Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 35440 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 35440 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE
nei confronti di NOME, nato a Casabona (KR) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/01/2025 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento della sentenza con rinvio per nuovo esame; udito l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia di NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità e/o rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento del 30 gennaio 2025, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE – adito in sede di riesame – annullava l’ordinanza emessa il 7 gennaio 2025 dal giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale rcon cui era stato disposto il sequestro preventivo della somma di euro 16.165,00 nei confronti di NOME COGNOME, indagato per i reati di cui agli artt. 416,476 e 319-321 cod. pen.
1.1. Secondo il tema di accusa, NOME COGNOME, veterinario convenzionato dell’RAGIONE_SOCIALE addetto alle ispezioni presso gli Stabulari della Università Magna Grecia di RAGIONE_SOCIALE, sarebbe stato partecipe di un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di reati di corruzione, falso e truffa ai danni dello Stato, maltrattamento e uccisione di animali. Nel dettaglio l’indagato, in concorso con altri pubblici ufficiali, avrebbe omesso – in cambio di pubblicazioni su riviste scientifiche e di incarichi accademici presso la stessa Università nonché di altre utilità – le dovute ispezioni presso gli stabulari dell’indicato Ateneo, così consentendo l’espletamento di progetti di sperimentazione su topi e ratti vivi in violazione della normativa nazionale e comunitaria. In tale contesto ricostruttivo, il Gip, ritenuti sussistenti i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, disponeva il sequestro preventivo della somma euro 16.165,00, provento del reato di corruzione sub 38), corrispondente agli importi delle retribuzioni percepite dal NOME per incarichi di docenza ottenuti in cambio della formazione di verbali ispettivi falsi, attestanti la conformità a legge del modus operandi dell’Ateneo nello svolgimento delle indicate attività di ricerca e sperimentazione.
1.2.11 Tribunale- adito in sede di riesame e in risposta alle specifiche doglianze di NOME COGNOME – ha ritenuto insussistente il “fumus commissi delicti” : al netto della accertata “identità di contesto tra prestazione e controprestazione” , alcun altro elemento indiziario, desumibile dalle conversazioni e/o dalle evidenze documentali, consentiva di individuare un concreto collegamento tra le funzioni ispettive e di controllo svolte dal COGNOME e gli incarichi che il suddetto aveva ricevuto da parte dell’Ateneo. Peraltro, ha evidenziato il giudice di seconda istanza non erano emersi indizi sull’alterazione delle procedure concorsuali nell’assegnazione degli incarichi in modo da favorire il NOME in danno di altri potenziali concorrenti.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE deducendo, con un unico articolato motivo, il vizio di motivazione per omissione e la inosservanza della legge
processuale. Il Tribunale del riesame – nel revocare il sequestro preventivoavrebbe offerto una lettura parcellizzata degli atti investigativi,posto che, oltre alla contestualità prestazione /controprestazione, avrebbe illogicamente omesso di considerare che NOME faceva parte di un’associazione per delinquere finalizzata ai falsi e alle truffe ai danni dello Stato, di guisa che le rilevate condotte di omessa verifica non erano giustificabili sul piano della logica senza corresponsione di somme di danaro e/o di utilitas di altra natura. Ha, inoltre, osservato il ricorrente che le vicende per cui è processo si sono dipanate per un apprezzabile lasso di tempo, per cui sarebbe poco credibile che le condotte di falso e gli incarichi ripetutamente ricevuti a cavallo tra il 2016 e il 2022 non avessero un qualche legame con le attività svolte presso l’Atent, considerata anche la contestualità temporale. Ha, infine, rilevato il Pubblico Ministero come gli incarichi universitari fossero stati conferiti al NOME, nonostante il contrasto di interessi derivante dalle funzioni di ispettore e controllore a lui assegnate ed avente ad oggetto le attività di studio e di ricerca svolte dall’Ateneo. La evidente causa di incompatibilità rendeva, dunque, tali incarichi contra legem sul piano amministrativo e contabile.
Alla odierna udienza – che si è svolta in forma partecipata- il Pubblico Ministero e il difensore dell’indagato hanno concluso come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile perché declinato per motivi non consentiti.
Va considerato che in tema di impugnazione del provvedimento di sequestro preventivo – a tenore dell’articolo 325 cod. proc. pen.- può essere dedotta con il ricorso per cassazione solo la violazione di legge e non anche il vizio di motivazione. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ricorre violazione di legge nelle ipotesi in cui la motivazione del provvedimento sia del tutto assente o meramente apparente, difettando i requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l’iter logico posto a fondamento delle valutazioni del giudice. In tale caso, difatti, atteso l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene a mancare un elemento essenziale dell’atto.
Non può dunque essere prospettato in sede di legittimità il vizio di illogicità manifesta, denunciabile solo tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell’art. 606 stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710 – 01).
2.1. Va poi rammentato che, a differenza di quanto previsto per le misure cautelari personali che presuppongono la valutazione della gravità indiziaria ex art. 273 cod. proc. pen. i da intendere come elevata probabilità di colpevolezza, in materia di sequestro preventivo lo standard “probatorio” è molto meno rigoroso i essendo sufficiente la ricostruzione della vicenda al semplice livello di “fumus commissi delicti”, in forza del quale il giudice del riesame (o dell’appello cautelare) deve tener conto delle concrete risultanze processuali e dell’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pure sommariamente, le ragioni che, allo stato degli atti e fatto salvo il regime della progressione processuale, rendono sostenibile o meno l’impostazione accusatoria. Al giudice cautelare non può essere, dunque, demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità / dal momento che, ai fini dell’integrazione del fumus, sono richiesti sufficienti indizi del reato (c.d. serietà degli indizi) e non gravi indizi di colpevolezza, in modo da ritenere che la fattispecie concreta possa essere ricondotta alla figura di reato configurato. A tale valutazione, poi, dovranno aggiungersi le valutazioni in tema di periculum in mora che, necessariamente, devono essere riferite ad un concreto pericolo di prosecuzione dell’attività delittuosa ovvero ad una concreta possibilità di condanna e, quindi, di confisca.
3. Poste tali necessarie premesse, il provvedimento impugnato ha disposto la revoca del sequestro per la evanescenza del compendio “probatorio”. Ha, nello specifico, rilevato il Giudice di seconda istanza che l’unico dato a supporto dell’avvenuta conclusione del pactum sceleris fosse rappresentato dalla contestualità temporale tra l’affidamento degli incarichi universitari e lo svolgimento dell’attività ispettiva, senza che né il dato intercettativo né altri fonti di prova introducessero altri elementi di supporto alla tesi di accusa.
Il Tribunale per il riesame ha dunque deciso fornendo, nei limiti propri del giudizio cautelare, succinta ma congrua spiegazione circa la infondatezza degli argomenti a sostegno dell’accusa, non sottraendosi all’obbligo di motivazione. Il provvedimento impugnato consente di ricostruire, infatti, l’iter logico della decisione, essendosi dato atto, per un verso, della fragilità del quadro “probatorio” e, per altro verso, della neutralità del mero dato temporale al fine di inferire il collegamento funzionale tra la presunta prestazione e controprestazione.
Di contro il Pubblico Ministero ricorrente- nel lamentare una visione parcellizzata degli atti – sollecita, per un verso, una differente lettura del quadro investigativo e, per altro verso, pare deduca un travisamento della prova per omissione, vizi non rilevabili in questa sede.
Sulla base di tali argomentazione va dichiarata la inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, 25/09/2025