Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27457 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
SECONDA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27457 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da avverso l’ordinanza emessa in data 08/11/2024 dal Tribunale di Roma, sezione per il riesame
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto che non Ł stata avanzata richiesta di trattazione orale in presenza, ai sensi dell’art. 611., commi 1-bis e 1-ter, cod. proc. pen.;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte depositate in data 14/04/2025 dal Sostituto Procuratore generale, NOME
COGNOME con le quali Ł stato chiesto il rigetto del ricorso; preso atto che il difensore della società ricorrente, dell’avv. NOME COGNOME non ha depositato conclusioni scritte;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 14/06/2023 il Tribunale di Roma, sezione per il riesame, in accoglimento dell’appello proposto dal pubblico ministero, disponeva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 240, comma 1, cod. pen. della somma di euro 279.200,00 presente sui conti correnti nella disponibilità di COGNOME NOME e COGNOME NOME, indagati per il delitto di concorso in truffa aggravata ai danni di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE
In data 12/07/2023, in esecuzione del disposto sequestro, erano sottoposti a vincolo ablativo i conti correnti intestati alle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (quest’ultima odierna ricorrente), ritenuti nella disponibilità di COGNOME NOME in quanto delegato ad operare sugli stessi, con conseguente apprensione delle provviste ivi giacenti (rispettivamente pari a euro 62.838, 58 e 52.755, 95).
Con successivo provvedimento emesso in data 17/08/2023 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma respingeva la richiesta avanzata da RAGIONE_SOCIALE di ‘svincolo’ del conto corrente, nonchØ di restituzione delle somme (euro 8.132, 23) che la società indicava come affluite sul conto in questione solo dopo l’esecuzione della misura cautelare reale e rappresentative di acconti o saldi effettuati da propri clienti per l’acquisto di veicoli nell’esercizio della propria attività di impresa.
Tale provvedimento di diniego era confermato dal Tribunale per il riesame con l’ordinanza qui impugnata.
Ha proposto ricorso per cassazione la società RAGIONE_SOCIALE tramite il difensore di fiducia munito di procura speciale, deducendo con un unico motivo l’abnormità del provvedimento, l’erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 321 cod. proc. pen., nonchØ la carenza,
R.G.N. 6434/2025 Motivazione Semplificata
contraddittorietà ed illogicità della motivazione.
Rileva in primo luogo la difesa ricorrente che la somma di denaro confluita sul conto corrente della società in epoca successiva alla esecuzione della misura cautelare reale non era oggetto del provvedimento di sequestro genetico e neppure di un provvedimento ablativo ad hoc, mai intervenuto, sicchŁ la loro sottoposizione a vincolo, in assenza di provvedimento giurisdizionale, Ł illegittimo.
Si osserva, in secondo luogo, che l’ordinanza impugnata presenta vizi motivazionali così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto privo dei requisiti minimali di coerenza, completezza e ragionevolezza e pertanto inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. Il Tribunale del riesame ha solo genericamente affrontato, per di piø in termini contraddittori, il tema sottoposto alla sua attenzione, interpretando in modo del tutto singolare la documentazione difensiva prodotta e sostenendo che non era stata compiutamente documentata la provenienza delle somme di cui era stata chiesta la restituzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł inammissibile.
2.Va escluso, in primo luogo, il carattere abnorme dell’ordinanza impugnata.
Come Ł noto, l’abnormità può riguardare il profilo strutturale, allorchØ, per la sua singolarità, il provvedimento adottato si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, oppure quello funzionale, quando il provvedimento, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, P.M. in proc. Toni, Rv. 243590 e da ultimo Sez. U, n. 42603 del 13/07/2023, El Karti, Rv. 285213 – 02).
L’ordinanza qui in scrutinio non si discosta, nØ diverge dalla previsione contenuta in specifiche norme ovvero dall’intero impianto organico della legge processuale e tantomeno ha determinato uno stallo processuale.
A seguito di appello, proposto ai sensi dell’art. 322 bis cod. proc. pen. avverso il decreto con il quale il Giudice per le indagini preliminari aveva respinto la richiesta avanzata da RAGIONE_SOCIALE di ‘svincolo’ del conto corrente, nonchØ la restituzione della somma (euro 8.132, 23) sullo stesso affluita dopo l’esecuzione del sequestro, il Tribunale del riesame si Ł doverosamente pronunciato sulla proposta impugnazione (con instaurazione di una fase endoprocessuale) confermando il provvedimento appellato e così emettendo un atto tipico dell’ufficio espressamente previsto dal legislatore e, come tale non estraneo al sistema organico della legge processuale.
Quanto agli ulteriori profili di doglianza, va ricordato che il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo Ł ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013, NOME, Rv. 254893; Sez. 2, n.18952 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 2, n. 45739 del 10/10/2023, COGNOME, Rv. 285608); non rientra, invece, nellanozione di violazione di legge la contraddittorietà e l’illogicità manifesta, che possono essere denunciate in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen.
Tanto premesso, ben diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, l’ordinanza impugnata (pagine 3 e 4) Ł munita di apparato argomentativo perfettamente intelligibile e chiaro, ma anche esente da qualsivoglia inosservanza della legge penale.
Il Tribunale del riesame ha correttamente ricostruito in termini di confisca diretta il dispostosequestro preventivo della somma di euro 279.200,00 presente sui conti correnti – tra cui quello intestato all’odierna società ricorrente – nella disponibilità di COGNOME NOME e COGNOME NOME,
indagati per il delitto di concorso in truffa aggravata; ha quindi correttamente richiamato il principio secondo cui tale vincolo ablativo, per il quale non Ł prevista la forma per equivalente, non può avere ad oggetto denaro cha sia di certa provenienza lecita e percepito successivamente alla sua esecuzione (Sez. 5 n. 36223 del 28/06/2024, COGNOME non mass.; Sez. 5 n. 31186 del 27/06/2023, COGNOME, Rv. 285072) dando ampio conto di come, tuttavia, nel caso di specie, la documentazione prodotta dalla difesa fosse inidonea a comprovare l’effettiva causale lecita della somma di euro 8.132,00 di cui era stata chiesta la restituzione e cioŁ che essa rappresentasse il provento di regolari transazioni commerciali con clienti, conseguito dalla società nell’esercizio della propria attività imprenditoriale in epoca posteriore alla apposizione del vincolo.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 08/05/2025 Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME