Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41902 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41902 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 03/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 07/10/2021 del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 7 ottobre 2021, il Tribunale di Bari ha rigettato l’appello proposto dall’indagato avverso l’ordinanza del Gip dello stesso Tribunale del 27 novembre 2020, con la quale era stata rigettata l’istanza di revoca del sequestro preventivo, disposto in data 3 luglio 2020, a fini di confisca diretta di denaro per euro 7.469.228,65 nei confronti della società “RAGIONE_SOCIALE” (CEI), nonché, in subordine, in caso di patrimonio societario incapiente, il
sequestro preventivo a fini di confisca per equivalente di beni nella disponibilità dell’indagato, fino alla concorrenza di euro 101.740,70. La misura cautelare indicata è stata disposta per il reato di cui al d.lgs. n. 74 del 2000, art. 5, comma 1 (capo 6), contestato a COGNOME per aver omesso, quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, la presentazione della dichiarazione cui era tenuta ai fini IVA per l’anno 2015, con evasione della medesima imposta per la somma di euro 101.740,70.
Avverso l’ordinanza l’indagato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando l’erronea applicazione della disposizione incriminatrice.
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fattura dovrebbe essere emessa al momento della fornitura dell’energia elettrica, che, nel caso di specie, era pacificamente avvenuta nel 2014.
Fatta questa premessa, la difesa sostiene che nel caso di specie il provvedimento impugnato interpreta erroneamente la disposizione incriminatrice, perché non considera che le fatture di cui si discute furono pagate nel 2014. Si contesta, in particolare l’argomentazione del Tribunale secondo cui: la società dell’imputato (RAGIONE_SOCIALE) era legata alla RAGIONE_SOCIALE – nei confronti della quale erano state emesse le fatture – da un contratto di commercializzazione di energia elettrica la cui natura giuridica era di somministrazione; trattandosi di un contratto di somministrazione avente ad oggetto prestazioni periodiche o continuative, l’imposta sul valore aggiunto era esigibile alla data del pagamento delle fatture; la COGNOME, anche se non direttamente, aveva pagato le fatture nel gennaio-febbraio 2015, con bonifici a favore del soggetto (RAGIONE_SOCIALE) che effettivamente aveva operato la fornitura.
La difesa lamenta la mancata considerazione del fatto che fra CEI, NOME ed NOME c’era un contratto in forza del quale RAGIONE_SOCIALE cedeva ad NOME i suoi crediti verso NOME: quando NOME effettuava una prestazione in favore di NOME, il suo credito nei confronti di NOME veniva ceduto a NOME. Secondo la prospettazione difensiva, da ciò conseguiva che CEI aveva incassato i proventi delle prestazioni nel momento in cui erano eseguite, ovvero nel dicembre 2014.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Va premesso che, avverso le ordinanze emesse nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., soltanto per violazione di legge e che in tale nozione vengono compresi sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione che siano così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (ex plurimis, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656; Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692). Si è altresì specificato che, in caso di ricorso per cassazione proposto contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, è preclusa ogni censura relativa ai vizi della motivazione, salvi i casi della motivazione assolutamente mancante – che si risolve in una violazione di legge per la mancata osservanza dell’obbligo stabilito dall’art. 125 cod. proc. pen. – e della motivazione apparente (ex plurimis, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Rv. 254893).
Così definito il perimetro del sindacato di questa Corte in materia di provvedimenti cautelari reali, deve rilevarsi l’inammissibilità dei motivi di impugnazione formulati nel caso in esame, per la non riconducibilità dei vizi prospettati alla categoria della violazione di legge.
In particolare, rispetto alla ricostruzione del Tribunale, ogni contestazione sulla interpretazione dei rapporti contrattuali intercorsi tra i soggetti coinvolti, da una parte, si muove su un piano fattuale, inammissibile in questa sede, dall’altra, propone un’analisi non effettuabile da parte di questa Corte, atteso che in tema di misure cautelari reali, costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l’inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche l’affermata erronea interpretazione di un atto di natura contrattuale, poiché essendo relativa ad atti privi di carattere normativo rientra, ai sensi dell’art. 325, comma primo, cod. proc. pen. nella valutazione del fatto (ex plurimis, Sez. 3, n. 385 del 06/10/2022, dep. 10/01/2023, Rv. 283916; Sez. 3, n. 14977 del 25/02/2022, Rv. 283035; Sez. 3, n. 37451 del 11/04/2017, Rv. 270543).
1.2. Nel caso di specie la ricorrente, pur deducendo formalmente una violazione di legge, non lamenta, poi, nell’articolazione del motivo di doglianza, una scorretta interpretazione di norme; piuttosto si duole di una scorretta valutazione dei rapporti contrattuali tra i soggetti coinvolti, come tale non sindacabile in sede di legittimità.
In particolare, la difesa non contesta l’interpretazione data dal Tribunale delle disposizioni rilevanti del d.P.R. n. 633 del 1972, nel senso che le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo (art. 6, secondo comma comma, lettera a) e che l’imposta relativa alla cessione di beni diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate, secondo le disposizioni dei commi precedenti (art. 6, quinto comma); con la conseguenza che, in presenza di un contratto di somministrazione di energia, la dichiarazione Iva deve riferirsi alle operazioni i cui corrispettivi sono stati pagati nell’anno di imposta di riferimento, mentre resta irrilevante il momento, eventualmente precedente, di esecuzione della somministrazione. Parimenti, la difesa non contesta che, a norma del d.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 7, l’obbligo di versamento dell’IVA sussista anche in caso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti – come nel caso di specie – e per l’intero ammontare indicato.
1.3. A fronte della ricostruzione dei fatti fornita dal Tribunale – e non messa in dubbio dalla difesa quanto all’inesistenza soggettiva delle prestazioni oggetto delle fatture in imputazione – il ricorrente non lamenta nella sostanza una violazione di legge, ma persiste nell’affermare che la fornitura sarebbe stata eseguita nel dicembre 2014, con conseguente ascrivibilità dell’omessa
dichiarazione all’anno d’imposta 2015 e non all’anno d’imposta 2016. Tale affermazione, oltre a essere inammissibile, perché fondata su un’interpretazione dei rapporti contrattuali alternativa rispetto a quella fornita dal Tribunale (in violazione del richiamato art. 325, comma 1) è anche priva di specificità in relazione alla motivazione del provvedimento impugnato. La difesa non contesta, infatti, in modo puntuale la natura di somministrazione del rapporto intervenuto fra NOME e COGNOME; con la conseguenza che la relativa operazione si considera, ai fini fiscali, effettuata all’atto del pagamento del corrispettivo, che nel caso di specie è avvenuto da parte di COGNOME a favore di NOME, vera esecutrice della prestazione, con i bonifici bancari indicati alle pag. 8-9 dell’ordinanza impugnata, effettuati nell’anno 2015.
In considerazione di quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 03/10/2023