Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41896 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41896 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
sul ricorso proposto da:
SENTENZA
AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata
nei confronti di
COGNOME NOME
NOME COGNOME
avverso l’ordinanza del 15/02/2024 del Tribunale di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette per gli imputati le conclusioni scritte dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 15/02/2024, il Tribunale di Napoli, in accoglimento della richiesta di riesame proposta da COGNOME NOME, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, e di COGNOME NOME, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, annullava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata in data 16/01/2024 in relazione ai reati di cui all’art. 10-quater, comma 2, d.lgs 74/2000, in forma diretta nei confronti RAGIONE_SOCIALE società e per equivalente nei confronti degli indagati.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, articolando i motivi di seguito enunciati.
Il COGNOME ricorrente COGNOME lamenta violazione di COGNOME legge nonchè COGNOME insufficienza, contraddittorietà ed inadeguatezza della motivazione.
Argomenta che il Tribunale aveva ritenuto l’insussistenza del fumus dell’indebita compensazione contestata agli indagati, valorizzando il contenuto della sentenza (non definitiva) pronunciata nell’ambito del processo tributario nell’interesse della sola RAGIONE_SOCIALE dalla Corte di giustizio tributaria di primo grado di Napoli ed estendendone, di fatto, gli effetti anche alla RAGIONE_SOCIALE; rimarca, quindi, l’assoluta autonomia dell’ordinamento tributario e di quello penale, regolati da principi e da modalità di accertamento del fatto completamente differenti; pertanto, la motivazione del Tribunale era insufficiente e completamente appiattita su una pronuncia resa in altro ordinamento; ai due imprenditori era stato contestato in sede penale di non aver svolto alcun progetto di ricerca e sviluppo e di essersi limitati a collazionare documentazione fittizia, da esibire all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in caso di accertamento e la tesi accusatoria era stata supportata da plurime argomentazioni (entrambi i progetti erano la copia di due tesi di laurea facilmente rinvenibili su internet; le due relazioni illustrativ presentavano la medesima impostazione grafica; contatti emersi tra le due società; evidenti criticità della documentazione fornita da entrambi gli indagati alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; mancata descrizione della concreta attività effettuata ) sulle quali il Tribunale del riesame aveva omesso di pronunciarsi.
Chiede, pertanto, l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso va dichiarato inammissibile.
Va ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudícando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692 Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Rv. 245093; sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Rv. 254893).
Nella specie, il ricorrente articola motivi che si sostanziano in censure di merito afferenti la motivazione esposta dal Tribunale a fondamento del provvedimento dell’accoglimento dell’istanza di riesame.
Il Collegio cautelare, richiamando correttamente il principio secondo cui, in tema di reati tributari, sussiste piena l’autonomia tra l’accertamento svolto a fini penali dalla polizia giudiziaria rispetto a quello svolto, a fini tributari, dall’RAGIONE_SOCIALE, ha valutato compiutamente il compendio probatorio e la consulenza di parte prodotta, ed argomentato in ordine alla insussistenza del fumus, evidenziando l’insufficienza, allo stato, RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie tese a dimostrare la mancanza di novità scientifica dei progetti di ricerca e dei successivi sviluppi.
Le censure mosse in questa sede dal ricorrente sono, pertanto, inammissibili, risolvendosi essenzialmente nella formulazione di rilievi in fatto concernenti la motivazione del provvedimento impugnato che, alla luce del principio di diritto suesposto, non possono proporsi in questa sede.
Consegue, pertanto, come anticipato, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 02/07/2024