Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 9948 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 9948 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a Bari il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/07/2025 del Tribunale di Catanzaro
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udita la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Catanzaro, adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., annullava l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari della stessa città che aveva applicato a NOME COGNOME la misura degli arresti domiciliari in relazione al reato di associazione per delinquere ed a plurimi delitti di truffa, concussione e falso, per difetto delle esigenze cautelari e previa conferma dei gravi indizi di colpevolezza.
Contestualmente all’applicazione della misura cautelare personale, il Giudice per le indagini preliminari aveva altresì disposto il sequestro preventivo
per equivalente per l’importo pari a euro 711.441,32 nei confronti di COGNOME in relazione ai reati di truffa aggravata contestata ai capi 1) e 2) della contestazione provvisoria.
Avverso l’ordinanza sopra indicata ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale, articolando, con un unico atto, due motivi di ricorso rispettivamente concernenti la misura cautelare reale, oggetto del presente procedimento, e la misura cautelare personale, oggetto di separato procedimento (NUMERO_DOCUMENTO).
Con la censura in esame il ricorrente denuncia la mancanza assoluta di motivazione sulla legittimità del sequestro preventivo disposto con l’ordinanza genetica. Il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di annullamento della misura reale, a sostegno della quale si era articolato uno specifico motivo di riesame. In ogni caso, nel confermare il quadro indiziario, il Tribunale ha trascurato il giudicato endoprocedimentale derivante dalla pronuncia della Corte di Cassazione con la quale era stata annullata senza rinvio l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro di conferma di un precedente provvedimento di sequestro preventivo di somme di denaro e di conti correnti riconducibili all’odierno ricorrente per la ritenuta insussistenza del fumus del delitto di truffa aggravata, reato sovrapponibile a quello ritenuto sussistente nell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto fuori dai casi previsti dalla legge.
Dagli atti risulta che con ordinanza del 23/06/2025 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, contestualmente all’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di COGNOME per plurimi reati oggetto di contestazione provvisoria, disponeva, in accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero, il sequestro preventivo per equivalente nei confronti (tra gli altri) di COGNOME per un importo pari a euro 711.441,32 in relazione ai reati di truffa aggravata di cui ai capi 1) e 2) della provvisoria contestazione.
Sebbene l’applicazione della misura cautelare personale e della misura reale siano contenuti formalmente in un unico provvedimento, i due provvedimenti vengono distintamente indicati nell’epigrafe del provvedimento, dove compare il numero del procedimento (N. 3851NUMERO_DOCUMENTO22 RGNR), il numero “RG Gip” (N. 185/23 R.G. Gip), il numero del registro delle misure cautelari personali (N. 153/25 R.M.C.) e il numero del registro delle misure cautelari reali (N. 154/25 R.M.R.).
Tale distinta individuazione è, d’altro canto, coerente con la diversità di natura dei due provvedimenti (ordinanza ex art. 292 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali e decreto ex art. 321 cod. proc. pen. per il sequestro preventivo), che non viene meno in ragione della mera contestualità formale. Così come rimane ferma la diversità dei mezzi di impugnazione, previsti dagli artt. 309 e segg. cod. proc. pen. quanto alle ordinanze applicative di misure cautelari personali, e dagli artt. 322 e segg. cod. proc. pen. quanto al sequestro preventivo, che soggiacciono a regole proprie, nonostante l’identità del nomen juris ed il rinvio contenuto nella disciplina dell’impugnazione delle misure cautelari reali a talune disposizioni relative all’impugnazione delle misure cautelari personali.
3. Con atto del 9/07/2025, depositato con espressa riserva dei motivi, il difensore dell’odierno ricorrente dichiarava di proporre richiesta di riesame “avverso: l’ordinanza n. 153/25 R.M.C. pronunciata dal Gip presso il Tribunale di Catanzaro in data 23.06.2025, nell’ambito del proc. pen. n. 3851/22 RGNR – n. 185/23 R. G. Gip; nell’interesse di COGNOME NOME, detenuto agli arresti domiciliari” chiedendo l’annullamento “dell’ordinanza specificata in epigrafe”, con ciò delimitando espressamente l’oggetto dell’impugnazione, sia mediante il riferimento esclusivo all’ordinanza, di cui veniva precisato il numero di iscrizione nel registro delle misure cautelari personali, sia mediante l’espressa richiesta di annullamento della sola ordinanza “specificata in epigrafe” e non anche del decreto di sequestro preventivo, come detto contraddistinto dal diverso numero di registro delle misure cautelari reali (N. 154/25 R.M.R.)
All’esito della fissazione dell’udienza in data 23/07/2025 relativa alla richiesta di riesame, iscritta al n. 855/25 R.R.Pers., il difensore depositava due distinte memorie con allegata documentazione, insistendo “nelle richieste avanzate” e chiedendo “l’annullamento dell’ordinanza”. Con la prima memoria, datata 23/07/2025 e denominata “Memoria difensiva ai fini del riesame dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro del 23.6.2025 con la quale era disposta la misura degli AADD nei confronti di COGNOME NOME“, si deduceva la nullità dell’ordinanza per difetto di autonoma valutazione e per difetto delle esigenze cautelari. Con la seconda memoria, avente la medesima data e denominata “Motivi a sostegno della richiesta di riesame (avverso la misura personale e reale) ritualmente avanzata nell’interesse del AVV_NOTAIO NOME COGNOME” veniva censurato il quadro indiziario rispetto a tutti i delitti contestati, e contestava, in un paragrafo dedicato al sequestro preventivo, la mancanza dei presupposti giustificativi del sequestro adottato (mancanza di prova dello svolgimento di attività extramoenia negli anni precedenti al 2022 e, quanto alle somme percepite per prestazioni professionali svolte durante i periodi di malattia,
l’assenza di un obbligo di presenza che imponesse una previa autorizzazione ad assentarsi). Ed è proprio, e soltanto, nella memoria da ultimo richiamata che il ricorrente indica il numero identificativo del decreto di sequestro preventivo (N. 154/25 R.M.R.), come detto differente rispetto a quello che identificava l’ordinanza di applicazione della misura personale espressamente indicata quale oggetto della richiesta di riesame.
Né la circostanza che con i motivi di riesame si siano articolate specifiche censure anche con riguardo ai presupposti del sequestro preventivo vale ad estendere l’oggetto dell’impugnazione come delimitato dallo stesso ricorrente, posto che l’effetto interamente devolutivo del riesame implica (solo) che il Tribunale può annullare o riformare in senso favorevole all’imputato il provvedimento impugNOME anche per motivi diversi da quelli enunciati nell’atto di impugnazione, così come può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione dell’ordinanza cautelare, ma non può certamente valere ad estendere la decisione del Tribunale ad un provvedimento diverso da quello oggetto di impugnazione.
Il ricorrente non può, dunque, dolersi in questa sede dell’omessa valutazione da parte del Tribunale di censure riferite ad un provvedimento non devoluto alla sua cognizione.
Per completezza di analisi, va osservato che, anche nella prospettiva sostenuta nel ricorso, della cui erroneità si è detto, sarebbe individuabile un ulteriore profilo di inammissibilità, correttamente rilevato dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, posto che una radicale omessa pronuncia su una richiesta di riesame del provvedimento di sequestro preventivo avrebbe, quale conseguenza, la perdita di efficacia del sequestro ai sensi dell’art. 309, comma 10, come richiamato dagli artt. 322 e 324, comma 7, cod. proc. pen., da far valere con richiesta di restituzione al giudice di merito.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, fermo l’onere del pagamento delle spese processuali, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 non consegue il pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende poiché, tenuto conto della mancanza di una espressa dichiarazione di inammissibilità da parte del Tribunale dei motivi di riesame concernenti il sequestro preventivo, possono escludersi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 26/01/2026