Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11908 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11908 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FIRENZE il 16/02/1991
avverso l’ordinanza del 15/11/2024 del TRIBUNALE di LIBERTA’ di MACERATA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME che ha chiesto rigettarsi il ricorso; letta la memoria del difensore del ricorrente, Avv. NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 16 settembre 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata disponeva il sequestro preventivo di denaro e di beni nei confronti di NOME COGNOME il Tribunale di Macerata, con ordinanza del 15 novembre 2024, rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse di NOME
1.1 Avverso l’ ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di Zhang, eccependo la violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. in relazione al motivo sub B.1) della memoria del 13.11.2024, che il Tribunale ha ritenuto superabile alla luce della asserita partecipazione del ricorrente al reato associativo; precisa che a Zhang, così come a tutti i partecipi, era stato attribuito un profitto derivante
dall’asserita partecipazione all’associazione determinato, per tutti, nell’intera somma conseguita dall’associazione a mezzo dei reati scopo: la Procura aveva chiesto ed ottenuto il sequestro preventivo per una somma corrispondente all’intera somma conseguita dall’associazione, in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale non è possibile ascrivere ad ogni singolo partecipe l’intero profitto derivante dalla commissione di tutti i reati scopo, ai quali lo stesso non ha partecipato; la motivazione dell’ordinanza è errata in quanto proprio alla luce delle contestazioni mosse a COGNOME (che non includevano i reati tributari) era necessario verificare se e quanto fosse eventualmente a lui pervenuto a causa della partecipazione all’associazione.
1.2 Il difensore eccepisce la carenza di motivazione e l’illogicità dell’ordinanza con riferimento alla contestazione sub 21); rileva come l’ordinanza non si confrontava con lo specifico motivo ove si erano evidenziate circostanze che smentivano quanto indicato nella richiesta di sequestro preventivo avanzata dal Pubblico Ministero (quale il contestato legame di parentela come fratello/figlio del ricorrente rispetto all’indagato NOME COGNOME o con riferimento all’infondata circostanza per cui i figli di qu est’ultimo avessero prestato attività lavorativa presso l’attività gestita dal ricorrente); altrettanto illogica appariva la motivazione dell’ordinanza , con riferimento alla descritta attività che si imputava a Zhang, non avendo il Tribunale valutato come, in relazione al capo 21, non vi era alcuna comunicazione tra il ricorrente e le altre persone indagate; ancora, illogica ed apparente risulta la motivazione dell’ordinanza laddove richiama l’annotazione della Guardia di Finanza inerente al l’ attività svolta il 28 luglio 2023; non era stata valutata la circostanza per cui non solo non vi era alcun elemento dal quale poter desumere l’attività di ‘custodia’ contestata, ma tutti i trasferimenti indicati nella contestazione sub 21) erano avvenuti solo tramite bonifici, sia in entrata che in uscita, per cui non vi poteva essere stata alcuna attività di custodia.
Inoltre -prosegue il difensore- del tutto infondata appare la circostanza relativa alla consegna di denaro da parte del ricorrente a clienti indirizzati presso la sua attività non avendo questi mai consegnato nulla alle persone indicate nella contestazione; ulteriormente contraddittoria e illogica appare la motivazione addotta dal tribunale con riferimento alla illogicità del provvedimento genetico che richiama la partecipazione del ricorrente ai delitti tributari, mentre nessun delitto tributario è stato a lui contestato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1 Si deve infatti rilevare come, a mente dell’art.325 cod. proc. pen., il sindacato del giudice di legittimità avverso provvedimenti cautelari reali è consentito soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge nella cui nozione rientrano, oltre agli errores in iudicando o in procedendo , anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, COGNOME, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, COGNOME, Rv. 245093). Sono, conseguentemente, inammissibili tutti i motivi che, direttamente o sotto l’ombrello della violazione di legge o della assenza o mera apparenza della motivazione, intendono censurare la tenuta logica del provvedimento impugnato.
Ciò premesso, quanto al primo motivo, si ribadisce che, in caso di pluralità di indagati, il sequestro preventivo funzionale alla confisca non può eccedere per ciascuno dei concorrenti la misura della quota di profitto del reato a lui attribuibile, sempre che tale quota sia individuata o risulti chiaramente individuabile.
Tuttavia, «ove la natura della fattispecie c:oncreta e dei rapporti economici ad essa sottostanti non consenta d’individuare, allo stato degli atti, la quota di profitto concretamente attribuibile a ciascun concorrente o la sua esatta quantificazione, il sequestro preventivo deve essere disposto per l’intero importo del profitto nei confronti di ciascuno, logicamente senza alcuna duplicazione e nel rispetto dei canoni della solidarietà interna tra i concorrenti» (così, testualmente, Sez. U., n. 26654/2008, RAGIONE_SOCIALE, cit.), senza alcuna duplicazione e nel rispetto dei canoni della solidarietà interna tra i concorrenti (Sez. 6, n. 6607 del 21/10/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 281046 – 01); nella presente fase, pertanto, ben poteva essere disposto il sequestro per l’intero nei confronti di ciascuno dei partecipanti.
1.2 Il secondo motivo di ricorso propone censure attinenti alla motivazione del provvedimento impugnato, come tali inammissibili alla luce di quanto sopra precisato.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché -ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità -al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/03/2025