Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5438 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 5438 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI
CATANZARO
nei confronti di:
RIITANO NOME NOME a NETTUNO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/08/2025 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità
Deposia in Cancelleria
Oggi,
TO
IL
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 06/08/2025 il Tribunale di Catanzaro, sul riesame proposto nell’ interesse di COGNOME NOME, ha annullato l’ordinanza emessa dal GIP del Tribunale d Catanzaro del 10/07/2025, applicativa della misura cautelare del sequestro preventivo funzionale alla confisca, per difetto di motivazione sul periculum in mora e ha disposto la restituzione di quanto appreso nei confronti dell’avente diritto COGNOME NOME.
Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, direzione distrettuale antimafia, deducendo, con unico motiv di ricorso, violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità motivazione. In particolare, il ricorrente rappresenta la assoluta consistenza del quadro indizi inerente la posizione del COGNOME NOME al quale sono contestati capi di imputazion provvisoria per reato associativo (capo 28) e per alcuni episodi di traffico di sost stupefacente del tipo cocaina (capo 29), evidenziando che il GIP, nel disporre la misura cautelar reale, dopo aver descritto il suddetto quadro indiziario, ha motivato espressamente in v autonoma e richiamato per relationem la richiesta cautelare di emissione del sequestro preventivo formulata dal Pubblico ministero. Pertanto, il GIP, nell’ordinanza genetica annulla aveva motivato anche in ordine al profilo del periculum in mora, facendo propria la motivazione e le argomentazioni contenute nella suddetta richiesta in ordine ai profitti conseguiti commercializzazione della sostanza stupefacente ai quali è applicabile la confisca e alla possibil che gli indagati possano alienare fittiziamente i beni nelle loro disponibilità per scongiu rischi di misure ablative, considerato che già taluni dei coindagati hanno proceduto a intestazione di beni a familiari e a persone di fiducia e a vari cambi di residenza. Erroneame il giudice del riesame ha ritenuto che l’ordinanza impugnata fosse carente di motivazione i ordine al profilo del periculum in mora. 3AI Procuratore generale presso questa Corte con requisitoria scritta ha chiesto l’inammissibilità del ricorso. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il difensore di COGNOME NOME NOME depositato conckisioni scritte con le quali richie declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
1.1.Le Sezioni Unite hanno, infatti, condivisibilmente affermato la legittimità motivazione per relationem, a condizione che essa: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua ris
all’esigenza di giustificazione propria del provvedimento ad quem; 2) fornisca la dimostrazion che il giudice ha preso cognizione delle ragioni del provvedimento di riferimento e le ha medita e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l’atto di riferimento, quando non venga allegat trascritto nel provvedimento, sia conosciuto o comunque ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l’esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed eventualme gravame (Sez. U, 21/06/2000, Primavera).
1.2. Si premette che il Tribunale del riesame aveva rilevato l’assenza grafica di motivazion in punto di periculum in mora e ritenuto che, in assenza di un rinvio espresso da parte del GI nessuna integrazione fosse ammissibile, conformandosi al principio per il quale in tema d impugnazioni cautelari reali, non è consentito al tribunale del riesame formulare la motivazio del decreto di sequestro preventivo a fini di confisca in punto di “periculum in mora” nel cas cui essa sia del tutto mancante, in quanto tale carenza è causa di radicale nullità provvedimento ai sensi del combiNOME disposto di cui agli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 3038 del 2024, Emme, Rv. 285747 – 01).
1.3.Nel caso in disamina, si osserva che nell’ordinanza applicativa della misura cautelar reale, il Gip, dopo aver esaurito l’esame del profilo indiziario, ha dedicato al tema della nece del vincolo specifiche argomentazioni, richiamando espressamente le considerazioni formulate nella richiesta del PM. Il GIP, nell’ordinanza applicativa, in particolare, ha evidenziato, rin sul punto alla dettagliata analisi contenuta nella richiesta cautelare reale, le condo interposizione fittizia di beni mobili ed immobili, finalizzate proprio ad evitare interventi da parte dell’autorità giudiziaria, di per sé significative del periculum in mora, così indicando le ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto definizione del giudizio. Trattasi di motivazione che eventualmente il giudice del ries avrebbe potuto legittimamente integrare ma che certamente non è inesistente, onde erroneamente il giudice a quo ha ritenuto l’impossibilità di procedere a un intervento integrati
Ne deriva la necessità di un pronunciamento rescindente, dovendo il giudice del controllo riesaminare il profilo inerente alla ravvisabilità o meno del perículum in mora.
L’ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
PQM
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc pen.