Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 17900 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 17900 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 02/04/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato in (CINA) il 26/11/1989 NOME COGNOME nato in (CINA) il 08/09/1988
TI., FUNZIONARI
!ARTO
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Depositeta in Cancelleria
Oggi’ GLYPH 13 mmi. Z1125
avverso l’ordinanza del 27/11/2024 del TRIB. LIBERTA’ di Prato Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità de ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 27/11/2024, il Tribunale di Prato ha respinto l’istanza di riesame avanzata nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso il provvedimento di sequestro preventivo, emesso a seguito di convalida del sequestro d’urgenza della P.G., della somma di denaro di C 218.820,00, dal G.I.P. del Tribunale di Prato in relazione al reato di cui all’art. 648 cod.pen. agli stessi contestato.
Avverso detta ordinanza proponevano ricorso per cassazione il difensore degli indagati, deducendo, con unico motivo, qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen., la violazione dell’art. 606, comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al fumus commissi delicti quanto alla provenienza del denaro da precedente delitto, avendo, i giudici del riesame reso una motivazione illogica evidenziando le modalità dell’occultamento delle somme e
la mancata giustificazione della disponibilità di tale denaro contante in rapporto ai degli indagati, nonché individuato quale elemento ulteriore la circostanza che i ric sarebbero sottoposti ad indagine dalla Procura della Repubblica di La Spezia, do procede nei loro confronti per i delitti di cui all’articolo 416 cod.pen. e art. legislativo 74 del 2000. La motivazione sarebbe altresì contraddittoria in quanto, una parte il giudice del riesame riteneva la dimostrazione della provenienza delit delle somme che trovava fondamento nella pendenza di indagine a carico dei ricorre per i delitti di cui all’articolo 416 cod.pen. e 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, nell’ procedimento aperto davanti alla procura di La Spezia, e quindi la sussistenza del commissi delitti collegato ai suddetti reati, dall’altro lato ipotizzava che le denaro potessero derivare da altri reati fine dell’associazione a delinquere, ven questo caso meno l’individuazione di quegli elementi ulteriori diversi dalle modal occultamento e dalla mancanza di redditi illecitamente prodotti idonei a giustific ravvisata sussistenza del fumus. Le argomentazioni utilizzate si escluderebbe vicenda rendendola la motivazione stessa illogica e carente in quanto mancante de concreta motivazione in ordine alla legittimità del sequestro effettuato.
Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili perché deducono un vizio non consentito nel giudi di legittimità avverso i provvedimenti in materia di misure cautelari reali.
Deve anzitutto rammentarsi che in tema di ricorso per cassazione propos avverso provvedimenti cautelari reali, l’art. 325 cod. proc. pen. consente il sind legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge. Nella no “violazione di legge” rientrano, in particolare, gli “errores in iudicando”o “in procedendo”, ma anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentat sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coeren completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rend comprensibile l’itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01 /1 Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, COGNOME, Rv. 245093).
Non può, invece, essere dedotta l’illogicità manifesta della motivazione contraddittorietà, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto t specifico ed autonomo motivo di cui alla lett. e) dell’art. 606, stesso codice (v., Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. COGNOME in proc. COGNOME, Rv. 226710; Sez. U 25080 del 28/05/2003, COGNOME S., Rv. 224611).
Pertanto, non possono in questa sede essere devolute, risultando motivi n proponibili in questa sede, le censure di vizio di motivazione sotto il profilo dell’ e/o contraddittorietà della motivazione nell’ambito delle ragioni a sostegno di tutti di ricorso che denunciano, nell’epigrafe del motivo, chiaramente il disposto di cui 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. e, nell’esposizione degli stessi, denun
chiaramente profili di illogicità e contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato che, peraltro, risulta sorretto da una motivazione che non può dirsi assente
e/o apparente, unici vizi denunciabili (e non denunciati) ed è corretta in diritto.
In tema la giurisprudenza di questa Corte ha con più pronunce affermato come integra il delitto di ricettazione la condotta di chi sia sorpreso nel possesso di una rilevan
somma di denaro, di cui non sia in grado di fornire plausibile giustificazione, qualora, per il luogo e le modalità di occultamento della stessa, possa, anche in considerazione dei
limiti normativi alla detenzione di contante, ritenersene la provenienza illecita (Sez. 2,
43532 del 19/11/2021, Rv. 282308 – 01; Sez. 2, n. 16012 del 14/03/2023, Rv. 284522
– 01; Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Rv. 251028 – 01). A fronte delle modalità di rinvenimento della rilevante somma di denaro gettata dalla finestra in occasione della
perquisizione, della mancata giustificazione della loro provenienza, e del rinvenimento nell’abitazione degli indagati di un apparecchio conta soldi, il provvedimento impugnato
ha reso una motivazione per nulla assente e/o apparente tenuto conto che, ai fini della configurabilità del “fumus” dei reati contro il patrimonio presupponenti la consumazione
di un altro reato (artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 cod. pen.), è necessario che reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali (Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, 282629 – 01; Sez. 2, n. 46773 del 23/11/2021, Rv. 282433 – 02), e della possibilità di ricavare l’esistenza del delitto presupposto anche incidentalmente e sulla sola base di prove logiche si è assunta la legittimità del sequestro di rilevanti somme di denaro contante di cui il titolare non sappia dare giustificazione. Quanto al caso concreto i provvedimento impugnato ha dato atto che era pendente davanti all’A.G. di La Spezia procedimento penale per i reati di cui agli artt. 416 cod.pen. e art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, da cui la derivazione delle somme dai suddetti reati.
I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentat senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 02/04/2025.