Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5439 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 5439 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI
CATANZARO
nel procedimento a carico di:
NOME nato a MONTEVARCHI il DATA_NASCITA
inoltre:
NOME nato a GUARDAVALLE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/08/2025 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità
Deposiia in Cancelleria
1
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 06/08/2025 il Tribunale di Catanzaro, a seguito di riesame formulato nell’interesse COGNOME NOME, nella qualità di terzo interessato, ha annullato l’ordinanza e dal GIP del Tribunale di Catanzaro del 10/07/2025 applicativa della misura cautelare de sequestro preventivo funzionale alla confisca per difetto di motivazione sul periculum in mora e ha disposto la restituzione di quanto appreso nei confronti dell’avente diritto COGNOME NOME dell’indagato COGNOME NOME.
2. Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, direzione distrettuale antimafia, deducendo, con unico motiv di ricorso, violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità motivazione. In particolare il ricorrente rappresenta la assoluta consistenza del quadro indizi inerente la posizione di COGNOME NOMENOME padre di NOME, al quale sono contestati ca imputazione provvisoria per reato associativo ed altri reati, evidenziando che il GIP, nel disp la misura cautelare reale, dopo aver descritto il suddetto quadro indiziario, ha motiv espressamente in via autonoma e ha richiamato la richiesta cautelare formulata dal pubblico ministero di emissione del sequestro preventivo, sicché l’ordinanza genetica annullata ha fatt propria per relationem la motivazione e le argomentazioni contenute nella suddetta richiesta, sia in ordine ai profitti conseguiti dalla commercializzazione della sostanza stupefacente per applicabile la confisca, sia in ordine al periculum in mora, richiamando la possibilità c indagati possano alienare fittiziamente i beni nelle loro disponibilità per scongiurare i ri misure ablative. Deve inoltre considerarsi che COGNOME NOME NOME proceduto alla intestazio di beni a familiari e a persone di fiducia. Pertanto, erroneamente il giudice del riesame ha rite che l’ordinanza impugnata forse carente di motivazione in ordine al profilo del periculum in mor avendo il GIP fatto proprie le argomentazioni del Pubblico Ministero anche sotto tale profilo. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte con requisitoria scritta ha chiest l’inammissibilità del ricorso. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il difensore della ricorrente ha depositato plurime memorie difensive con le quali chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando la mancanza grafica di motivazione nell’ordina applicativa in ordine al periculum in mora, precipuamente trattandosi di beni intestati a ter
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
1.1.Le Sezioni Unite hanno, infatti, condivisibilmente affermato la legittimità motivazione per relationem, a condizione che essa: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua ris all’esigenza di giustificazione propria del provvedimento ad quem; 2) fornisca la dimostrazion
che il giudice ha preso cognizione delle ragioni del provvedimento di riferimento e le ha medita e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l’atto di riferimento, quando non venga allega trascritto nel provvedimento, sia conosciuto o comunque ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l’esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed eventualm gravame (Sez. U, 21/06/2000, Primavera).
1.2. Si premette che il Tribunale del riesame NOME rilevato l’assenza grafica di motivazio in punto di periculum in mora e ritenuto che, in assenza di un rinvio espresso da parte del GIP nessuna integrazione fosse ammissibile, conformandosi al principio per il quale in tema d impugnazioni cautelari reali, non è consentito al tribunale del riesame formulare la motivazio del decreto di sequestro preventivo a fini di confisca in punto di “periculum in mora” nel cas cui essa sia del tutto mancante, in quanto tale carenza è causa di radicale nullità provvedimento ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 3038 del 2024, Emme, Rv. 285747 – 01).
1.3.Nel caso in disamina, si osserva che nell’ordinanza applicativa della misura cautelar reale, il Gip, dopo aver esaurito l’esame del profilo indiziario, ha dedicato al tema della nece del vincolo specifiche argomentazioni, richiamando espressamente le considerazioni formulate nella richiesta del PM. Il GIP, nell’ordinanza applicativa, in particolare, ha evidenziato, rin sul punto alla dettagliata analisi contenuta nella richiesta cautelare reale, le condo interposizione fittizia di beni mobili ed immobili, finalizzate proprio ad evitare interventi da parte dell’autorità giudiziaria, di per sé significative del periculum in mora, così indicando le ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto definizione del giudizio. Trattasi di motivazione che eventualmente il giudice del riesa avrebbe potuto legittimamente integrare ma che certamente non è inesistente, onde erroneamente il giudice a quo ha ritenuto l’impossibilità di procedere a un intervento integrati
Ne deriva la necessità di un pronunciamento rescindente, dovendo il giudice del controllo riesaminare il profilo inerente alla ravvisabilità o meno del perículum in mora.
L’ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
PQM
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.