Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7442 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3   Num. 7442  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TREVISO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/07/2023 del TRIB. LIBERTA’ di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale Salerno, in sede di riesame, con ordinanza del 24 luglio 2023 ha rigettato il riesame proposto da NOME NOME, avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Valo della Lucania del 14 marzo 2023, relativamente ai reati in accertamento art. 81, 110, 483, 453, 459 cod. pen., 76, d.P.R. 445/2000, 27, d. Igs. 239/2010 e 10 quater d. Igs. 74 del 2000; reati commessi dal 16 aprile 2021 al 20 agosto 2021; il Tribunale del riesame dichiarava, inoltre, inammissibile il riesame proposto da NOME quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE.
Ricorre in cassazione NOME in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.
1. Violazione di legge (art. 18 d. Igs. 74 del 2000) e carenza della motivazione sulla eccepita incompetenza territoriale.
Per il secondo comma dell’art. 18 d. Igs. 74 del 2000 la competenza territoriale per i reati tributari si individua nel luogo in cui ha il domicilio fiscale il contribuente, che per la RAGIONE_SOCIALE coincide con la sede legale della stessa. Per le illecite compensazioni il reato si consuma con la presentazione del modello F24. Il ricorrente risiede a Sacrofano e la RAGIONE_SOCIALE ha la sede a Latina (e il credito fiscale è stato caricato nel cassetto fiscale presso la sede di Latina). L’intermediario ha la residenza a Latina (il commercialista NOME COGNOME). Non può trovare applicazione l’art. 16 del cod. proc. pen. in quanto il reato di indebita compensazione ha una sua autonomia rispetto all’ipotesi associativa che è stata individuata a Vallo della Lucania (costituita da persone diverse dal ricorrente NOME NOME).
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2. Carenza della motivazione sul periculum e sui gravi indizi di colpevolezza.
Nessuna indagine è mai stata svolta nei confronti del ricorrente, le indagini sono state svolte a campione e n on hanno mai interessato la RAGIONE_SOCIALE ricorrente. Il credito di imposta è stato individuato in euro 50.819,50, appena sopra la soglia di rilevanza penale della condotta.
3. Omessa motivazione sulla insussistenza del reato di cui all’art. 483 cod. pen.
L’ordinanza impugnata ha omesso qualsiasi motivazione sulla sussistenza del reato di cui all’art. 483 cod. pen., contestato con specifico motivo di riesame. La documentazione presentata sui corsi di formazione del personale non è diretta a provare la verità dei fatti, ma solo a fornire una corretta informazione. L’RAGIONE_SOCIALE delle entrate potrebbe allo scopo effettuare in qualsiasi momento tutti i controlli. Non può, pertanto, configurarsi il reato di cui all’art. 483 cod. pen.
Ha chiesto, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta inammissibile perché proposto per vizi della motivazione, con motivi generici e manifestamente infondati.
 Sia per il sequestro preventivo e sia per il sequestro probatorio è possibile il ricorso per cassazione unicamente per motivi di violazione di legge, e non per vizio di motivazione.
Nella  COGNOME specie  COGNOME i  COGNOME motivi  COGNOME di  COGNOME ricorso COGNOME risultano COGNOME proposti, sostanzialmente, per il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, art. 606, comma 1, lettera E, del cod. proc. pen. (nella valutazione sostanziale e anche letterale del ricorso).
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Il ricorso in cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 – dep. 11/11/2009, COGNOME, Rv. 245093; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 – dep. 26/06/2008, COGNOME, Rv. 239692).
Tuttavia, nella specie non ricorre una violazione di legge (e nemmeno l’apparenza della motivazione) e, conseguentemente, il ricorso deve ritenersi manifestamente infondato.
Infatti, il provvedimento impugnato contiene adeguata motivazione, non contraddittoria e non manifestamente illogica, completa e dettagliata, con corretta applicazione dei principi in materia espressi da questa Corte di Cassazione, e rileva come per la RAGIONE_SOCIALE manca un interesse all’impugnazione in quanto il sequestro risulta eseguito solo nei confronti di NOME NOME per un valore di euro 50.819,50: “È inammissibile la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo che non sia stato ancora eseguito, in quanto, in tale situazione, non è ravvisabile un interesse concreto ed attuale a proporre impugnazione. (In motivazione la Corte ha precisato che, poiché tale mezzo di impugnazione è volto a rimuovere il vincolo reale e ad ottenere la restituzione della cosa sequestrata, deve escludersi la sussistenza dell’interesse ad impugnare allorchè tale strumento sia attivato al mero fine di ottenere una pronuncia di illegittimità di un provvedimento che non ha ancora inciso in alcun modo nella sfera patrimoniale del ricorrente)” (Sez. 6, Sentenza n. 16535 del 26/01/2017 Cc. (dep. 03/04/2017 ) Rv. 269875 – 01).
5. Per il ricorso di NOME NOME si deve rilevare che l’eccezione di incompetenza territoriale risulta infondata. La competenza territoriale è stata determinata in relazione all’art. 16 del cod. proc. pen. (connessione). Con accertamenti di fatto insindacabili
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in questa sede di legittimità il Tribunale ha ritenuto che il reato di indebita compensazione, contestato al ricorrente, è un reato fine dell’associazione a delinquere contestata al capo 1 dell’imputazione provvisoria e, conseguentemente, la competenza territoriale correttamente è stata si individuata dove operava l’associazione criminale (Vallo della Lucania).
Su questi aspetti il ricorso in cassazione non si confronta, ma in modo alquanto generico prospetta un vizio della motivazione.
Generici i motivi sul fumus. Totalmente assente i motivi sul periculum. Comunque, l’ordinanza impugnata adeguatamente motiva sulla sussistenza del fumus dei reati contestati e sul periculum.
L’ordinanza evidenzia che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ricorrente effettuava indebite compensazioni per euro 50.819,50 per corsi di formazione mai effettuati, e riceveva fattura dalla RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE senza strutture operative idonee a fornire il servizio) per euro 21240,74; l’ordinanza rileva, inoltre, l’assenza di giustificazioni o elementi per dimostrare l’effettività delle prestazioni (corsi di formazione del personale).
Sul periculum l’ordinanza evidenziava il pericolo di dispersione delle somme in attesa del giudizio penale
 L’omessa motivazione sulla sussistenza del reato di falso non è decisiva, in quanto il sequestro preventivo è stato motivato sulla sussistenza del fumus del reato fiscale.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen., per ciascun ricorrente
P.Q.M.
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Dichiara inammissibiki i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5/12/2023