Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 51688 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 51688 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/11/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME n. a Campobasso il DATA_NASCITA quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza del Tribunale di Palermo in data 23/3/2023 visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO; udita la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricor udito l’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che ha illustrato i motiv
chiedendone l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Palermo rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse di COGNOME NOME quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Palermo in data 20/2/2023.
Il Tribunale, dopo aver chiarito che il provvedimento genetico era stato emesso dal Gip su richiesta del Procuratore Europeo delegato dell’ufficio di Palermo in adempimento di un’istanza di assistenza formulata ex art. 31 Reg. EPPO dal Procuratore europeo delegato della sede di Madrid, ed aveva ad oggetto il sequestro preventivo in via diretta o per equivalente fino alla concorrenza della somma di euro 25.908.511,23 nei confronti della società ricorrente, amministrata da COGNOME NOME, indagato dalla Procura europea spagnola per aver fatto parte con ruolo direttivo di un’associazione per delinquere transnazionale finalizzata alle frodi IVA e riciclaggio dei relativi proventi, ha delimitato l’ambito della cognizione alla luce del d.lgs 9/21, che ha recepito nell’ordinamento interno il regolamento UE 2017/1939, chiarendo che la stessa resta circoscritta alla verifica dei presupposti formali del decreto di sequestro preventivo, della sua proporzionalità, della legittimità delle modali esecutive e della congruità della relativa motivazione.
Hanno proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione nell’interesse di COGNOME NOME i difensori AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, i quali hanno dedotto:
2.1 la violazione ed erronea applicazione degli artt. 125 e 253 cod.proc.pen. I difensori sostengono che sia il provvedimento genetico che l’ordinanza impugnata sono privi dell’indicazione delle fattispecie delittuose contestate, risultando richiamate solo le norm incriminatrici del codice penale spagnolo e difetta l’enunciazione dei fatti specifici sostanziano l’accusa, non emergendo alcuna indicazione circa la realizzazione delle c.d. frodi carosello con conseguente violazione del diritto di difesa;
2.2 la violazione di legge con riguardo agli artt. 309, comma 9, 324 comma 7 e 321 cod.proc.pen. nonché degli artt. 30,31,32,42 del regolamento EPPO. I difensori lamentano l’assenza di qualsiasi valutazione in ordine al fumus dei reati ipotizzati in contrasto con i principi affermati in sede di legittimità, che richiedono la verifica della sussistenza d concreto quadro indiziario che consenta di ricondurre l’evento sanzionato alla condotta dell’indagato. Il collegio cautelare ha erroneamente interpretato le norme del regolamento Eppo laddove ha ritenuto estraneo alla propria cognizione l’esame delle doglianze difensive in punto di fumus, in difformità da quanto ritenuto dal Gip emittente e trascurando il tenore dell’art. 32 del regolamento, il quale prevede che le misure debbono essere eseguite in conformità alla lex loci e alle formalità e procedure espressamente indicate dal procuratore
delegato incaricato del caso (lex fori) a meno che queste ultime non siano in conflitto con i principi fondamentali del diritto dello Stato membro del procuratore delegato incaricato di prestare assistenza. I difensori aggiungono che dal materiale versato in atti non è dato ravvisare la partecipazione dell’indagato all’associazione transnazionale;
2.3 la violazione degli artt. 125 e 321 cod.proc.pen. I difensori, dopo aver richiamato l necessità che il giudice renda motivazione in ordine alle ragioni che impongono l’anticipazione degli effetti ablativi conseguita con il provvedimento di sequestro preventivo, lamentano che l’ordinanza impugnata si è discostata dai principi enunziati da Sez. U. 36959/2021, limitandosi a ritenere sussistenti le esigenze di cautela sulla base della semplice confiscabilità dei beni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo è manifestamente infondato. L’ordinanza impugnata ha precisato (pagg. 2/3) che il COGNOME è indagato dalla Procura europea delegata, sede di Madrid, per una serie di reati espressamente richiamati con la numerazione codicistica che sanzionano condotte pienamente corrispondenti nell’ordinamento interno alle fattispecie di associazione per delinquere, frode fiscale e riciclaggio. Ha, altresì, brevemente ricostruito le modal commissive della frode e a pag. 8 ha richiamato gli elementi indiziari che attingono i prevenuto, indicando specificamente le società cui è cointeressato e le intercettazioni incriminanti.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile in quanto destituito di giuridico fondamento. L’art. 31 del Reg. Eppo prevede che i procuratori europei delegati agiscono in stretta cooperazione, fornendosi reciproca assistenza e consultandosi regolarmente nei casi transfrontalieri. In particolare, qualora una misura debba essere intrapresa in uno Stato membro diverso da quello del procuratore europeo delegato incaricato del caso, quest’ultimo decide in merito all’adozione della misura necessaria e la assegna a un procuratore europeo delegato avente sede nello Stato membro in cui la misura in questione deve essere eseguita. E’ espressamente previsto che la giustificazione e l’adozione di tali misure sono disciplinate dal diritto dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato del caso e che se per la misura è richiesta un’autorizzazione giudiziaria ai sensi del diritto del Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza, quest’ultimo ottiene tale autorizzazione conformemente al diritto di detto Stato membro.
Dalle disposizioni richiamate emerge con chiarezza che l’adozione della misura e la sua giustificazione sono disciplinate dalla lex fori, ovvero di competenza del procuratore europeo incaricato del caso. L’autorizzazione in caso di richiesta di assistenza soggiace alla lex loci, ovvero segue le regole del procuratore delegato richiesto.
2.1 L’ordinanza impugnata ha correttamente ritenuto che le doglianze di merito siano azionabili dinanzi l’autorità giudiziaria spagnola, effettuando tuttavia una argomentat
delibazione circa la congruità della motivazione in relazione ai presupposti del provvedimento genetico, anche con riferimento al periculum in mora (pag. 9/10), contrariamente a quanto assume la difesa. La valutazione del collegio cautelare è conforme al sistema della doppia legalità recepito dal regolamento EPPO, in base al quale il controllo intrinseco di legalità de provvedimento non può che essere riservato al giudice individuato secondo la lex fori, spettando al giudice del luogo dell’esecuzione la verifica in ordine alla rispondenza della misura alle disposizioni dell’ordinamento interno.
L’art. 30 lett. d) del regolamento prevede quale vincolo tipico finalizzato all’ablazio il congelamento degli strumenti o dei proventi di reato, compresi i beni, di cui si prevede la confisca da parte del giudice competente, ove vi sia motivo di ritenere che il proprietario o chi possiede o ha il controllo di detti proventi o strumenti di reato si adopererà per vanifica il provvedimento di confisca, strumento pienamente corrispondente al sequestro anticipatorio
Si tratta di una misura avente caratteristiche del tutto omologhe al provvedimento di blocco dei beni previsto dalla decisione quadro del Consiglio dell’U.E. 2003/577/GAI del 22/7/2003, che è stata oggetto di recepimento ed attuazione con d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 35.
Questa Corte ha in proposito affermato il principio, cui il collegio intende dare continuit secondo cui in tema di riconoscimento ed esecuzione nell’Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio, di cui al d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 35, attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI, il perimetro di scrutinio riservato all’autorit giudiziaria del paese richiesto è limitato alla verifica dei requisiti formali della richie assistenza giudiziaria, previsti dagli artt. 3 e 6 del decreto citato, restando di competen dell’autorità giudiziaria emittente l’esame dei motivi di merito su cui il provvedimento si fond (Sez. 2, n. 6194 del 15/01/2021, Rv. 280653 – 01; Sez. 6, n. 35707 del 13/07/2021, Rv. 282109-01).
Deve, infatti, osservarsi che i limiti alla cognizione dell’autorità richiesta di assist sono del tutto coerenti con i principi dettati dal legislatore riguardo al mutuo riconosciment delle decisioni degli Stati membri della U.E., avuto riguardo al tenore dell’art. 696 quinquie cod.proc.pen., introdotto con D. Igs n. 149/2017, che espressamente prevede che “l’autoritar giudiziaria riconosce ed esegue le decisioni e i provvedimenti giudiziari degli altri Stati memb senza sindacarne le ragioni di merito, salvo che sia altrimenti previsto. E in ogni caso assicurato il rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato”.
Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
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P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, 2 Novembre 2023
Il AVV_NOTAIO estensore
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Il Presi ente