temporale intercorso tra l’acquisto dei beni e la commissione del reato che ne legittimasse l’abiezione, e aveva ritenuto assorbite le ulteriori doglianze difensive.
1.3. Ai fini della verifica circa la sussistenza delle condizioni per il sequestro la Corte di cassazione aveva evidenziato la necessità di un nuovo giudizio, affinché si potesse stabilire, da un lato, in quali termini le imprese di COGNOME NOME, indagato quale concorrente esterno all’associazione, avessero contribuito alle attività del sodalizio mafioso; per altro verso, il giudice del rinvio avrebbe dovuto esprimersi, secondo un certo grado di ragionevolezza, sul lasso temporale intercorrente tra gli acquisti dei beni sottoposti a sequestro e la commissione dei reati, tale da giustificarne l’abiezione.
Alla luce dei principi già enunciati dal giudice di legittimità, il giudice del rin avrebbe dovuto dimostrare, ai fini dell’affermazione della sussistenza delle
condizioni per l’applicazione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca ai sensi dell’art. 416-bis, settimo comma, cod. pen., che le imprese in questione fossero completamente asservite all’attività illecita del clan mafioso, anche alla luce dell’avvenuta riqualificazione della condotta contestata a COGNOME NOME. Infatti, solo laddove possa affermarsi una piena aderenza tra la compagine mafiosa e quella imprenditoriale, ovvero quando l’attività svolta sia del tutto inquinata da risorse di fonte illecita, tale da determinare l’impossibilità di distinguere componente lecita del capitale, tale impresa può qualificarsi come mafiosa. Affinché un’impresa possa definirsi tale e consentire il sequestro preventivo, funzionale alla confisca del 416-bis, settimo comma, cod. pen., occorre dimostrare una correlazione, specifica e concreta, tra la gestione dell’impresa cui appartengono i beni da sequestrare, e le attività svolte dal sodalizio mafioso.
1.4. Il giudice del rinvio, nell’ordinanza ora impugnata, ha ritenuto che le imprese di COGNOME NOME siano solo indirettamente mafiose, in quanto gestite in ossequio alle modalità e alle direttive del clan, garantendo alla cosca degli ingenti arricchimenti e all’imprenditore colluso la protezione sul territorio e l’eliminazione della concorrenza; dunque, ha asserito che le imprese in questione erano asservite al controllo della consorteria, condividendone progetti commerciali, dinamiche e metodi. Il giudice del rinvio, però, non ha stabilito con certezza il grado di commistione tra l’attività d’impresa e quella criminale, propria della cosca mafiosa. Il giudice del rinvio avrebbe dovuto tener conto della riqualificazione della condotta contestata a COGNOME NOME, poiché il concorrente esterno in associazione mafiosa è soggetto non intraneo al sodalizio, in quanto non è inserito nella compagine associativa; occorreva quindi dimostrare che l’impresa in questione potesse qualificarsi mafiosa, in modo tale da giustificare il sequestro preventivo, funzionale alla successiva confisca.
1.5. L’ulteriore punto di criticità nella motivazione dell’ordinanza impugnata emerge con riguardo al sequestro operato ex artt. 240 e 240-bis, cod. pen., poiché il Tribunale, nel giudizio rescissorio, ha omesso la specifica valutazione sull’ambito temporale intercorso tra l’acquisto dei beni in sequestro e la commissione del reato contestato che ne poteva legittimare l’ablazione. Il giudice del rinvio, invece, avrebbe dovuto tener conto di un ambito temporale riferito alla condotta illecita contestata, in modo tale da evitare che beni acquistati in precedenza, quindi estranei all’attività illecita, possano essere mantenuti in sequestro.
Il giudice del rinvio non ha fornito idonea e congrua valutazione circa l’applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nella sentenza rescindente; in punto di fumus commissi delicti, la motivazione dell’ordinanza impugnata è apodittica, in quanto non evidenzia alcun elemento specifico, né vi sono elementi per affermare che, nel periodo di riferimento, i
ricorrenti abbiano accumulato ingenti patrimoni derivanti da attività ill Peraltro il giudice territoriale non ha dimostrato di aver congruamente valuta documentazione fornita dalla difesa.
1.6. Infine, va segnalato che l’ordinanza impugnata è affetta da vizio an perché non risultano esaminate le ulteriori doglianze difensive, ritenute ass dalla Corte di cassazione nella citata sentenza di annullamento.
In definiva, il Tribunale di Catanzaro, in osservanza dei principi stabilit la menzionata sentenza emessa dalla Corte di cassazione il 5 luglio 2022, avreb dovuto compiere le necessarie valutazioni per verificare se le imprese di COGNOME NOME NOME NOME è contestato di aver svolto attività come concorrente ester associazione mafiosa – siano qualificabili come mafiose, ex art. 416-bis, comma 7, cod. pen.; inoltre, ai fini della verifica sulla possibilità di disporre il s sensi degli artt. 240 e 240-bis cod. pen., avrebbe dovuto rendere valutazioni il lasso temporale intercorrente tra gli acquisti dei beni sottoposti a seques commissione dei reati contestati; infine, avrebbe dovuto provvedere a trattazione degli ulteriori punti ritenuti assorbiti nel giudizio di legittimi invece irrisolti nel giudizio di rinvio.
In base alle esposte osservazioni, l’ordinanza del 2 novembre 2022 dev essere annullata, con rinvio al Tribunale di Catanzaro che svolgerà nuovo giudi senza incorrere nei vizi riscontrati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale d.&. Catanzaro.
Così deciso in Roma, 9 maggio 2023.