Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 42605 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42605 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MONTEGRANARO il DATA_NASCITA.
avverso l’ordinanza del 02/05/2023 del Tribunale di Macerata
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio il provvedimento esclusivamente in relazione al profilo dell’esecuzione del sequestro per equivalente, rigettando nel resto il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Macerata, con l’ordinanza impugnata in questa sede, ha rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse cli COGNOME NOME avverso l’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Macerata che aveva disposto il sequestro preventivo della somma di euro 1:39.004,50 riferibile al patrimonio di COGNOME NOME e COGNOME NOME, indabati per i delitti di truffa aggravata, autoriciclaggio e riciclaggio dei proventi della truffa.
Ha proposto ricorso la difesa dell’indagato deducendo, con il primo motivo, carenza e illogicità della motivazione quanto alla sussistenza del fumus commissi delicti, rispetto alle specifiche deduzioni difensive che contestavano l’attribuzione al ricorrente delle condotte fraudolente (la richiesta all’istituto bancario e l’esecuzione dei bonifici, previo accredito di somme riferite ai crediti inesistenti), attesa la genericità delle dichiarazioni dell’ ex dipendente della società, utilizzata per commettere la truffa, circa il ruolo di amministratore di fatto del COGNOME.
2.1. Con il secondo motivo si deduce carenza e illogicità della motivazione, in relazione al profilo della mancata considerazione della verifica del prodromico sequestro in via diretta delle somme ritenute provento della truffa, avendo disposto direttamente il G.i.p. il sequestro per equivalente; era apparente la motivazione del Tribunale del riesame che aveva fatto vago e generico richiamo alla descrizione degli eventi storici, senza alcuna logica argomentazione sull’impossibilità di procedere all’apprensione del profitto del reato in via diretta.
2.2. Con il terzo motivo si deduce carenza e illogicità della motivazione in ordine al requisito del periculum in mora, mancando nel provvedimento alcuna indicazione sulle ragioni che rendevano necessario anticipare l’effetto ablativo della confisca, proprio considerando il tempo trascorso tra la commissione dei fatti e l’adozione del provvedimento cautelare (oltre 4 anni) che non aveva impedito di rinvenire le somme, poi apprese in sede di esecuzione della misura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché formulato per motivi non consentiti, oltre che manifestamente infondato.
1.1. Secondo il costante insegnamento della Corte, il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo (o probatorio) è ammesso solo per violazione di legge; in tale nozione vanno ricompresi sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia i vizi della motivazione «così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice» (così, da ultimo, Sez. 2, n. 18951 del 14/0:3/2017, Napoli, Rv. 269656). Per tale ragione, è ammissibile il ricorso per cassazione quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l’iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, COGNOME, Rv. 254893), mentre non rilevano l’illogicità o la incompletezza di motivazione (Sez. 5, n. 8434 del 11/01/2007, COGNOME, Rv.
236255), né l’illogicità manifesta della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, COGNOME, Rv. 269119; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, COGNOME, Rv. 242916).
Tutti i motivi, nella parte in cui lamentano l’illogicità della motivazione sono, dunque, formulati per motivi non consentiti dall’art. 606 cod. proc. pen.
1.2. Quanto alle censure di assenza della motivazione, le stesse sono manifestamente infondate; il provvedimento ha dato conto in dettaglio delle modalità attraverso le quali l’operazione fraudolenta è stata programmata e poi eseguita, individuando il ruolo del ricorrente non solo attraverso la lettura del dato dichiarativo (che si vuole interpretare diversamente mediante il ricorso, con modalità anche questa non consentita in sede di legittimità: Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME, Rv. 283370 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 – 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482 – 01) ma anche considerando gli esiti documentali delle indagini che hanno permesso di individuare i beneficiari sostanziali delle condotte fraudolente, ossia l’odierno ricorrente e la compagna che gestivano le società beneficiarie dei bonifici eseguiti immediatamente dopo l’accredito (fraudolento) delle somme da parte dell’istituto bancario, vittima delle truffe. Tanto basta certamente a ritener integrato il fumus necessario per l’adozione della misura cautelare.
1.3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato; esso, infatti, dimentica di considerare che il provento delle condotte truffaldine non è entrato direttamente nel patrimonio del ricorrente, ma è stato fatto confluire nel patrimonio di società riferibili al COGNOME, attraverso bonifici bancari, il che ren palese l’impossibilità di apprendere direttamente nel patrimonio del ricorrente, quale persona fisica, il denaro costituente il profitto della condotta di reato.
1.4. Infine, quanto al terzo motivo, va chiarito che il principio enunciato dalla giurisprudenza a Sezioni unite (n. 36959 del 24/06/2021, NOME, Rv. 281848 01), riguardante l’onere di motivare specificamente la sussistenza del requisito del periculum in mora nell’ipotesi di sequestro finalizzato alla futura confisca, richiede una graduazione di tale onere in ragione, evidentemente, della categoria di beni da apprendere e delle loro caratteristiche intrinseche (oltre che di eventuali peculiari aspetti della singola vicenda storica) per verificare, secondo collaudate massime di esperienza, se e in che misura il fattore temporale tra intervento cautelare e decisione definitiva sulla confisca possa pregiudicare la realizzazione dell’interesse pubblico all’apprensione dei beni.
Con il ricordato arresto, infatti, le Sezioni unite hanno precisato che è «il parametro della “esigenza anticipatoria” della confisca a dovere fungere da criterio AVV_NOTAIO cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla
sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che, naturalmente, potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di elementi di plausibile indicazione del periculum, le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio» (§ 8).
L’ “esigenza anticipatoria” indicata dalle Sezioni unite disc:ende, dunque, dalla necessità di contrastare e neutralizzare il pericolo che le cose suscettibili di confisca siano soggette ad essere modificate, disperse, deteriorate, utilizzate o alienate; pericolo che si atteggia differentemente se il bene sia o no direttamente utilizzabile, se possa costituire o non oggetto di atti di trasferimento che non richiedano particolari formalità, se la sua dispersione o la sua modificazione richieda attività complesse o sia agevolmente realizzabile. E’ intuitivo che le caratteristiche fisiche e giuridiche dei beni suscettibili di confisca incidano nella valutazione dell’intensità del pericolo considerato, non potendosi equiparare – ad esempio – i beni mobili ai beni immobili (ed all’interno della categoria dei beni mobili, quelli che sono regolati da differenti statuti quarto al regime della circolazione giuridica).
La dimostrazione del pericolo di dispersione di beni immobili, mediante trasferimento a terzi, non può basarsi sulla sola valutazione, ad esempio, del valore dei beni stessi, essendo richiesto l’apprezzamento – in un contesto temporale significativo in termini di prossimità – di condotte preparatorie da parte del titolare di quei beni indicative della volontà di trasferirne la titolarità (ovve l’esistenza di pregressi atti di disposizione, già realizzati su beni appartenenti alla stessa categoria, sintomatici della propensione nel disperdere il patrimonio immobiliare); in difetto di caratteristiche siffatte, ovvero di altre circostanz significative della concretezza del pericolo (come la composizione complessiva del patrimonio del soggetto destinatario della futura confisca), l’apprensione di questa categoria di beni non è esposta, di regola, al pericolo di infruttuosa realizzazione dell’effetto ablatorio della confisca.
L’apprensione del denaro, invece, per l’intrinseca capacità di tale bene nel formare oggetto di atti di disposizione più che rapidi (anche alla stregua dell’evoluzione tecnologica nel campo delle transazioni elettroniche) e agevolmente mascherabili attraverso apparenti causali lecite, è operazione che statisticamente si connota per l’elevato margine di insuccesso; il che costituisce base logica, sufficiente ed adeguata, per giustificare – sotto il profilo del pericolo nel ritardo – l’adozione del sequestro finalizzato alla successiva confisca.
Nel caso in esame, inoltre, il Tribunale ha dato conto del carattere particolarmente articolato e insidioso delle condotte poste in essere dagli indagati
per disperdere le tracce dei passaggi del denaro fraudolentemente ottenuto dall’istituto di credito, il che rafforza il giudizio sul periculum in mora.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/9/2023