Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 2868 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 2868 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/10/2022
SENTENZA
sul ricorso di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, COGNOME NOME, nato a Ozieri il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza in data 14/04/2022 del Tribunale di Cagliari, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; letta per la parte ricorrente la memoria dellAVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 14 aprile 2022 il Tribunale del riesame di Cagliari ha rigettato la richiesta di riesame presentata dal legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto di sequestro preventivo dei lotti di formaggio RAGIONE_SOCIALE Sardo Dop e di tutte le forme di formaggio prodotte dal mese di dicembre 2021 fino alla data di esecuzione del sequestro presso gli stabilimenti indicati nel decreto o in qualunque altro luogo si trovassero.
Ricorre per cassazione l’indagato, nella RAGIONE_SOCIALE di legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sulla base di cinque motivi.
Con il primo eccepisce la violazione di legge per sopravvenuta inefficacia RAGIONE_SOCIALE misura cautelare reale. Espone che, per scrupolo defensionale, aveva presentato due richieste di riesame del medesimo tenore, la prima in data 25 marzo e la seconda in data 2 aprile 2022. Con avviso del 29 marzo 2022 la cancelleria del Tribunale del riesame aveva comunicato al difensore la data di udienza, attestando quindi che erano pervenuti gli atti del Pubblico ministero. Al momento RAGIONE_SOCIALE presentazione RAGIONE_SOCIALE seconda istanza di riesame, il Tribunale era già in possesso degli atti / per cui il termine ultimo per la decisione era il 12 aprile. Essendo stato depositato il dispositivo il 14 aprile 2022, dopo i dieci giorni dalla scadenza del termine, doveva ritenersi l’inefficacia del sequestro preventivo.
Con il secondo deduce la violazione di legge per motivazione apparente con riferimento all’applicazione RAGIONE_SOCIALE normativa ISO 11816-2:IDF 155:2. Sostiene che il Tribunale del riesame non aveva risposto all’obiezione secondo cui la metodica per l’analisi RAGIONE_SOCIALE presenza RAGIONE_SOCIALE fosfatasi alcalina nel formaggio non era idonea ad accertare se il formaggio fosse stato inizialmente lavorato con latte crudo o termizzato. Mentre la metodica ISO 11816-1:2013 era finalizzata a verificare la quantità di fosfatasi per stabilire se il latte fosse stato o meno pastorizzato, la metodica ISO 11816-2:2016 era volta a verificare la quantità di fosfatasi presente nel formaggio ma non a stabilire se su tale quantità vi fosse stata l’incidenza di una lavorazione iniziale del prodotto con latte crudo.
Con il terzo lamenta la violazione dell’art. 12 Reg. CEE 882/2004 in riferimento alla normativa UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e l’erronea applicazione dell’art. 34 Reg. UE 2017/625. Indipendentemente dal fatto se la metodica per la prova RAGIONE_SOCIALE presenza RAGIONE_SOCIALE fosfatasi fosse internazionalmente riconosciuta, il laboratorio di Perugia non era accreditato per questo tipo di analisi.
Con il quarto denuncia il travisamento RAGIONE_SOCIALE prova, perché la presenza del marcatore proteico nei campioni, attestante la produzione del formaggio con latte crudo, faceva venir meno di per sé il fumus, mentre l’uso di latte crudo misto a quello termizzato era privo di riscontro indiziario e contrario alla stessa finalità RAGIONE_SOCIALE terMizzazione del latte, cioè all’abbattimento RAGIONE_SOCIALE carica batterica del latto crudo.
Con il quinto eccepisce la violazione degli art. 474-bis e 517-quater cod. pen. perché era stata disposta la confisca mentre le forme di formaggio potevano essere commercializzate in seguito a rietichettatura.
Nella memoria la difesa insiste nelle sue ragioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
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3. Il ricorso è infondato.
Risulta dall’esame del fascicolo che in data 4 aprile 2022 il Tribunale del riesame ha formalmente chiesto gli atti al Pubblico ministero per decidere il riesame del 2 aprile 2022.
Pertanto, i dieci giorni decorrono dal 4 aprile 2022 e non dal 2 aprile 2022. La circostanza che gli atti fossero o meno nella disponibilità del Tribunale del riesame alla data del 2 aprile è irrilevante.
Invero, il difensore, presentando la seconda istanza di riesame, risulta aver rinunciato a qualsivoglia eccezione in merito alla prima istanza di riesame che è stata trattata congiuntamente alla seconda all’udienza del 5 aprile e ha implicitamente autorizzato il decorso dei nuovi termini.
Il Tribunale ha correttamente proceduto al rinnovo dell’acquisizione formale degli atti sed è da tale adempimento cheve valutare la tempestività RAGIONE_SOCIALE decisione, in ossequio all’interpretazione degli art. 324, comma 7 e 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen., offerta dalle Sezioni U con sentenza n. 38670 del 21/07/2016, COGNOME, Rv. 267593 – 01.
Il secondo, il terzo e il quarto motivo attengono a questioni di fatto e valutative che esulano dai limiti cognitivi del giudice di legittimità nelle misure cautelari reali.
Il Tribunale del riesame ha chiarito di aver fondato le sue conclusioni, in merito al mancato rispetto del disciplinare per la produzione del pecorino RAGIONE_SOCIALE sardo Dop, in ragione degli esiti delle analisi del laboratorio di Perugia e del laboratorio dell’RAGIONE_SOCIALE, tenuto conto delle controdeduzioni del Pubblico ministero, alla luce delle argomentazioni tecniche dell’RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE frodi dei prodotti agroalimentari), senza pretesa di un approfondimento che avrebbe richiesto lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria.
Ha esaminato le doglianze difensive e le ha disattese con una motivazione, come detto, non censurabile in questa sede.
Il quinto motivo attiene, al di là dell’apparente riferimento alla confiscabilità del prodotto in seguito alla contestazione dei reati dell’art. 474 -bis e dell’art. 517 – quater cod. pen., alla possibilità del dissequestro per la commercializzazione del formaggio con diversa etichetta, ma si tratta all’evidenza di una questione esecutiva che esula ancora una volta dalla cognizione del giudice di legittimità e rientra invece nella competenza del GIP.
Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso va pertanto rigettato. Al rigetto segue la condanna RAGIONE_SOCIALE parte ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso, il 21 ottobre 2022
Il Consigliere estensore
Il Presidente