Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 729 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 729 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 24/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA avverso il provvedimento del 08/06/2022 del Tribunale di Velletri visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento dein giugno 2022, il Tribunale di Velletri ha dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. presentata da COGNOME NOME avverso l’ordinanza emessa dallo stesso Tribunale in data 7 maggio 2022, sulla base della constatazione che l’istanza de qua costituiva una mera riproposizione di argomenti già affrontati nel provvedimento del 7 maggio 2022 medesimo, con cui era stata rigettata l’istanza di dissequestro presentata
dall’indagato ed era stata ordinata la revoca parziale del sequestro preventivo disposto dal Gip presso il Tribunale di Velletri in data 16 maggio 2017, avente ad oggetto il complesso immobiliare di proprietà del RAGIONE_SOCIALE in misura corrispondente all’importo di C 360.220,00, con annotazione nei registri immobiliari, conseguentemente operando un completo rinvio a quest’ultimo.
Avverso il provvedimento l’indagato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.
2.1. Con un primo motivo di doglianza, si denuncia la nullità del provvedimento dichiarativo dell’inammissibilità dell’opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. per violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., il quale prevede che i decreti debbano essere motivati a pena di nullità nei casi in cui la motivazione sia espressamente richiesta dalla legge e, per quanto concerne proprio la declaratoria di inammissibilità, la forma del decreto motivato sarebbe prescritta dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. Il provvedimento impugnato, invece, non risulterebbe corredato da autonoma motivazione ma verrebbe operata una motivazione per relationem con riferimento all’ordinanza di rigetto dell’istanza di dissequestro emessa in data 7 maggio 2022. Nel caso di specie, il giudice non avrebbe fornito la dimostrazione di aver preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e di averle meditate e ritenute coerenti con la sua decisione, mancando qualsivoglia effettivo e concreto riferimento al contenuto dell’atto di opposizione depositato il 20 maggio 2022 e quindi l’esplicitazione dell’iter logico giuridico seguito per ritenere che la decisio di inammissibilità assunta in data 8 giugno 2022 non richiedesse un ulteriore sforzo argomentativo rispetto al mero richiamo. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2. Con una seconda censura, ci si duole della violazione dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. in considerazione del fatto che il Tribunale di Velletri avrebbe ritenuto di emettere il decreto di inammissibilità dell’opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. senza richiedere e acquisire il parere del Pubblico Ministero ancorché tale adempimento sia prescritto espressamente dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. e la sua violazione determini la nullità del provvedimento emesso, deducibile anche dalla parte privata che ha interesse all’instaurazione di un effettivo contraddittorio con la parte pubblica.
2.3. In terzo luogo, si lamenta la violazione degli artt. 662, comma 2, e 667, comma 4, cod. proc. pen. e la conseguente nullità del provvedimento impugnato. Infatti, con l’opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., l’ordinanza del 7 maggio 2022 sarebbe stata censurata sotto plurimi profili con l’introduzione di una serie di elementi di novità che avrebbero dovuto essere compiutamente esaminati, tra di essi: sarebbe stata rievocata l’ordinanza resa dal Tribunale di Roma, in sede
di riesame, il 21 aprile 2022 nella quale sarebbe stato ribadito il principio, gi espresso con la precedente ordinanza del 10 gennaio 2019, che la riduzione del sequestro andava disposta sul patrimonio degli indagati e terzi interessati operato per equivalente e sarebbe stato statuito quello secondo cui il sequestro diretto del profitto del reato si dispone nei confronti della società che ha beneficiato dell’evasione dell’imposta, mentre nei confronti dell’indagato che ha agito per conto della persona giuridica dovrebbe essere disposta la confisca per equivalente del profitto del reato corrispondente all’imposta evasa; sarebbe stata ulteriormente addotta la violazione del giudicato cautelare formatosi proprio sui principi di cui all’ordinanza del 10 gennaio 2019, disattesi apoditticamente con l’ordinanza del 7 maggio 2022; sarebbe stata lamentata la violazione dell’art. 321, comma 3, cod. proc. pen. in relazione all’art. 12 -bis del d.lgs. n. 74 del 2000 e la conseguente erronea applicazione dei principi che regolano la distinzione tra sequestro diretto e sequestro per equivalente; sarebbe stata evidenziata la violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità delle misure cautelari in relazione agli artt. 275 e 321, comma 3, cod. proc. pen.; infine si sarebbe evocato il provvedimento giurisdizionale del 18 maggio 2022, sopravvenuto nell’ambito del medesimo procedimento penale, ancorché riferito all’annualità d’imposta 2014.
2.4. Con una quarta doglianza, si lamenta la violazione del giudicato cautelare in ordine alla distinzione tra il sequestro diretto eseguito sul patrimonio sociale RAGIONE_SOCIALE e quello per equivalente persistente sul patrimonio dell’indagato. Infatti il Tribunale di Roma, in sede di riesame, con ordinanza del 10 gennaio 2019, dopo avere rideterminato il valore del compendio immobiliare di proprietà del RAGIONE_SOCIALE, avrebbe anche qualificato il sequestro che aveva attinto i cespiti di proprietà della persona giuridica come sequestro preventivo diretto alla successiva confisca, mentre sarebbe stato definito come per equivalente quello operato nei confronti dei singoli indagati e dei terzi; tale statuizione dovrebbe ritenersi copert dal giudicato cautelare endoprocessuale, trattandosi di una questione già dedotta e decisa con provvedimento non impugnato da nessuna parte processuale, i cui contenuti risulterebbero incontrovertibili in assenza di nuovi elementi di fatto, non potendo più formare oggetto di rivalutazione da parte del giudice dell’esecuzione.
2.5. Con un quinto motivo di ricorso, si censura la violazione degli artt. 321, comma 3, cod. proc. pen. e 12 -bis del d.lgs. n. 74 del 2000, quanto alla qualificazione giuridica del sequestro operato sul patrimonio del ricorrente. Più nel dettaglio, il Tribunale di Velletri avrebbe ritenuto di anteporre l’ablazione del liquidità di proprietà dell’indagato alla garanzia costituita dal patrimonio socia dell’RAGIONE_SOCIALE, facendo applicazione del principio di diritto secondo il quale sequestro della liquidità deve essere sempre qualificato come diretto; tuttavia,
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non avrebbe tenuto conto del principio secondo cui il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, sia esso diretto o per equivalente, può essere disposto nei confronti del legale rappresentante della società solo nel caso in cui risulti impossibile il sequestro diretto del profitto del reato nel patrimonio dell’ente ch abbia beneficiato del prezzo o del profitto del reato. Così, il provvedimento impugnato, avendo disposto la restituzione di € 360.220,00 nel patrimonio della persona giuridica anziché ridurre il valore di quello eseguito per equivalente sul patrimonio del ricorrente, avrebbe di fatto ricostituito nel patrimonio sociale di RAGIONE_SOCIALE, beneficiaria del presunto risparmio di imposta e destinataria del sequestro diretto, un’utilità economica che, al contrario, avrebbe dovuto essere reintegrata nel patrimonio dell’indagato.
2.7. La difesa ha depositato memoria, con la quale insiste in quanto già dedotto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve preliminarmente rilevarsi che dall’esame degli atti di causa emerge che si verificato un erroneo mutamento di rito: fino all’adozione dell’ordinanza del 7 maggio 2022 con cui era stata rigettata l’istanza di dissequestro presentata ex art. 321, comma 3, cod. proc. pen. dall’indagato e ordinata la revoca parziale del sequestro preventivo disposto dal Gip presso il Tribunale di Velletri in data 16
maggio 2017 avente ad oggetto il complesso immobiliare di proprietà del RAGIONE_SOCIALE in misura corrispondente all’importo di C 360.220,00, si è correttamente seguito il rito cautelare. Contro quest’ultimo provvedimento, inspiegabilmente, l’imputato non ha fatto appello al Tribunale del riesame ma opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. al giudice dell’esecuzione, il quale si è pronunciato sul punto, con il provvedimento qui impugnato. Nel caso di specie, invece, la competenza va riconosciuta in capo al giudice che procede in materia cautelare ex art. 321, comma 3, cod. proc. pen. e, essendosi in presenza di soccombenza parziale, l’impugnazione deve essere proposta ex art. 322-bis cod. proc. pen. nella forma dell’appello al Tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento, in composizione collegiale.
Da quanto precede consegue annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, trattandosi di un provvedimento reso da giudice incompetente. Infatti, l’atto di opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. del 20 maggio 2022 deve essere qualificato come appello cautelare, con trasmissione degli atti al Tribunale competente ex art. 322-bis, comma 1-bis, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e, qualificata l’opposizione quale appello cautelare ex art. 322-bis cod. proc. pen., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma.
Coi deciso il 24/11/2022
Il Consigliere estensore
Il Presidente