Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 50496 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 50496 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Terracina il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 19-04-2023 del Tribunale di Latina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 23 marzo 2023, reso all’esito di un precedente annullamento da parte del Tribunale del Riesame, il G.I.P del Tribunale di Latina disponeva nei confronti di NOME COGNOME, indagato dei reati di cui agli art. 44 lett. B) del d.P.R. n. 380 del 2001 (capi A, B, C, D, E, F, G e H), il sequestro preventivo delle aree e dei manufatti costituenti lo stabilimento balneare “Sombrero”, ubicato sul “lungomare Circe” di Terracina.
Con ordinanza del 19 aprile 2023, il Tribunale del Riesame di Latina confermava il decreto del G.I.P. rispetto ai capi A, C, D, E, F, G e H, mentre il sequestro veniva annullato con riferimento al reato di falso di cui al capo B.
Avverso l’ordinanza del Tribunale pontino, COGNOME, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando cinque motivi.
Con il primo, la difesa deduce la violazione degli art. 335 e 405 cod. proc. pen., eccependo in particolare l’inutilizzabilità dell’elemento probatorio su cui si fonda la cautela reale, ossia la consulenza tecnica del AVV_NOTAIO agrario AVV_NOTAIO, che sarebbe inutilizzabile perché depositata il 3 maggio 2022, ossia oltre il termine di scadenza delle indagini preliminari, termine spirato al più tardi il 21 settembre 2021, risalendo la formale iscrizione della notizia di reato al 22 marzo 2021 e non avendo il P.M. attivato tempestivamente la procedura di proroga delle indagini ex art. 406 cod. proc. pen., per cui, non essendo utilizzabile la relazione del dr. COGNOME, alcun quid novi era ravvisabile rispetto al materiale indiziario disponibile in occasione del primo sequestro che era stato annullato.
Con il secondo motivo, è stata eccepita la violazione di legge rispetto al mancato riconoscimento della preclusione del giudicato cautelare, rilevandosi che, nell’ambito di questo stesso procedimento penale, il Tribunale del Riesame, il 23 febbraio 2022, aveva già annullato il primo decreto di sequestro del 10 febbraio 2022, senza che, nel frattempo, fosse intervenuta alcuna ulteriore attività investigativa, a parte una consulenza di parte che, oltre a essere inutilizzabile, era comunque inidonea a giustificare un ribaltamento del precedente quadro indiziario, non avendo apportato alcun elemento di novità.
Con il terzo motivo, correlato al precedente, si censura la violazione del giudicato cautelare, nella misura in cui il Tribunale del Riesame ha ritenuto superata la preclusione processuale sulla base di un’erronea individuazione di circostanze sopravvenute, non potendo considerarsi tale la consulenza di un agronomo quale il dr. COGNOME, che si era limitato a rimettere in discussione la legittimità dell’operato di COGNOME, offrendo una lettura alternativa delle considerazioni in fatto e in diritto compiute nell’ordinanza di annullamento.
Con il quarto motivo, oggetto di doglianza è l’apparenza della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del fumus, non essendosi considerato che le opere contestate, lungi dall’essere prive di titolo edilizio o urbanistico, sono ricomprese nelle licenze suppletive e sono dotate di autorizzazione paesaggistica.
Ed invero il consulente del P.M. ha asserito apoditticamente che sono state realizzate le opere oggetto della licenza suppletiva del 2019, non perché le ha riscontrate nei luoghi, ma solo perché ha esaminato dei documenti di indagine, ossia la relazione di P.G. e il verbale dell’RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE che erano stati già compiutamente valutati dal Tribunale del Riesame, che aveva escluso la configurabilità del fumus; si ribadisce in tal senso che la licenza suppletiva del 2019 non aveva ad oggetto alcun intervento sul corpo centrale incamerato, essendo evidente che le opere erano state realizzate a seguito della licenza suppletiva del 2018 e che le difformità riscontrate dal consulente del P.M. sono le stesse di cui parla l’RAGIONE_SOCIALE nel 2021 e che sono state già ritenute dal Tribunale del Riesame insufficienti a imporne il sequestro, essendo contestata non l’assenza del titolo edilizio, ma la mancata acquisizione da parte del Comune del parere del provvedimento del provveditorato delle opere pubbliche, desumendosi anche dalla consulenza tecnica della difesa che lo stato dei luoghi è conforme a quanto assentito con la licenza suppletiva del 2018 e con le licenze precedenti, come quella del 2016, che prevedeva l’attuale stato di fatto.
In ogni caso, ove pure si voglia ritenere che le opere siano state eseguite senza titoli edilizi e paesaggistici, circostanza categoricamente smentita dagli atti, si osserva che non sarebbe comunque configurabile né una ristrutturazione, non essendo stato realizzato alcun organismo edilizio diverso dal precedente, né un’attività tale da richiedere il permesso di costruire o l’autorizzazione paesaggistica, comunque presente in atti, rientrando le opere realizzate in quelle contemplate dall’allegato A di cui all’art. 2 del d.P.R. n. 31 del 2017, fermo restando che, contrariamente a quanto sostenuto dal P.M., il manufatto in questione, per le sue caratteristiche, è da qualificarsi come di facile rimozione.
Con il quinto motivo, si contesta l’apparenza della motivazione rispetto alla ritenuta sussistenza del periculum in mora, avendo i giudici cautelari ritenuto sufficiente la sola esistenza della struttura abusiva, a prescindere da ogni considerazione sul rischio di offesa, ciò nella dichiarata adesione a un ormai superato orientamento interpretativo, essendo allo stato senz’altro prevalente nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui occorre verificare in concreto l’incidenza dell’opera sull’area tutelata dal vincolo paesaggistico, profilo questo che nella presente vicenda cautelare è rimasto del tutto inesplorato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Il Tribunale, nel disattendere l’eccezione di inutilizzabilità dell’ele probatorio posto a base della misura cautelare reale, ha evidenziato come presenza di un elemento di novità – costituito dagli accertamenti tecnici disp dal Pm e compendianti nella consulenza tecnica depositata in data 3.5.2022 dal AVV_NOTAIO– fosse pienamente giustificata la nuova iscrizione di notizia di r con nuove ed ulteriori contestazioni per fatti nuovi (omessa rimozione del strutture a seguito del diniego di destagionalizzazione; costruzione in difformi nulla osta paesaggistico, nei confronti dell’indagat4; ha, quindi, evidenziato considerata la data della nuova iscrizione nel registro delle notizie di r 30.3.2022- la consulenza redatta dal dr. COGNOME fosse pienamente utilizzabi non essendo ancora decorso il relativo termine semestrale di durata delle indagi preliminari.
Il Collegio cautelare, a supporto del percorso argomentativo, ha correttament richiamato l’orientamento di questa Corte, secondo cui, nel corso delle indag preliminari il P.M. – salvi i casi di mutamento della qualificazione giuridica del o dell’accertamento di circostanze aggravanti – deve procedere a nuove iscrizi nel registro delle notizie di reato previsto dall’art. 335 cod. proc. pen. sia acquisisce elementi in ordine ad ulteriori fatti costituenti reato nei confront stessa persona sia quando raccolga elementi in relazione al medesimo o ad u nuovo reato a carico di persone diverse dall’originario indagato. Ne consegue c il termine per le indagini preliminari previsto dall’art. 405 cod. proc. pen., d in modo autonomo per ciascun indagato dal momento dell’iscrizione del suo nominativo nel registro delle notizie di reato e, per la persona originariam sottoposta ad indagini, da ciascuna successiva iscrizione (Sez. 2, n. 22016 del 06/03/2019, Rv. 276965 – 01; Sez. 3, n. 32998 del 18/03/2015, Rv. 264191 01; Sez. 6, n. 19053 del 12/03/2003, Rv. 227380 – 01).
Il secondo motivo ed il terzo motivo di ricorso, che si tratt congiuntamente perché oggettivamente connessi, sono manifestamente infondati.
Va ricordato che al fine di garantire la stabilità dei provvedimenti cautela ritiene che, una volta esperiti tutti i mezzi di impugnazione previsti dal cod rito avverso le misure cautelari, o trascorsi inutilmente i termini per presenta formi una sorta di giudicato (c.d. giudicato cautelare); va osservato, pero l’efficacia delle misure cautelari è, intimamente connessa alla sussistenza ed permanenza delle condizioni di applicabilità, mentre il concetto di giudicato att a situazioni che hanno assunto il crisma della immutabilità e definitività. riguardo agli effetti delle pronunce in materia cautelare, quindi, più c “giudicato” si parla di una preclusione endoprocessuale, che opera allo stato de
atti, nel senso che dipende dal permanere della situazione di fatto presente al momento della decisione.
Questa Corte ha, in particolare, affermato che, in tema di giudicato cautelare, la preclusione conseguente alle pronunzie emesse nel procedimento incidentale di impugnazione ha una portata più ristretta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, coprendo solo le questioni dedotte ed effettivamente decise ed essendo limitata allo stato degli atti, sicché l’allegazione di un mutamento della situazione processuale impone un nuovo esame della vicenda (Sez. 3, n. 24256 del 21/04/2023, Rv. 284683 – 01) e che può costituire “elemento nuovo”, idoneo a superare l’effetto preclusivo derivante dal cd. giudicato cautelare, formatasi sulle questioni esplicitamente o implicitamente già dedotte, la consulenza tecnica che riesamini dal punto di vista tecnico-scientifico il tema AVV_NOTAIO di accertamento già valutato da una pregressa ordinanza cautelare di rigetto, non impugnata, al fine di superare i dubbi e le incertezze della precedente analisi (Sez. 5, n. 17971 del 07/02/2020, Rv. 279411 – 01).
Nella specie, il Tribunale, conformemente ai predetti principi di diritto, ha ritenuto che i nuovi elementi acquisiti nel corso delle indagini (consulenza tecnica redatta dal dr. COGNOME; documentazione allegata alla integrazione di richiesta di sequestro del 2.3.2023) consentivano di superare l’effetto preclusivo derivante dal cd giudicato cautelare determinatosi per effetto dell’ordinanza del 23.2.2002, con la quale si annullava il precedente decreto di sequestro preventivo.
Il quarto ed il quinto motivo di ricorso sono inammissibili.
Va ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692 Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Rv. 245093; sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Rv. 254893).
Il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell’art. 325, comma 1 cod. proc. pen., quindi, può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa; il vizio logico, infatti, va distinto dalla motivazione meramente apparente essendo il primo configurabile solo in relazione ad una motivazione presente (Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, COGNOME, Rv. 248129; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710).
Nella specie, il Collegio cautelare nell’ordinanza impugnata, nel disattendere le censure difensive qui riproposte, ha ampiamente e congruamente argomentato in relazione ai presupposti di applicabilità della misura cautelare (pp da 11 a 17 quanto al fumus commissi delicti e 17 -18 quanto al periculum in mora), mentre le doglianze mosse in questa sede dal ricorrente si sostanziano in censure di merito afferenti la motivazione esposta dal Tribunale a fondamento del provvedimento di rigetto dell’istanza di riesame; esse sono, pertanto, inammissibili, risolvendosi essenzialmente nella formulazione di rilievi in fatto concernenti la motivazione del provvedimento impugnato che, alla luce dei principi di diritto suesposti, non è consentito proporre in questa sede.
Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/11/2023