Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7742 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 7742 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da NOMECOGNOME nata in Cina il 29/4/1998 NOME COGNOME nato in Cina il 7/3/1975
avverso l’ordinanza del 15/5/2024 del Tribunale di Pistoia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo di dichiarare il rigetto dei ricorsi; udito per i ricorrenti l’avv. NOME COGNOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 15 maggio 2024 il Tribunale di Pistoia, provvedendo sulle richieste di riesame presentate da NOME COGNOME quale socio unico della RAGIONE_SOCIALE e quale titolare dell’impresa individuale RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME e da NOME COGNOME in proprio e quale amministratrice della RAGIONE_SOCIALE, nei confronti del decreto di sequestro preventivo del 22 marzo 2024 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, disposto nei confronti di NOME COGNOME in relazione ai reati di cui agli artt. 8 e 11 d.lgs. n. 74 del 2000 ed eseguito sull quote sociali e sui beni della RAGIONE_SOCIALE (oltre che di altre società), in quant ritenute mezzo impiegato per la realizzazione di tali reati, oltre che sui beni e sul denaro rinvenuto presso le strutture ricettive Hotel Villa Royal, Hotel St. James e RAGIONE_SOCIALE Villa Royal, ha revocato il sequestro della struttura alberghiera RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, disponendone la restituzione, e ha rigettato la richiesta di riesame presentata da NOME COGNOME
Avverso tale ordinanza NOME COGNOME e NOME COGNOME quali terzi interessati, hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione, mediante l’Avvocato e procuratore speciale NOME COGNOME che lo ha affidato a cinque motivi.
2.1. Con il primo motivo hanno denunciato la violazione degli artt. 321 cod. proc. pen. e 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, con riferimento all’osservanza delle disposizioni concernenti l’iniziativa del pubblico ministero, e la mancanza di motivazione in ordine al corrispondente motivo di riesame.
Hanno esposto che con il primo motivo della richiesta di riesame presentata nell’interesse di NOME COGNOME era stata eccepita l’illegittimità del sequestro disposto a fine di confisca a causa della mancanza di una specifica richiesta in tal senso da parte del pubblico ministero, in quanto il sequestro era stato richiesto ai sensi dell’art. 321, primo comma, cod. proc. pen., sui beni aziendali e le quote sociali di sei società, tra cui la RAGIONE_SOCIALE, ma il Giudice per le indagini prelimina aveva disposto il sequestro, con riferimento alle contestazioni di cui ai capi da 13) a 20), delle società, quote sociali e beni aziendali di cui alla richiesta del pubblico ministero (eccettuata la società RAGIONE_SOCIALE), e anche a fini di confisca, diretta e per equivalente, con riferimento al profitto dei reati di cui ai capi 20) 21), in quanto ritenuti appartenenti all’indagato NOME COGNOME. Il provvedimento impositivo del vincolo avrebbe, quindi esorbitato rispetto alla richiesta del pubblico ministero, disponendo il sequestro anche delle società e anche a fini di confisca, come risultava anche dai verbali di esecuzione, essendo stato eseguito anche ai sensi dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 sulle somme di denaro rinvenute nella cassa della Villa Royal e su tutti gli arredi e le suppellettili di tale società, con
conseguente nullità del provvedimento di sequestro, per violazione delle disposizioni concernenti l’iniziativa del pubblico ministero.
Hanno aggiunto che l’esecuzione del sequestro a fine di confisca ex art. 12bis d.lgs. n. 74 del 2000 sui beni della RAGIONE_SOCIALE di cui è socio unico NOME COGNOME riguarda beni di soggetto estraneo al reato, non sequestrabili né in via diretta né per equivalente a fine di confisca.
2.2. In secondo luogo, hanno lamentato la violazione e l’errata applicazione degli artt. 321 cod. proc. pen., 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, 7 C.E.D.U., art. 1, prot. 1, e la mancanza di motivazione, con riferimento alla gestione da parte dell’indagato NOME COGNOME della società Villa Royal.
Hanno lamentato, in particolare, il carattere assertivo della motivazione in ordine al preteso potere di fatto che l’indagato avrebbe esercitato sulla società Villa Royal, desunto impropriamente dal potere esercitato dallo stesso su altre società, e anche la mancata considerazione da parte del Tribunale di Pistoia dei plurimi elementi dimostrativi addotti a sostegno della estraneità dell’indagato alla amministrazione di tale società, svolta dalla sola NOME COGNOME, tra cui il contenuto delle conversazioni telefoniche e a mezzo chat intercettate, dalle quali emergeva che il controllo della società era esercitato da tale NOME, ossia NOME COGNOME madre di NOME COGNOME e moglie di NOME COGNOME e non dall’indagato NOME COGNOME
Hanno lamentato, in particolare, la mancata indicazione, da parte del Tribunale, degli specifici elementi dai quali ricavare che l’indagato ha esercitato in via autonoma e incondizionatamente le facoltà del proprietario in relazione a tale società.
2.3. Con un terzo motivo hanno lamentato una ulteriore violazione ed errata applicazione degli artt. 321 cod. proc. pen. e 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, con riferimento alla nozione di profitto confiscabile.
Hanno esposto che in relazione ai capi 20) e 21) l’importo del debito tributario era stato indicato nelle somme di euro 117.598,64 (per la RAGIONE_SOCIALE) e di euro 199.012,90 (per la Nuova Royal), ma l’importo assoggettato a confisca è superiore (euro 237.969,04 per la Summer Fashion ed euro 306.345,44 per la Nuova Royal), e dunque non corrisponde a quello individuato come profitto, ma a quello ritenuto trasferito all’estero a favore di soggetti e imprese cinesi in assenza di giustificazione contabile o fiscale.
Il richiamo, da parte del Tribunale, all’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l’importo da sottoporre a sequestro va individuato nel patrimonio sottratto alla garanzia dell’esazione sarebbe, dunque, errato, essendo applicabile quando l’oggetto della sottrazione corrisponda a un bene materiale idoneo a fungere da garanzia, ma non anche quando, come nel caso in esame, oggetto della sottrazione sia una somma di denaro, dovendo di conseguenza l’oggetto del sequestro essere rapportato all’imposta evasa.
2.4. Con un quarto motivo hanno lamentato la mancanza di motivazione e la violazione degli artt. 321 cod. proc. pen. e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, con riferimento alla ritenuta natura fraudolenta delle fatture di cui al capo 16) della rubrica, emesse dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE
Hanno lamentato, in particolare, la mancata considerazione da parte del Tribunale dei documenti prodotti a corredo della memoria depositata dai precedenti difensori dei ricorrenti, mediante i quali era stata dimostrata l’effettivit delle operazioni economiche sottostanti tali fatture (relative all’acquisto di grappa di pregio e di mascherine), che erano stati del tutto ignorati dal Tribunale.
2.5. Infine, con un quinto motivo, hanno lamentato una ulteriore violazione ed errata applicazione degli artt. 321 cod. proc. pen. e 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, e l’apparenza della motivazione, con riferimento alla sussistenza del pericolo nel ritardo, sia con riferimento al sequestro a fine di confisca, sia in relazione al sequestro impeditivo.
Il Tribunale, infatti, aveva escluso che il vincolo cautelare fosse finalizzato alla confisca, con la conseguente necessità di emendare gli errori commessi nella fase della sua esecuzione, posto che lo stesso era stato dichiaratamente eseguito anche a fine di confisca, e, quanto al sequestro impeditivo, si era limitato a rilevare la supposta esistenza di un nesso funzionale non meramente occasionale tra la res e i reati fiscali contestati, individuando il pericolo nel ritardo in un generico e no meglio precisato rischio derivante dalla libera disponibilità della società.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi congiuntamente proposti dai terzi sono infondati.
Preliminarmente va precisato che il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali può essere esaminato solo in relazione al vizio di violazione di legge non essendo consentita, in tale materia, la deduzione del vizio di motivazione, per espresso dettato dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen. Nondimeno, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come nella violazione di legge siano ricompresi anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice, con conseguente violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 e, da ultimo, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, NOME, Rv.254893; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, COGNOME, Rv. 269119; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656).
Inoltre, è opportuno ribadire che il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti in sede di impugnazione e motivatamente respinti da parte del giudice del gravame deve ritenersi inammissibile, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, solo apparentemente, denunciano un errore logico o giuridico determinato (in termini v. Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altro, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, COGNOME, Rv. 231708).
Infine, va anche ricordato che il terzo che, come gli attuali ricorrenti, affermi di avere diritto alla restituzione del bene oggetto di sequestro, può dedurre, in sede di merito e di legittimità, unicamente la propria effettiva titolarità o disponibil del bene e l’inesistenza di un proprio contributo al reato attribuito all’indagato, senza poter contestare l’esistenza dei presupposti della misura cautelare (Sez. 2, n. 41861 del 03/10/2024, COGNOME, Rv. 287165 – 01; Sez. 3, n. 23713 del 23/04/2024, COGNOME Rv. 286439 – 01; Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019, COGNOME, Rv. 276700 – 01).
3. Tanto premesso, in termini generali, circa il perimetro della cognizione di questa Corte in relazione a ricorsi per cassazione proposti da terzi nella materia delle misure cautelari reali, va osservato che nell’ordinanza impugnata si dà atto che il provvedimento di sequestro preventivo del 22 marzo 2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia è stato disposto a fini impeditivi relazione alle quote sociali e ai beni di varie società, tra cui quelli della RAGIONE_SOCIALE di cui si controverte, in quanto utilizzati per commettere i reati di cui a artt. 8 e 11 d.lgs. n. 74 del 2000 contestati ai capi da 13) a 21) all’indagato NOME COGNOME nella medesima ordinanza si dà, altresì, atto che in occasione dell’esecuzione di tale sequestro vennero assoggettate a vincolo le quote della RAGIONE_SOCIALE intestate a COGNOME, il complesso dei beni aziendali di tale società, unitamente ai beni e al denaro rinvenuti presso le strutture ricettive RAGIONE_SOCIALE, Hotel St. James e RAGIONE_SOCIALE Villa Royal in occasione dell’esecuzione di tale sequestro, escludendo, però, che tale vincolo sia preordinato alla confisca, rilevando, di conseguenza, la mancanza di pertinenza delle osservazioni sollevate da NOME COGNOME circa la difformità tra la richiesta del pubblico ministero e il provvedimento impositivo del vincolo.
Ne consegue l’infondatezza dei rilievi sollevati con il primo motivo di ricorso, sostanzialmente riproduttivi di quanto lamentato con la richiesta di riesame, essendo stato chiaramente escluso che il sequestro di cui si controverte sia stato disposto strumentalmente alla confisca, diretta o per equivalente, del profitto dei reati provvisoriamente contestati all’indagato.
Le doglianze dei ricorrenti, in ordine alla esecuzione del sequestro, che sarebbe stato eseguito dalla polizia giudiziaria anche a fine di confisca, come emergerebbe dai verbali di sequestro e dalla visura camerale della RAGIONE_SOCIALE, attengono alla fase di esecuzione del provvedimento e non alla sua legittimità, e devono, quindi, essere rivolte al pubblico ministero affinché provveda alle eventuali opportune rettifiche, ma sono estranee al giudizio in ordine alla legittimità del provvedimento impugnato, riguardando, secondo la stessa prospettazione dei ricorrenti, la fase esecutiva del sequestro e, dunque, il pubblico ministero e, in caso di controversia, il giudice dell’esecuzione.
4. Nel merito i ricorsi si appuntano per lo più nei confronti della motivazione dell’ordinanza impugnata, che non è mancante né apparente e non è quindi, come ricordato in premessa, sindacabile sul piano della sua adeguatezza o logicità nel giudizio di legittimità relativo a misure cautelari reali, tra l’altro con riferimento accertamenti di fatto, in ordine alla disponibilità della società Villa Royal da parte dell’indagato (secondo motivo), alla sussistenza di indizi del reato di cui al capo 16 (quarto motivo), e al pericolo nel ritardo (quinto motivo), anch’essi non sindacabili, in presenza di motivazione non apparente, in questa sede di legittimità, oltre che in parte estranei ai vizi denunciabili da parte dei ter assoggettati al sequestro ed estranei ai reati contestati (quarto e quinto motivo).
5. Il secondo motivo, mediante il quale è stata lamentata la violazione e l’errata applicazione degli artt. 321 cod. proc. pen., 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, 7 C.E.D.U., art. 1, prot. 1, e la mancanza di motivazione, con riferimento alla affermazione della gestione da parte dell’indagato NOME COGNOME della società Villa Royal e, dunque, della disponibilità da parte sua di tale ente, con la conseguente sequestrabilità a fini impeditivi, è inammissibile, essendo volto a sindacare l’adeguatezza e la logicità della motivazione in ordine a un accertamento di fatto, compiuto, tra l’altro, sul piano della gravità indiziaria.
Al riguardo, infatti, il Tribunale ha indicato gli elementi ritenuti dimostrati della gestione da parte dell’indagato della società RAGIONE_SOCIALE, tra cui le dichiarazioni di NOME COGNOME (che ha riferito di essere stata incaricata dall’indagato di curare la contabilità di tale società, ricevendo anche direttive dall’indagato medesimo in ordine all’emissione di fatture); i messaggi inviati dalla stessa COGNOME a mezzo chat e le conversazioni intercettate dell’indagato (con il commercialista COGNOME, presso il cui studio la Villa Royal aveva la sede legale, e con la sorella NOME COGNOME moglie di NOME COGNOME e madre di NOME COGNOME e con NOME COGNOME, da cui è stato ricavato che il ricorrente incassava i ricavi delle strutture ricettive Hotel Villa Royal e Hotel St. James).
Il Tribunale, inoltre, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, ha anche considerato quanto prospettato, in particolare, da NOME COGNOME a proposito della insussistenza di poteri gestori in capo all’indagato in relazione alla società Villa Royal, affermando che gli elementi addotti, tra cui il contenuto di una richiesta inviata dalla COGNOME alla madre della NOME, non sarebbero idonei a escludere la sussistenza dei poteri gestori in capo all’indagato e, soprattutto, a spiegare (se non, appunto, con l’esistenza di detti poteri) le stabili e sistematiche ingerenze dell’indagato nella gestione di tale società.
Si tratta di motivazione che non può dirsi mancante né apparente, con riferimento alla affermazione della sussistenza di indizi della disponibilità di detta società da parte dell’indagato, che nel ricorso è stata censurata sul piano della adeguatezza della motivazione e della lettura degli elementi indiziari, proponendone una alternativa, da contrapporre a quella dei giudici di merito, motivazione che però, oltre che non sindacabile nei giudizi di legittimità relativi a misure cautelari reali, non è comunque suscettibile di rivalutazione sul piano dell’apprezzamento degli elementi indiziari e della loro considerazione e valutazione, come invece proposto dai ricorrenti.
6. Il terzo motivo, mediante il quale è stata lamentata una ulteriore violazione ed errata applicazione degli artt. 321 cod. proc. pen. e 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, con riferimento alla nozione di profitto confiscabile, è inammissibile per quanto esposto al par. 3, posto che, come osservato, il sequestro della cui conferma i ricorrenti si dolgono, non è stato disposto a fine di confisca ma solo a fini impeditivi.
La censura, inoltre, non risulta neppure correlata al provvedimento impositivo del vincolo, che è stato effettivamente disposto sia in relazione ai reati di cui all’art 8 d.lgs. n. 74 del 2000 di cui ai capi da 13) a 19), sia con riferimento ai reati d cui all’art. 11 del medesimo d.lgs. n. 74 del 2000 di cui ai capi 20) e 21), ma con riferimento alle quote e ai beni della RAGIONE_SOCIALE, in quanto utilizzati p commettere tali reati, oltre che sui beni e sul denaro rinvenuto in occasione del sequestro, ma non anche con riferimento al profitto di tali reati, e sul punto il Tribunale ha illustrato, al par. 4 della motivazione, gli elementi ritenuti dimostrativi della gravità indiziaria in ordine ai reati di sottrazione fraudolenta di cui ai capi 20 e 21), senza però affrontare, in quanto non rilevante rispetto all’oggetto del sequestro, l’aspetto del profitto di tali reati, con la conseguente mancanza di pertinenza censoria delle doglianze sollevate sul punto dai ricorrenti con il terzo motivo di ricorso.
Il quarto motivo, mediante il quale è stata lamentata la mancanza di motivazione e la violazione degli artt. 321 cod. proc. pen. e 8 d.lgs. n. 74 del 2000,
con riferimento alla ritenuta natura fraudolenta delle fatture di cui al capo 16), emesse dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e, quindi, alla gravità indiziaria in ordine a tale reato, è inammissibile, sia perché non deducibile da parte di terzi estranei alla contestazione, sia perché volto a sindacare l’adeguatezza della motivazione, sia perché rivolto alla valutazione delle risultanze investigative.
Al riguardo il Tribunale ha evidenziato che le fatture oggetto di tale contestazione si riferiscono a cessioni di beni, distillati e mascherine, privi d inerenza all’attività di impresa della società Villa Royal, che gestisce strutture alberghiere, e anche della Nuovo Royal, non essendo neppure emersa l’esistenza di una sala riunioni nella disponibilità della società Villa Royal.
Si tratta, anche a questo proposito, di motivazione idonea a dare conto dell’esistenza di indizi univoci del reato di emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 contestato al capo 16), che i ricorrenti hanno censurato sul piano della adeguatezza della motivazione e della logicità della valutazione degli elementi indiziari, dunque in modo non consentito nel giudizio di legittimità, tantomeno se relativo a misure cautelari reali.
8. Il quinto motivo, mediante il quale è stata lamentata una ulteriore violazione ed errata applicazione degli artt. 321 cod. proc. pen. e 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, e l’apparenza della motivazione, con riferimento alla sussistenza del pericolo nel ritardo, sia con riferimento al sequestro a fine di confisca, sia in relazione al sequestro impeditivo, è infondato, sia perché estraneo alle censure utilmente deducibili dai terzi estranei alla realizzazione dei reati; sia perché volto a censurare l’adeguatezza e la logicità della motivazione.
Ferma l’irrilevanza, dato l’oggetto del sequestro, delle censure in ordine al sequestro a fine di confisca, il Tribunale, dopo aver sottolineato il nesso funzionale tra quanto sottoposto a sequestro, ossia le quote e i beni della RAGIONE_SOCIALE, in quanto impiegati dall’indagato per realizzate le condotte delittuose allo stesso contestate, ha evidenziato, a proposito della necessità di sottrarre all’indagato medesimo tali beni, il sistema illecito da questi realizzato, caratterizzato dall’utilizzo di più strutture societarie, tra cui, appunto, quella della Villa Royal, fine di commettere i reati in questione, oltre che per salvaguardarne il profitto, anche attraverso l’utilizzo di documenti contabili apparentemente dimostrativi di realtà commerciali in realtà inesistenti.
Si tratta, anche a questo proposito, di motivazione non apparente, essendo state indicate, sia pure in sintesi, ma tenendo conto anche di quanto illustrato a proposito della gravità indiziaria e delle modalità di realizzazione delle condotte illecite, le ragioni di apposizione del vincolo cautelare, che i ricorrenti hanno nuovamente, censurato sul piano dell’idoneità della motivazione e della logicità
della stessa, dunque, anche a questo riguardo, in modo non consentito in sede di legittimità.
I ricorsi congiuntamente proposti dagli indagati devono, dunque, essere rigettati, a cagione della infondatezza del primo e del quinto motivo e del contenuto non consentito e della manifesta infondatezza delle altre le censure.
Al rigetto dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 9/1/2025