Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7541 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7541 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 27/01/2026
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Cariati il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 17/09/2025 del Tribunale di Cosenza Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica del difensore, AVV_NOTAIO del foro di Cosenza, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedura penale.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 17 settembre 2025, il Tribunale di Cosenza ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso l’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Castrovillari in data 8 luglio 2025, con la quale veniva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente sul denaro e/o sui beni di proprietà o, comunque, nella disponibilità degli indagati, fino alla concorrenza del valore complessivo pari ad euro 16.764.849,00, corrispondente al profitto dei reati di cui ai capi numeri 1, 13, 14 e 15 (associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati di natura fiscale e di autoriciclaggio); sequestro da eseguirsi nei limiti della ripartizione pro quota ed in parti uguali per ciascun concorrente.
Propone ricorso NOME COGNOME tramite il difensore di fiducia sulla base di quattro motivi.
2.1 Violazione di legge (artt. 324, commi 3 e 7, 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen.) per il mancato rispetto del termine indicato dall’art. 324, comma 3, cod. proc. pen., pur dopo l’introduzione del processo telematico, a causa della tardiva trasmissione degli atti al giudice del riesame rispetto alla data di presentazione del ricorso.
2.2. Violazione dell’art. 267, cod. proc. pen., con conseguente inutilizzabilità delle
intercettazioni telefoniche ex art. 271 cod. proc. pen. per vizio della motivazione.
Le intercettazioni a base del provvedimento impugnato erano state autorizzate dal Gip del Tribunale di Castrovillari in data 28 ottobre 2021 con una motivazione carente, eccezione che il tribunale del riesame aveva disatteso senza argomenti plausibili.
2.3. Inosservanza degli artt. 321 e 324 cod. proc. pen. in relazione all’art. 416 cod. pen., con conseguente illegittimità dell’ordinanza impugnata per violazione di legge.
Il tribunale avrebbe recepito in termini acritici la conclusione del Gip sulla esistenza di una società di fatto (RAGIONE_SOCIALE) fra i membri della famiglia COGNOME, i quali avrebbero costituito dal 2017 diverse società, effettuando operazioni fiscali inesistenti, in quanto riconducibili alla società di fatto e non già al soggetto giuridico emittente, senza considerare: le attività concretamente poste in essere; la diversa data di costituzione delle società, incompatibile con il tempus commissi delicti indicato nel capo di incolpazione; il versamento annuale delle imposte da parte delle singole società; il complessivo adempimento dell’onere fiscale; l’insussistente finalità di eludere i controlli automatici dell’amministrazione finanziaria sulla base del debito annuale di imposta dichiarato; la mancanza di elementi attestanti la esteriorizzazione di una società di fatto, coincidente con l’ipotizzata associazione a delinquere; l’irrilevanza delle intercettazioni telefoniche, trattandosi di vincoli finanziari, economici e organizzativi tra i membri della famiglia COGNOME del tutto leciti e tutelati dall’ordinamento, a prescindere dalla costituzione di un cd. RAGIONE_SOCIALE IVA.
2.4. Violazione dell’art. 321 cod. proc. pen., in relazione alla configurata sussistenza del periculum in mora , non essendo indicate le ragioni di pericolo di dispersione del patrimonio, tali non potendosi ritenere i riferimenti al rischio di riciclaggio, reato relativo all’acquisto di un capannone industriale, sede dell’attività sociale in oggetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile perchØ presentato per motivi privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e, comunque, manifestamente infondati.
Le censure costituiscono, infatti, reiterazione di tesi difensive proposte al giudice del riesame cautelare e adeguatamente definite in quella sede.
Il ricorrente pone in discussione il principio di diritto affermato da Sez. U. n. 38670 del 21/07/2016, Culasso, Rv. 267593-01), secondo cui in tema di misure cautelari reali, il termine di dieci giorni imposto, a pena di decadenza della misura, dal combinato disposto degli artt. 324, comma 6, e 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen. per la decisione del tribunale del riesame, decorre dal giorno della ricezione degli atti processuali e non dell’istanza di riesame.
Sostiene il ricorrente che l’introduzione del processo telematico consente di rispettare il termine in questione, non essendoci ostacoli alla trasmissione degli atti relativi al sequestro entro il giorno successivo alla richiesta da parte del tribunale, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza delle Sezioni Unite, tesa ad evidenziare – con precisi riferimenti a precedenti giurisprudenziali – la rilevanza della completezza della trasmissione degli atti nei confronti di tutti gli indagati per la decorrenza del termine in questione, condizione indefettibile per consentire la decisione sull’istanza di riesame.
Il secondo motivo di ricorso Ł oltremodo generico, eccependosi la carenza motivazionale del decreto emesso dal Gip del Tribunale di Castrovillari in data 28 ottobre 2021 di autorizzazione delle intercettazioni telefoniche a base dell’ipotesi accusatoria.
Innanzitutto, va ribadito che Ł inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione
con cui si eccepisce – come nel caso di specie – l’inutilizzabilità di un elemento probatorio senza dedurne la decisività in forza della cd. “prova di resistenza”, ai fini dell’adozione del provvedimento impugnato (da ultimo, Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024 02).
In ogni caso, il tribunale ha riportato uno stralcio del provvedimento del AVV_NOTAIO, attestante l’effettività della motivazione, nonostante il richiamo alla richiesta del PM, per i richiami alla necessità di approfondimento investigativo rispetto a compagini sociali che solo apparentemente si presentavano distinte, ma che le indagini mostravano convergere verso un unico centro di imputazione di rapporti giuridici, con reimpiego in patrimonio immobiliare delle risorse illecitamente risparmiate attraverso la mancata corresponsione all’erario del dovuto; motivazione che, in effetti, non può reputarsi apparente cioŁ semplicemente ripetitiva della formula normativa ma congrua rispetto al provvedimento da giustificare (cfr., al riguardo, Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216665-01).
Il terzo e il quarto motivo riguardano i presupposti del sequestro preventivo ossia il fumus dei reati ipotizzati e il periculum in mora .
Deve ribadirsi che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio Ł ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo , sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 – 01).
Va richiamato altresì il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora , da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848-01).
4.1. Con argomentazioni che si sottraggono a rilievi di legittimità, il tribunale del riesame ha esaminato le condotte contestate, con riferimento alla documentazione trasmessa.
Ha indicato l’esistenza di una società di fatto RAGIONE_SOCIALE, all’interno della quale l’indagato e i suoi familiari avevano svolto nel tempo, ognuno con ruoli specifici, attività commerciali attraverso 15 società ‘cartiere’, prive di elementi organizzativi per l’esercizio di attività d’impresa; le fatture emesse si riferivano ad operazioni soggettivamente inesistenti, riferite cioŁ a soggetti diversi da quello effettivo (la RAGIONE_SOCIALE), il quale non aveva mai adempiuto agli obblighi dichiarativi ai fini delle imposte. Il meccanismo fraudolento consisteva anche nel contenere l’imponibile e l’imposta da evadere sotto la soglia di rilevanza penale, attraverso meccanismi idonei ad eludere le procedure di controllo automatizzate delle Agenzie della Entrate, programmando la distribuzione delle operazioni in capo alle numerose società fittizie, spostando all’occorrenza i debiti IVA.
L’ordinanza contiene circostanziati riferimenti agli atti di indagine (in particolare, documentazione e dati acquisiti nell’ambito di controlli fiscali) attestanti la natura fittizia delle società, l’esistenza della società di fatto formata dai componenti della famiglia COGNOME, il ruolo di NOME COGNOME nella gestione dei rapporti con i fornitori e con i clienti e la considerazione di cui egli godeva nell’organizzazione per la competenza giuridica.
L’ordinanza ha anche motivato in ordine all’associazione per delinquere evidenziando
che essa Ł parallela alla società di fatto, individuando i ruoli di ciascun associato ed il contributo al meccanismo fraudolento di evasione delle imposte tramite la creazione di società cartiere. ¨ stato altresì individuato l’ingente entità del profitto generato, anche in questo caso con specifico riferimento agli esiti dell’indagine espletata, ed il meccanismo di reimpiego attraverso investimento immobiliari.
Anche in ordine al periculum con motivazione sintetica ma effettiva, si Ł evidenziato che il sequestro del danaro Ł finalizzato a prevenire operazioni di autoriciclaggio, già poste in essere dagli indagati, e di evitare comunque la dispersione dei beni che costituiscono proventi dei reati; risulta in tal rispettato il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, in base al quale il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora , da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 – 01).
A fronte di tale supporto argomentativo, le censure in esame tendono ad una diversa e alternativa lettura del materiale investigativo, non consentito in sede di legittimità.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 27/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME