Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 16674 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 16674 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nata a Villa San Giovanni il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/06/2023 del Tribunale di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; uditi l’AVV_NOTAIO e l’AVV_NOTAIO, difensori della ricorrente, che hanno concluso chiedendo l’annullamento della ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di Reggio Calabria, adito ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen., confermava il decreto del 3 maggio 2023 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria aveva disposto nei riguardi di NOME – sottoposta ad indagini in relazione ai
reati di cui agli artt. 629 e 416-bis.1 cod. pen. – il sequestro preventiv finalizzato alla confisca ex art. 240-bis cod. pen. della somma di 55.140,00 euro in contanti, rinvenuti nell’abitazione della COGNOME in occasione della esecuzione, da parte della polizia giudiziaria, della misura cautelare personale applicata nei confronti della prevenuta.
Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso la COGNOME, con atto sottoscritto dai suoi difensori, la quale, con due distinti punti, ha dedotto l violazione di legge, in relazione all’art. 125 cod. proc. pen., per avere il Tribunal del riesame motivato in maniera apparente la propria decisione la violazione di legge, omettendo di considerare in maniera adeguata le allegazioni difensive circa la provenienza lecita delle somme rinvenute; e, in relazione all’art. 240-bis cod. pen., per avere il Tribunale di Reggio Calabria disatteso le regole di riparto dell’onere di allegazione ovvero dell’onere probatorio, essendo stata ingiustificatamente ritenuta insufficiente la prova documentale prodotta dalla difesa: motivo, questo secondo, che è stato sviluppato e arricchito con una memoria difensiva trasmessa via pec il 20 marzo 2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell’interesse di NOME sia inammissibile.
I due motivi dedotti, strettamente connessi tra loro, non superano il vaglio preliminare di ammissibilità perché in parte manifestamente infondati e in parte presentati per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.
Riguardo le censure formulate per prospettare una violazione di legge per motivazione apparente – l’unica forma di violazione attinente all’apparato argomentativo che, come noto, è deducibile con il ricorso per cassazione avverso ad un provvedimento in materia di misure cautelari reali, giusta la previsione dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen. – va ricordato come le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione abbiano chiarito che una siffatta inosservanza è configurabile solamente laddove la motivazione risulti «priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero le line argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento» (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226710; conf., in seguito, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, COGNOME, Rv. 260246).
Tali condizioni sono certamente assenti nel caso di specie nel quale la ricorrente, nel protestare la mancanza dei presupposti giustificativi della misura cautelare reale applicata, ha espressamente parlato di “vizio di motivazione sub specie di travisamento della prova”, sostanzialmente chiedendo una rivalutazione degli elementi di prova che erano stati già considerati dal Tribunale del riesame.
Le doglianze difensive risultano, dunque, solo formalmente versate come violazioni di legge, in quanto si traducono, in realtà, in non ammissibili denunce di vizi inerenti alla logicità della motivazione del decreto impugnato, perché finalizzate ad ottenere una rilettura di elementi fattuali già adeguatamente considerati dai giudici di merito, nel rispetto delle previsioni della norma di diri penale sostanziale applicata. Avendo il Tribunale di Reggio Calabria adeguatamente spiegato perché le documentazione allegata dalla difesa (una generica e non riscontrata dichiarazione resa da una nipote circa una pregressa donazione del 2021; e l’attestato della liquidazione, a titolo di indennità previdenziali, di una somma che non risultava essere stata prelevata dal conto e accantonata nell’abitazione coniugale) fosse scarsamente attendibile in ordine alla sua valenza dimostrativa; e come la stessa fosse inidonea a superare l’accertata sproporzione esistente tra la cospicua somma di denaro in contanti trovata nella materiale disponibilità della indagata e le ridottissime capacità reddituali della prevenuta e del di lei marito (v. pagg. 2-9, ord. impugn.).
Segue la condanna della ricorrente al pagamento in favore dell’erario delle spese del presente procedimento e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della ammende. T somma di euro tremila in avore della Cassa delle
Così deciso il 21/03/2024