Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 33292 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 33292 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
SENTENZA
Sul ricorso presentato da COGNOME NOME, nato a Canosa di Puglia il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Trani in data 04/01/2024.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr.
NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza 04/01/2024, il Tribunale del riesame di Trani confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Napoli in data 07/12/2023, avente ad oggetto l’area sita in INDIRIZZO PugliaINDIRIZZO, in INDIRIZZO, per il reato di cui all’articolo 256, comma 1, n. 2), d. Igs. 152/2006.
Avverso l’ordinanza il COGNOME propone ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione dell’articolo 606, lettera b), cod. proc. pen., riferimento agli articoli 183, 227, 231 e 256 d. Igs. 152/2006.
Alla luce RAGIONE_SOCIALE consulenza tecnica depositata dalla difesa, non presa in considerazione dall’ordinanza impugnata, risultava evidente che l’indagato esercitava, nell’area sequestrata, esclusivamente attività di parcheggio per automezzi, prevalentemente agricoli, tutti marcianti e lasciati dai proprietari alla custodia del ricorrente per lo stretto tempo necessario alla inutilizzazione.
Essi, pertanto, non possono essere qualificati come rifiuti.
Non sono veicoli fuori uso ai sensi dell’articolo 227 del d. Igs. 152/2006, che richiama i decreto 209/2003, né ai sensi del successivo articolo 231, non essendo in evidente stato di abbandono e non essendo privi di targa, né emergendo la volontà di disfarsi degli stessi da parte del detentore.
In nessun caso l’autoparco COGNOME può quindi essere qualificato come discarica.
2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione dell’articolo 606, lettera b), cod. proc. pen. in riferimento agli articoli 113 d. Igs. 152/2006 e 8 I.r. Puglia n. 26/2013.
Si contestano al COGNOME la mancanza di autorizzazione alla gestione di un autoparco, la mancata autorizzazione al trattamento RAGIONE_SOCIALE acque di piazzale, nonché l’omessa impermeabilizzazione dell’area dell’autoparco.
L’autoparco, ove non si svolge alcuna attività diversa dal parcheggio, e talvolta il deposit temporaneo di materiali nuovi di fabbrica, non necessita di autorizzazione di cui all’articolo 8 d regolamento RAGIONE_SOCIALE regione Puglia n. 26/2013, né sussiste obbligo di impermeabilizzare il piazzale.
2.3. Con il terzo motivo si contesta la violazione dell’articolo 321 cod. proc. pen., sott profilo RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per l’applicazione del sequestro impeditivo, i qual debbono essere valutati in concreto.
Nel caso di specie, è stata sottoposta a sequestro un’area di oltre 20.000 metri quadrati a fronte di pochissimi oggetti qualificati come rifiuti e facilmente amovibili.
Inoltre, al ricorrente è stata riconosciuta la facoltà d’uso, a prova del fatto che non sussi rischio di reiterazione del reato.
In data 15 maggio 2024, l’AVV_NOTAIO, per l’indagato, depositava memoria ex art. 127 cod. proc. pen., in cui insisteva per l’accoglimento del ricorso.
Evidenzia il ricorrente che, essendosi concluse le indagini preliminari nel procedimento penale n. 6132/2023 R.G.N.R. RAGIONE_SOCIALE Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso il Tribunale di Trani, in seguito all’avviso ex art. 415 bis c.p.c., notificato il 18/04/2024, è stata “cristallizz contestazione penale all’indagato COGNOME di cui costui dovrà eventualmente risponderne a dibattimento.
Allo stato attuale e quindi, come precisato, all’esito RAGIONE_SOCIALE chiusura RAGIONE_SOCIALE indagini prelimina nel corso del procedimento, la incolpazione penale di cui alla rubrica, ai danni del COGNOME, radicalmente mutata per ben tre volte. Nel dettaglio:
– una prima contestazione, su cui riposava il titolo cautelare, riguardava il supposto reato d cui all’art. 256, comma 1 e comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 (raccolta, trasporto, smaltimento di rifiuti), per avere il COGNOME asseritamente ” effettuato un’attività di gestion speciali pericolosi e non pericolosi – consistente nel deposito di mezzi incidentati – sen l’obbligatoria autorizzazione ed averla esercitata, tra l’altro, su un’area non idonea in quan sprovvista di qualsivoglia sistema di impermeabilizzazione e/o convogliabilità RAGIONE_SOCIALE acque, quale area di deposito e custodia di mezzi “;
una seconda contestazione concerneva il reato di cui all’art. 256, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 (gestione di discarica non autorizzata di rifiuti) “per aver gestito se autorizzazione, anche quale titolare dell’omonima ditta individuale, una discarica denominata “autoparco COGNOME“, dell’estensione di almeno 20.000 mq., in cui erano depositati – tra l’altr – veicoli non circolanti e/o destinati alla rottamazione e parti degli stessi “;
una terza contestazione, cristallizzata nell’avviso 415-bis cod. proc. pen., in cui il Saglioc è indagato per avere asseritamente commesso sia il supposto reato di cui agli artt. 81 cpv., 633 (invasione di terreni ed edifici) e 639-bis c.p., sia il supposto reato di cui all’art. 137, comm 9, del D.Lgs. n. 152/2006 (scarichi di acque reflue) in relazione all’art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 (acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia) e del Regolamento Regione Puglia n. 26/2013 art. 8 (acque di prima pioggia e di lavaggio RAGIONE_SOCIALE aree esterne soggette a regolamentazione), comma 1 (rischio di dilavamento di sostanze pericolose) e comma 2, lettera r) (attività in cui vi sia il deposito, il carico, lo scarico, il travaso di cui al dell’Allegato 5, parte III, del D.Lgs. n. 152/2006), ed art. 9 (sistemi di raccolta e convogliamen RAGIONE_SOCIALE acque di prima pioggia e di lavaggio).
Nell’ultima imputazione il reato di gestione illecita di rifiuti scompare, per cui il pre decreto di sequestro preventivo deve essere annullato e/o revocato, oltre che per le dirimenti ragioni esposte in ricorso, anche perché fondato su esigenze cautelari che si attagliavano a una normativa penale (art. 256, comma 1 e comma 2, del d.lgs. n. 152/2006) che è stata completamente abbandonata dal P.M. inquirente e che riguarda altre ipotesi di reato.
Manca inoltre l’attualità dell’esigenza cautelare, in quanto vieppiù:
nel verbale di rimozione temporanea e riapposizione di sigilli con contestuali operazioni compiute del 19/02/2024 è riportato testualmente che: “sull’area in questione non vi sono mezzi incidentati e/o abbandonati tranne alcuni che vengono utilizzati periodicamente al momento del bisogno. Pertanto si verificava la non presenza in sito di automezzi considerati come rifiut speciali pericolosi e non pericolosi”;
nella relazione di seguito di indagine del 05/03/2024, redatta dai RAGIONE_SOCIALE è riportato testualmente che: “Da consultazione del portale del RAGIONE_SOCIALE, si accertava che i veicoli presenti in loco non sono da considerar rifiuti”.
1. Il ricorso è inammissibile.
Il Collegio evidenzia come, a norma dell’art. 325 c.p.p., il ricorso per cassazione in materi di misure cautelari reali è ammesso soltanto per violazione di legge, per questa dovendosi intendere – quanto alla motivazione RAGIONE_SOCIALE relativa ordinanza – soltanto l’inesistenza o la mer apparenza (v., ex multis, Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226710 – 01; Sez. 3, n. 35133 del 07/07/2023, Messina, n.m.; Sez. 3, n. 385 del 6/10/2022, COGNOME, Rv. 283916).
Ciò determina l’automatica inammissibilità di tutti quei profili di censura in cui, so l’ombrello RAGIONE_SOCIALE violazione di legge e RAGIONE_SOCIALE carenza di motivazione (che astrattamente consentirebbero il ricorso per cassazione), in realtà si lamenta una «insufficienza» di motivazione.
Ciò premesso, il primo motivo di doglianza, relativo al fumus commissi delicti, è inammissibile.
Il Collegio evidenzia in proposito come il Tribunale (pag. 6) abbia riqualificato l’origina contestazione di discarica abusiva di cui all’articolo 256, comma 3, d. Igs. 152/2006, in quella d abbandono o deposito incontrollato di rifiuti – anche pericolosi – di cui all’articolo 256, comma d. Igs. 152/2006, in ragione del «numero esiguo di rifiuti riscontrati in loco dai militari taniche di olio per motore, una motocicletta smontata e in evidente stato di abbandono)», in tal modo dando conto, in punto di fatto, RAGIONE_SOCIALE sussistenza di alcuni oggetti che si presentano in stato di abbandono.
Tale motivazione non può dirsi meramente apparente e non può quindi, costituire oggetto di doglianza.
Inoltre, il ricorso non si confronta con la motivazione del provvedimento, continuando per un verso ad attaccare l’originaria contestazione di discarica abusiva, e per altro verso menzionare esclusivamente le vetture e i mezzi agricoli rimessati nell’area, omettendo di confutare il provvedimento impugnato proprio nella parte in cui parla di quegli oggetti (i pezzi motociclo e le taniche d’olio) qualificati come rifiuti.
Né vale a rendere ammissibile il motivo la allegazione, nella memoria ex art. 127 cod. proc. pen., dell’avviso di conclusione RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari relativo ad altre ipotesi di reato, esse ignote al Collegio le vicende relative alle iscrizioni sul registro RAGIONE_SOCIALE notizio di reato.
Il ricorso, in punto di fumus commissi delicti del reato di cui all’articolo 256 d. Igs. 152/2006, va pertanto dichiarato inammissibile.
2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
Va premesso che (al di là RAGIONE_SOCIALE produzioni difensive in sede di memoria, come detto non valutabili dal Collegio) non è formalmente contestato, in questa fase cautelare, il reato di cu all’articolo 137 comma 1 d. Igs. 152/2006; tuttavia, l’ordinanza dà atto che è contestata la
mancata autorizzazione alla gestione RAGIONE_SOCIALE acque di dilavamento del piazzale e il ricorso articola specifica doglianza sul punto.
Il Collegio ritiene che, “in fatto”, la contravvenzione di cui all’articolo 137 d. Igs. 152/ sia stata contestata, e quindi ritiene opportuno confrontarsi con la censura sollevata.
Ciò premesso, le acque di prima pioggia o di dilàvamento possono essere oggetto di autorizzazione allo scarico, sulla base di quanto definito dalla disciplina regionale di competenza, in attuazione dell’art. 113 del d.lgs. n. 152/2006 (il cui comma 2 stabilisce che, che al di fuor dette ipotesi «le acque meteoriche non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte terza del presente decreto»).
Per scendere al caso in esame, l’articolo 8 del regolamento RAGIONE_SOCIALE regione Puglia n. 26/2013, emanato in attuazione dell’articolo 113 d. Igs. 152/2006, al comma 1 prevede che le operazioni di convogliamento, separazione, raccolta, trattamento e scarico RAGIONE_SOCIALE acque di prima pioggia e di lavaggio sono soggette alle disposizioni del presente Capo II qualora provengano da superfici in cui vi sia il rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di altre sostanze che possan pregiudicare il conseguimento e/o mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi recettori mentre al comma 2 elenca, a titolo meramente indicativo, alcuni «settori produttivi e/o attività specifiche per le quali c’è il rischio di dilavamento di sostanze pericolose».
Come appare evidente, la deduzione difensiva secondo cui l’attività di autoparco sarebbe sempre esclusa dall’obbligo di impermeabilizzazione, di trattamento e convogliamento RAGIONE_SOCIALE acque di dilavamento, nonché di richiedere l’autorizzazione allo scarico, in quanto non inclusa nell’elenco, è destituita di fondamento.
Al contrario, poiché il regolamento in parola contiene una elencazione non tassativa RAGIONE_SOCIALE attività soggette agli obblighi ivi previsti ancorata alla presenza o meno del rischio compromissione RAGIONE_SOCIALE qualità dei corpi recettori, la relativa valutazione costituisce valutazion meramente fattuale che spetta ai giudici del merito e che non può essere oggetto di scrutinio in sede di legittimità.
4. Il terzo motivo è inammissibile.
Il ricorrente deduce violazione dei presupposti per l’apposizione del vincolo cautelare, ritenendo che debbano essere esplicate e valutate in concreto.
Tuttavia l’ordinanza, a pagina 6, precisa che la sussistenza del periculum, oltre che dalla assenza di impermeabilizzazione, è confermata anche dalla presenza di rifiuti pericolosi.
Trattandosi di motivazione non apparente, il motivo è inammissibile ai sensi dell’articolo 325 cod. proc. pen..
Né ad affievolire il pericolo di reiterazione può valere l’affidamento del bene in facoltà d’u all’indagato, posto che secondo il costante orientamento di questa Corte, che il collegio condivide e ribadisce, «in presenza di un sequestro preventivo non può essere riconosciuta all’indagato alcuna facoltà d’uso del bene vincolato, poiché incompatibile con lo scopo RAGIONE_SOCIALE misura cautelare, volta a sottrarre fisicamente la cosa alla disponibilità del titolare» (ex multis, v. Sez. 3, n. 24079
del 29/05/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 2296 del 6/12/2019, Borrata, Rv. 278020; Sez. 3, n. 16689 del 26/2/2014, P.M. in proc. Squillaci, Rv. 259540; Sez. 3, n. 48924 del 4 21/10/2009, COGNOME e altri, Rv. 245766).
5. Il ricorso, in conclusione, non può che essere dichiarato inammissibile.
Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento. Tenuto altresì conto RAGIONE_SOCIALE sentenza 13 giugno 2000, n. 186, RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «l parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALE causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento RAGIONE_SOCIALE somma, in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende. Così deciso il 10/07/2024.