Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 25881 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 25881 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante COGNOME NOME, nato a Roma DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 20-04-2023 del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 20 ottobre 2022, il G.I.P. del Tribunale di Roma, nell’ambito di un articolato procedimento penale in tema di reati tributari, disponeva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto dei reati d cui all’art. 5 e 10 bis del d. Igs. n. 74 del 2000, contestati ad NOME COGNOME, quale amministratore di fatto di plurime società cooperative, venendo attinti, in sede di esecuzione della cautela reale, tra gli altri, due immobili intestati al RAGIONE_SOCIALE, società considerata nella disponibilità di COGNOME.
Con ordinanza del 20 aprile 2023, il Tribunale del Riesame di Roma annullava il decreto del G.I.P., limitatamente ai reati ex art. 10 bis del d. Igs. n. 74 del 2000, in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 175 del 2022, confermando il provvedimento del G.I.P. quanto alle residue imputazioni.
2. Avverso l’ordinanza del Tribunale capitolino, la RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante COGNOME NOME, quale terza interessata, tramite il suo difensore di fiducia e procuratore speciale, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con cui la difesa deduce innanzitutto la violazione dell’art. 292 cod. proc. pen., osservando che il Tribunale non solo si è sostituito nella parte motivazionale all’ordinanza genetica, del tutto carente, ma non ha valutato in alcun modo gli elementi prodotti dalla difesa, ovvero la sentenza di proscioglimento emessa il 17 febbraio 2023 dal G.U.P. di Roma, che ha sconfessato la ricostruzione del P.M. circa il ruolo di amministratore di fatto attribuito a COGNOME rispetto alla società RAGIONE_SOCIALE e all’RAGIONE_SOCIALE.
Nell’omettere di rilevare il vizio originario del provvedimento di sequestro, i Tribunale ha inutilmente cercato di sopperire alla carenza argomentativa del G.I.P. circa la riconducibilità della società a COGNOME, proponendo argomentazioni non pertinenti; analogamente, quanto al periculum in mora, vi sarebbe un difetto di motivazione, risultando improprio, oltre che generico, il richiamo al mero decorso del tempo e al presunto pericolo di dispersione delle garanzie reali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
1. In via preliminare, deve richiamarsi la costante affermazione di questa Corte (cfr. ex plurimis Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. peri., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da
rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. Non può invece essere dedotta l’illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico autonomo motivo di cui alla lett. E) dell’art. 606 cod. proc. pen. (in tal senso, cfr Sez. Un. n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710).
Tanto premesso, deve ritenersi che, nel caso di specie, rispetto alla valutazione sia della riconducibilità a COGNOME dei beni nella titolarità della soci ricorrente e oggetto di sequestro, sia del periculum in mora, non è configurabile né una violazione di legge, né un’apparenza di motivazione, avendo il Tribunale del riesame adeguatamente illustrato le ragioni poste a fondamento della propria decisione di conferma del sequestro preventivo adottato dal G.I.P.
2.1. In particolare, per quanto riguarda la valutazione sul fumus commisi delictí, il Tribunale, richiamando una sua precedente decisione resa nell’ambito di questo stesso procedimento, ha sottolineato che, come era stato invero evidenziato già dal G.I.P., COGNOME era l’ideatore e l’organizzatore del contestato sistema fraudolento finalizzato all’evasione fiscale, rilevando in tal senso le convergenti dichiarazioni investigative dei consulenti aziendali NOME COGNOME e NOME COGNOME, gli esiti della perquisizione eseguita presso il domicilio di COGNOME, dove sono stati rinvenuti moltissimi documenti relativi alle società da lui amministrate, nonché gli accertamenti bancari comprovanti che i conti correnti delle società consortili e cooperative erano di fatto nella disponibilità di COGNOME.
Ciò premesso, sviluppando le considerazioni già svolte nell’ordinanza genetica, i giudici dell’impugnazione cautelare, nel replicare alle doglianze sollevate dalla terza interessata ricorrente, hanno osservato che COGNOME agiva come effettivo titolare della RAGIONE_SOCIALE, che costituiva un mero schermo fittizio. Ciò è stato desunto, in particolare, dagli accertamenti compendiati nell’informativa della Guardia di Finanza del 9 febbraio 202:3, da cui è emerso che la società, di cui COGNOME è divenuto legale rappresentante a far data dal 5 novembre 2018, era di fatto non operativa, non essendovi ricavi derivanti dalla gestione connessa alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, ed essendo esigui i valori della produzione esposti in bilancio; peraltro, nonostante la rilevanza economica di alcune operazioni riconducibili alla società, nulla risulta specificato nella nota integrativa in relazione alle correlate operazioni finanziarie. Inoltre, negli anni dal 2017 al 2020, è stata accertata l’incapienza delle disponibilità liquide da parte della società, cui è corrisposto un aumento dei debiti iscritti a bilancio, passati da 568.269 euro a 863.474 euro. Di qui la conclusione che i due immobili sequestrati fossero nella disponibilità di COGNOME.
2.2. Orbene, fermo restando che i temi sollevati dalla difesa potranno essere sviluppati a livello probatorio nell’evoluzione del procedimento penale in corso, deve ribadirsi che l’apparato argomentativo dell’ordinanza impugnata rispetto alla mancanza di autonomia della società ricorrente e alla mera titolarità formale dei beni oggetto di sequestro, in quanto sorretto da considerazioni razionali e coerenti con le acquisizioni investigative, non presta il fianco alle censure difensive, che invero si muovono nell’orbita non tanto della violazione di legge, ma piuttosto della manifesta illogicità o della erroneità della motivazione, profilo questo, come si è detto, non deducibile con il ricorso per cassazione proposto contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio.
Né può sottacersi in ogni caso che, nel richiamo ad elementi probatori che si assumono trascurati dal Tribunale, come ad esempio la sentenza di proscioglimento del G.U.P. di Roma del 17 febbraio 2023 (che invero pare riferita a società diverse dalla ricorrente), il ricorso sconta palesi limiti di autosufficien non riportando o allegando gli specifici passaggi motivazionali della decisione richiamata, che si assumono rilevanti anche ai fini del presente giudizio.
2.3. Parimenti immune da censure è il giudizio sulla sussistenza del periculum in mora, avendo i giudici dell’impugnazione cautelare rimarcato, in maniera non irrazionale, la necessità di anticipare gli effetti ablatori al fine assicurare la fruttuosità della futura confisca, ciò in ragione del fatto che su conto corrente della persona giuridica non sono state trovate somme di denaro e che il valore dei beni sequestrati è risultato di gran lunga inferiore rispett all’importo dell’imposta evasa, mentre il patrimonio personale di COGNOME è risultato insufficiente a coprire l’importo del profitto suscettibile di confisca.
A ciò il Tribunale ha aggiunto, a riprova del concreto pericolo di dispersione del patrimonio con finalità elusive della confisca, due ulteriori circostanze indubbiamente pregnanti, ossia il fatto che, successivamente alla notifica, avvenuta il 2 dicembre 2022, del decreto di sequestro preventivo, COGNOME vendeva le quote della Imnnobilsmeralda da lui detenute a NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, con atto di cessione redatto il 7 dicembre 2022, e ancora il fatto che il pomeriggio del 22 dicembre 2022 il medesimo COGNOME, dopo essere stato informato la mattina dello stesso giorno dell’impossibilità di circolare con le autovetture Ferrari 360 cabrio e Mercedes 250 nelle more della loro materiale apprensione, effettuava, quale legale rappresentante della “RAGIONE_SOCIALE“, il trasferimento di tali autovetture in favore dli NOME COGNOME Anche in tal caso si è dunque in presenza di considerazioni non censurabili in questa sede, in quanto non illogiche; dovendosi pure in tal caso ribadire che il Tribunale non si è sostituito al G.I.P., che aveva già richiamato, in modo sintetico ma pertinente, il rischio di dispersione delle garanzie reali, ma ha solo ampliato
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ulteriormente il perimetro argomentativo del provvedimento genetico, per cu alcun vizio appare ravvisabile in proposito, fermo restando che anche le odie censure in punto di periculum in mora non appaiono adeguatamente specifiche.
Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell’int della RAGIONE_SOCIALE deve essere dichiarato inammissibile, con oner per la ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le sp procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 d 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricors stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della caus inammissibilità”, si dispone infine che la ricorrente versi la somma, determi in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 06/02/2024