Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28325 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28325 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 2393/2025
CC – 11/07/2025
R.G.N. 17064/2025
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
nel procedimento a carico di ignoti
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso udito il difensore avvocato NOME COGNOME il Comune di Teramo che ha chiesto il rigetto del ricorso letta la memoria del PG
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 28 marzo 2025 il Tribunale di Teramo, giudicando in sede di appello ai sensi dell’art. 322bis cod. proc. pen., ha rigettato l’impugnazione proposta dalla locale Procura della Repubblica avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Ufficio del 5 marzo 2025 con il quale Ł stata respinta la richiesta di sequestro preventivo dell’edificio nel quale ha sede la Scuola Primaria «COGNOME» di Teramo.
La richiesta di sequestro Ł stata avanzata in relazione al reato di cui all’art. 677, commi primo e terzo, cod. pen., ipotizzato a carico di ignoti, sulla premessa che l’edificio, di proprietà del Comune di Teramo, minaccerebbe rovina.
Il fumus rispetto a tale reato sarebbe integrato dall’omissione dei lavori finalizzati a scongiurare il rischio in quanto idonei a prevenire il crollo strutturale (con pericolo per l’incolumità del personale e degli utenti), mentre il periculum in mora deriverebbe dalla libera disponibilità dell’immobile.
E’ stata esclusa la sussistenza del pericolo concreto e attuale di crollo dell’edificio sulla scorta degli elaborati tecnici a disposizione del giudicante di merito, con particolare riferimento al «Progetto di fattibilità tecnica ed economica» dello «Studio RAGIONE_SOCIALE» del dicembre 2022.
In particolare, il predetto studio ha concluso nel senso che l’immobile presenta una «media-elevata vulnerabilità sismica allo stato limite di salvaguardia della vita umana (SLU)
e una modesta vulnerabilità agli stati limite di operatività (SLO); in particolare il coefficiente di vulnerabilità sismica Ł dello 0,646, ossia del 60 – 65 % rispetto alla percentuale richiesta dalla normativa di settore, a fronte di una prescrizione in base alle N.T.C. (Norme tecniche di costruzione, n.d.e.) secondo cui il valore non può essere inferiore a 0,6».
Per quanto riguarda l’analisi non sismica, invece, il progetto ha ritenuto il 100% dei pilastri con risultati soddisfacenti, per quanto riguarda i meccanismi duttili e quelli fragili, mentre, su 180 elementi trave, per 40 non risultano soddisfatte le verifiche di plessoflessione (meccanismi duttili) e a taglio – torsione (meccanismi fragili).
Sul punto, il Tribunale ha segnalato come la presenza del 28% di travi non in linea con le norme tecniche di costruzione non integri un dato «univoco e sufficiente per sostenere che l’edificio corra il serio rischio di collasso».
Ha evidenziato come, a differenza che per il caso di rischio sismico, la normativa non indichi una percentuale minima al di sotto della quale sussista una presunzione di rischio crollo, con la conseguenza che la valutazione deve essere effettuata dal complesso degli elementi suscettibili di valutazione.
I tecnici hanno messo in rilievo un deficit costruttivo, senza svolgere ulteriori accertamenti sull’incidenza di tale carenza sul rischio di crollo totale o parziale.
NØ tali emergenze sono state ritenute suscettibili di essere colmate tramite le considerazioni di cui al verbale in data 23 gennaio 2025 del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna (C.T.A.) attivato dal pubblico ministero appellante.
Il Comitato ha concluso, infatti, per la non condivisibilità della valutazione del livello di sicurezza operata dai tecnici in sede di studio del progetto di fattibilità, aggiungendo che non Ł possibile ritenere affidabile quel livello rispetto ai carichi verticali, senza precisare o descrivere un rischio attuale e concreto di crollo della struttura.
A ciò, il Tribunale ha aggiunto altre considerazioni già operate dal Giudice per le indagini preliminari, ossia la mancanza di segni esteriori dell’edificio che attestino il rischio di crollo e l’assenza di provvedimenti amministrativi di limitazione all’utilizzo dello stabile.
L’attendibilità del progetto di fattibilità redatto dallo «Studio alfa» Ł stata, inoltre, messa in discussione sia dalla missiva con la quale Ł stato avviato il procedimento di risoluzione del contratto stipulato dal Comune di Teramo con il predetto Studio, sia dal parere reso dal citato Comitato.
Si tratta di elementi che, secondo il Tribunale, attestano la «trascuratezza e dunque la generale inattendibilità dei risultati tecnici ottenuti dalle indagini di carotaggio e di analisi dei dati estrapolati compiute dallo Studio Alfa, che (…) rappresentano l’elemento principale offerto dall’organo inquirente per ritenere sussistente il fumus del reato ipotizzato».
Ad ogni modo, ancora, Ł stato escluso che, secondo le conclusioni dello «Studio alfa» ed, altresì, quelle del C.T.A., ricorra il caso previsto dal punto 8.3. delle Norme tecniche di costruzione (nella parte in cui sono imposti interventi di miglioramento o adeguamento), non essendo stato dimostrato che si sia in presenza di mancata soddisfazione delle verifiche relative alle azioni controllate dall’uomo, ossia ai carichi permanenti e alle altre azioni di servizio.
Peraltro, nel caso di specie, il Comune di Teramo ha intrapreso l’ iter per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell’edificio, dando corso alla progettazione degli stessi ed avviando, così, la procedura imposta per escludere l’applicabilità della fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 677 cod. pen.
2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Teramo articolando due motivi.
2.1. Con il primo ha eccepito violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 321 cod. proc. pen.
Il Tribunale di Teramo avrebbe compiuto una disamina parcellizzata delle emergenze investigative, omettendo di assegnare rilievo (traendo le dovute conseguenze) alla (pur affermata) inaffidabilità dell’analisi operata dallo «Studio alfa».
Nel ritenere tale aspetto inidoneo a supportare la tesi della sussistenza del rischio per la staticità dell’immobile, il Tribunale avrebbe omesso di prendere in considerazione, il dato sul mancato livello di soddisfacimento delle condizioni di sicurezza delle 40 travi su 180 che, pur rilevato dal predetto Studio, Ł stato, infatti ritenuto dal C.T.A. inidoneo a garantire un adeguato livello di sicurezza in condizioni non sismiche.
2.2. Altra violazione di legge Ł stata eccepita per erronea interpretazione degli artt. 321 cod. proc. pen e 677, commi primo e terzo, cod. pen.
Il Tribunale avrebbe compiuto un indebito sindacato sulla fondatezza dell’ipotesi di configurabilità del reato di cui all’art. 677, comma terzo, cod. pen.
La valutazione del Tribunale, per come precisato da questa Corte di legittimità in un precedente relativo a fattispecie assimilabile a quella in esame, deve limitarsi alla verifica della possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato, senza potersi spingere a sindacare la concreta fondatezza dell’accusa.
Il rischio di crollo Ł stato escluso omettendo di considerare che il C.T.A. ha sollecitato l’adozione di provvedimenti restrittivi dell’uso della costruzione procedendo ad interventi di miglioramento o adeguamento laddove non siano soddisfatte le verifiche relative ad azioni controllate dall’uomo, ovvero ai «carichi permanenti e alle altre azioni di servizio».
In sostanza, secondo il pubblico ministero ricorrente, il C.T.A. ha indicato la necessità dell’adozione dei provvedimenti inibitori richiesti al Giudice per le indagini preliminari e al Tribunale.
Quanto alla valorizzazione della mancanza di segni esteriori di lesioni allo stabile e alla carenza di provvedimenti amministrativi di limitazione dell’uso dell’immobile (indice, piuttosto, della gravità della situazione attuale), il ricorrente ha lamentato la mancata considerazione di precisi rilievi formulati con l’atto di appello.
E’ stata oggetto di specifica censura anche la parte finale del provvedimento impugnato nella quale il Collegio ha ritenuto insussistente il fumus della contravvenzione contestata (sotto il profilo dell’elemento soggettivo della colpa) per essere stato avviato l’ iter per la realizzazione dei lavori di ammodernamento.
La valutazione sarebbe stata compiuta benchØ esuli dai compiti del giudice investito della richiesta di sequestro la verifica della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, dovendo essere limitato il controllo alla sola astratta sussumibilità del fatto contestato in una determinata ipotesi di reato.
Il difensore del Comune di Teramo ha chiesto procedersi a discussione orale.
Il Procuratore generale ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
L’ambito della cognizione di questa Corte in materia di sequestro preventivo Ł delimitato al solo vizio di violazione di legge.
E’ stato reiteratamente affermato e viene qui ribadito che «il ricorso per cassazione
contro
ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio Ł ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo, in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso che, a fronte di un’approfondita valutazione del Tribunale del riesame degli elementi reddituali del ricorrente, aveva riproposto, sotto il profilo dell’omessa o carente motivazione, questioni riguardanti l’epoca di realizzazione del bene e l’accertamento della sproporzione)» (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, COGNOME, Rv. 285608 – 01; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692 – 01; Sez.U., n. 25933, del 29/05/2008, COGNOME, non massimata sul punto).
Con specifico riguardo al vizio della motivazione che può tradursi in violazione di legge, va ricordato il principio costantemente affermato da questa Corte in base al quale «in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di “violazione di legge” per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell’art. 606 stesso codice» (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.c. COGNOME in proc. COGNOME, Rv. 226710 – 01 e molte altre conformi successive).
Richiamato quanto esposto in parte narrativa sul contenuto dell’ordinanza impugnata, deve osservarsi come il ricorso contenga un’ampia e dettagliata censura che attiene, tuttavia, al percorso motivazionale seguito dai giudici di merito.
3.1. Il primo motivo, infatti, lamenta l’adozione, da parte del Tribunale dell’appello cautelare, di una decisione frutto di una disamina parcellizzata del quadro indiziario dal cui orizzonte valutativo sarebbero stati pretermessi i risultati della verifica compiuta dal Comitato Tecnico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Ciò, pur essendo stata segnalata, dagli stessi giudici di merito, l’inaffidabilità dei risultati tecnici ottenuti dalle indagini dello «Studio alfa».
Si tratta, invece, di un punto del quale il provvedimento impugnato si Ł fatto carico proprio nel passaggio della motivazione riportato alle pagg. 4 e 5 del ricorso.
Le criticità di quell’accertamento non sono state trascurate o pretermesse dalla disamina, essendo stato affermato, piuttosto, che dalle stesse non Ł possibile evincersi che il rischio della pubblica incolumità sia piø grave di quello prospettato dallo Studio e non ridotto.
Sul punto viene censurata la circostanza che il Tribunale avrebbe operato una lettura ipotetica e virtuale, omettendo la disamina di circostanze pure messe in rilievo dagli organi tecnici intervenuti nella vicenda.
In particolare, evidentemente, s’intende fare riferimento a quanto sostenuto nel parere del C.T.A. del 23 gennaio 2025 che ha messo in evidenza le criticità dell’analisi dello «Studio alfa».
Il ricorrente pubblico ministero finisce così con il censurare la motivazione dell’ordinanza impugnata che ritiene essere stata il risultato di un’analisi parziale e frammentata, senza argomentare, tuttavia, la circostanza che, per effetto di tali vizi, possa essersi determinata l’adozione di uno schema motivazionale meramente apparente (unico
caso in cui, come segnalato, il vizio della motivazione può tradursi in violazione di legge).
3.2. Neanche il secondo motivo si sottrae alla dichiarazione di inammissibilità.
Da un lato, vanno ribadite le considerazioni espresse al punto precedente sull’ampiezza e la completezza della disamina compiuta, secondo la valutazione propria della sede cautelare reale, da parte dei giudici di merito.
Deve essere escluso, altresì, che siano stati violati i limiti posti alla verifica del fumus commissi delicti richiesta in sede di richiesta di sequestro preventivo.
I rilievi del Comitato Tecnico, come già evidenziato, non sono stati trascurati e non viene evidenziato, neppure in sede di ricorso, alcun radicale difetto motivazionale sul punto.
Peraltro, il passaggio del parere riportato a pag. 4 dell’ordinanza non contiene la descrizione di un rischio di rovina, ma, piuttosto, il suggerimento di interventi di miglioramento o adeguamento nel caso in cui non siano soddisfatte le verifiche in relazione alle azioni controllate dall’uomo.
In sostanza, il C.T.A. ha ritenuto che si verte nell’ipotesi descritta dal punto 8.3. delle Norte Tecniche di Costruzione a mente del quale «Ł necessario adottare provvedimenti restrittivi dell’uso della costruzione e/o procedere ad interventi di miglioramento o adeguamento nel caso in cui non siano soddisfatte le verifiche relative alle azioni controllate dell’uomo, ossia prevalentemente ai carichi permanenti e alle altre azioni di servizio».
Il riferimento all’operatività del presupposto descritto non equivale alla indicazione della «necessità dell’adozione di quegli stessi provvedimenti inibitori della struttura scolastica» costituiti dal sequestro preventivo, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente a pag. 8 del ricorso.
In sostanza, si desume dai passaggi del parere del C.T.A., trascritti nell’ordinanza e nel ricorso, come la valutazione del rischio di rovina dell’edificio sia rimessa all’esito di verifiche ulteriori e piø approfondite.
Anche il punto della motivazione relativo alla mancanza di segni esteriori sull’edificio e l’assenza di provvedimenti amministrativi di limitazione all’utilizzo dell’immobile Ł esente dai profili di radicale mancanza del percorso argomentativo che (soli) rendono ammissibile il ricorso per cassazione in tema di sequestro preventivo.
Ancora una volta, ciò che viene lamentato Ł la negazione della sussistenza delle condizioni di cui al punto 8.3. delle Norme Tecniche di Costruzione rispetto alla quale i giudici di merito, senza sottrarsi allo specifico onere di motivazione sollecitato con l’appello, hanno evidenziato l’assenza della prescrizione di un’attività vincolata di restrizione all’uso dell’edificio permanendo, in capo all’Amministrazione, un margine di discrezionalità nella scelta (cumulativa o alternativa) tra provvedimenti restrittivi e interventi di miglioramento.
Sul punto, peraltro, senza esorbitare dai limiti della valutazione propria della fase cautelare (nella quale, peraltro, si procede per una contravvenzione ipotizzata a carico di ignoti ) il Tribunale di Teramo ha valorizzato la circostanza chel’Amministrazione proprietaria dell’edificio si Ł attivata per la realizzazione dei lavori di adeguamento della scuola, contribuendo tale circostanza, nel contesto della valutazione globale delle emergenze investigative, allo stato, acquisite, a ritenere non configurabile la contravvenzione di cui all’art. 677 cod. pen.
Si tratta di motivazione effettiva, priva di lacune o vizi che possano farla ritenere meramente di stile e, dunque, esente dalla possibilità di una censura per violazione di legge.
Da quanto esposto, discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così Ł deciso, 11/07/2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME