Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10544 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10544 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 13/03/2026
R.G.N. 485NUMERO_DOCUMENTO2026
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: avverso l’ordinanza del 18/12/2025 del G.i.p. del Tribunale di NOME
COGNOME NOME, nato a San NOME Vesuviano il DATA_NASCITA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 18/12/2025, il G.i.p. del Tribunale di NOME: a) rigettava l’opposizione che era stata proposta da NOME COGNOME contro il decreto del 09/10/2025 con il quale il pubblico ministero presso il Tribunale di NOME aveva respinto la richiesta del COGNOME di restituzione delle cose che erano state sequestrate dalla polizia giudiziaria il 30/09/2025 in esecuzione del decreto di perquisizione e sequestro probatorio del 17/09/2025 dello stesso pubblico ministero presso il Tribunale di NOME; b) confermava tale decreto di sequestro probatorio del pubblico ministero disponendo che il vincolo sui beni sequestrati permanesse anche a fini preventivi.
Secondo la prospettazione accusatoria, il COGNOME, nella qualità di titolare dell’omonima impresa individuale esercente l’attività di commercio all’ingrosso di parti e accessori per autoveicoli, in concorso con NOME COGNOME e con NOME COGNOME, avrebbe detenuto e utilizzato prodotti petroliferi ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate, allo scopo di mettere in commercio gli stessi prodotti in confezioni di olio lubrificante per motori recanti segni distintivi contraffatti di note case produttrici nazionali ed estere.
Avverso l’indicata ordinanza del 18/12/2025 del G.i.p. del Tribunale di NOME, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b ) ed e ), cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale e la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione.
L’ordinanza impugnata sarebbe «abnorme per aver il Gip disposto la conversione del
decreto di sequestro anche per fini preventivi». Così facendo, il G.i.p. del Tribunale di NOME avrebbe «altera la natura giuridica dell’atto, determinando la lesione dei diritti della difesa e delle garanzie», sarebbe incorso in «una evidente contraddittorietà logico-giuridica» e avrebbe operato «una commistione indebita tra differenti tipologie di misure cautelari».
Nella stessa ordinanza, sarebbe stata «ome un’autonoma valutazione dei presupposti specifici richiesti dalla legge per l’adozione legittima di un sequestro preventivo», in particolare, «una motivazione autonoma e specifica sulle esigenze cautelari richieste dall’art. 321 c.p.p.» e «un adeguato accertamento del periculum in mora», il che avrebbe «determina una motivazione illogica e contraddittoria e una inosservanza di norme».
2.2. Il secondo motivo Ł proposto in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b ) ed e ), cod. proc. pen., «per aver omesso ogni scrutinio effettivo della necessità attuale del sequestro probatorio».
Il ricorrente, «n via subordinata», lamenta che G.i.p. del Tribunale di NOME avrebbe «conferma comunque il vincolo probatorio pur in presenza di beni che sono meri strumenti leciti quali batterie, ricambi, hardware informatico, la cui natura illecita Ł solo supposta».
Dopo avere premesso che il decreto di sequestro probatorio del 17/09/2025 del pubblico ministero presso il Tribunale di NOME sarebbe stato «viziato dall’assenza di una motivazione specifica e autonoma, ulteriore in ordine ai presupposti che giustificano la misura», il ricorrente denuncia che l’ordinanza impugnata sarebbe viziata in ragione dell’«omesso scrutinio effettivo della necessità attuale del sequestro probatorio».
Il G.i.p. del Tribunale di NOME non avrebbe «oper alcuna distinzione tra i singoli beni oggetto del vincolo reale, omettendo di differenziare tra beni sospetti e beni di ordinaria commercializzazione».
La mancanza di «una motivazione puntuale e di una selezione adeguata dei beni» da sottoporre al vincolo determinerebbe «una violazione dei principi di legalità e proporzionalità sottesi all’adozione di misure cautelari reali».
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza ‘Eboli’, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito che, contro l’ordinanza con la quale, ai sensi dell’art. 263, comma 5, cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari decide sull’opposizione proposta dall’interessato avverso il provvedimento di rigetto della restituzione, Ł ammissibile il ricorso per cassazione (Sez. U, n. 7946 del 31/01/2008, Eboli, Rv. 238507-01).
Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno da tempo chiarito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio Ł ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo , sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692-01. Successivamente, da ultimo: Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, COGNOME, Rv. 285608-01).
Richiamati tali principi, affermati dalla Corte di cassazione, passando all’esame del ricorso, il primo motivo non Ł fondato.
Quanto al primo profilo di esso, si deve anzitutto rilevare che il G.i.p. del Tribunale di
NOME ha dato atto della richiesta del pubblico ministero, dallo stesso avanzata nel corso dell’udienza in camera di consiglio, di disporre il sequestro preventivo dei beni già sottoposti al vincolo in funzione probatoria (richiesta che, come Ł stato precisato dalla Corte di cassazione, si doveva ritenere necessaria: Sez. 3, n. 1501 del 22/06/2017, COGNOME, Rv. 272033-01; Sez. 1, n. 8995 del 13/02/2008, COGNOME, Rv. 239516-01; Sez. 2, n. 3053 del 15/06/1999, Bresciani, Rv. 213856-01).
Ciò rilevato, si deve ribadire il principio, affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui Ł ammissibile il sequestro probatorio di cosa già sottoposta a sequestro preventivo qualora ricorrano contemporaneamente i presupposti normativi di entrambi gli istituti, in quanto il vincolo di indisponibilità derivante dall’adozione del primo provvedimento non osta a che possa essere rafforzato con l’emissione del secondo, al fine di garantire che al venir meno dell’uno rimanga intero l’effetto dell’altro (Sez. 3, n. 46902 del 14/06/2016, Sorgente, Rv. 268057-01. Si veda anche: Sez. 6, n. 12544 del 12/02/2020, COGNOME, Rv. 278733-01).
Tale principio – che non vi Ł ragione non debba valere anche nel caso reciproco, che viene qui in rilievo, del sequestro preventivo di cosa già sottoposta a sequestro probatorio -, deve essere condiviso alla stregua delle considerazioni che, posto che non Ł previsto che i due sequestri non possano concorrere sulla medesima res , essi assolvono a funzioni diverse (quello preventivo, di impedire l’aggravamento o la protrazione delle conseguenze del reato o l’agevolazione di altri reati, o di assicurare la futura confisca; quello probatorio, di assicurare le cose necessarie per l’accertamento dei fatti), con la conseguenza che il vincolo di indisponibilità che deriva dall’adozione di uno dei due provvedimenti non esclude affatto che lo stesso vincolo possa essere rafforzato con l’emissione dell’altro provvedimento, così da garantire che, al venir meno dell’uno, rimanga integro l’effetto dell’altro (Sez. 3, n. 1253 del 06/07/1992, Costantino, Rv. 191617-01).
Resta ovviamente fermo che il giudice deve accertare l’esistenza dei relativi presupposti.
Ciò Ł stato fatto dal G.i.p. del Tribunale di NOME, il quale, diversamente da quanto Ł sostenuto dal ricorrente, ha argomentato con riguardo alle esigenze preventive sia di tipo cosiddetto ‘impeditivo’ (penultimo capoverso della motivazione dell’ordinanza impugnata, pag. 9), sia funzionali ad assicurare la confisca (terzultimo capoverso della motivazione dell’ordinanza impugnata, pag. 9).
Il secondo motivo non Ł fondato.
Con tale motivo, il ricorrente si duole del fatto che il G.i.p. del Tribunale di NOME, nel confermare il decreto di sequestro probatorio, non abbia «oper alcuna distinzione tra i singoli beni oggetto del vincolo reale, omettendo di differenziare tra beni sospetti e beni di ordinaria commercializzazione».
SennonchØ, a tale proposito, il G.i.p. del Tribunale di NOME, nell’argomentare come il decreto di sequestro probatorio si dovesse ritenere provvisto di una sufficiente motivazione, aveva rilevato come, a fronte di ciò, l’istanza di restituzione «non indica – nell’ingente novero dei beni sottoposti a vincolo – di quali chiede la restituzione, di talchØ l’istanza Ł inammissibile anche sotto questo profilo».
Ne discende che la lamentata mancata differenziazione «tra beni sospetti e beni di ordinaria commercializzazione» appare discendere non da un vizio dell’ordinanza impugnata, ma da un vizio dell’istanza di restituzione, in quanto priva di qualsivoglia specificazione dei beni dei quali, in quanto non «sospetti», non sarebbe stato necessario mantenere il sequestro a fini di prova.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del
ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 13/03/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME