Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 8016 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 8016 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 28/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME
UBALDA COGNOME
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nata a Napoli il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 08/10/2025 del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 08 ottobre 2025, il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibili gli appelli cautelari proposti da NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso l’ordinanza emessa in data 29 luglio 2025 dalla Corte di appello di Napoli, che aveva respinto le istanze finalizzate ad ottenere: 1) l’autorizzazione allo svolgimento dei lavori del complesso immobiliare sottoposto a sequestro preventivo con decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 9 ottobre 2019, in relazione al reato di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., 44, comma 1, lett. b), e 95 d.P.R. n. 380 del 2001 (capo A) ed al reato di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 30 d.P.R. n. 380 del 2001 (capo B); 2) la revoca parziale del sequestro, con restituzione alla RAGIONE_SOCIALE della sola area interna al complesso immobiliare, mantenendo in sequestro i corpi di fabbrica destinati a centro commerciale, in Napoli, INDIRIZZO, INDIRIZZO-114; limitando l’appello cautelare a quest’ultima istanza. Il Tribunale cautelare ha ritenuto che i ricorrenti, in quanto indagati non titolari del bene oggetto di sequestro preventivo, non fossero legittimati a proporre gravame, in quanto privi, in proprio, di interesse alla restituzione.
Avverso l’indicata ordinanza, NOME COGNOME e NOME COGNOME, a mezzo del comune difensore di fiducia, propongono ricorsi per cassazione, che si articolano in due motivi.
2.1. Con il primo motivo i due ricorrenti denunciano un vizio di violazione di legge ex art. 606, lett. b) e c) cod. proc. pen.
Deduce la difesa che i ricorrenti, COGNOME socio e amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE, COGNOME legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, hanno un concreto interesse alla restituzione del bene, poichØ la mancata utilizzazione commerciale del complesso immobiliare sta creando gravi pregiudizi alla
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
predetta società immobiliare e, di conseguenza, sta depauperando progressivamente il valore economico dell’azienda, dell’avviamento commerciale e delle quote societarie, sicchŁ l’interesse alla impugnazione del COGNOME risiede nel fatto che l’impossibilità di svolgere l’attività aziendale (vale a dire lo sfruttamento commerciale del complesso immobiliare) sta progressivamente erodendo il valore economico del bene e con esso delle quote di cui il ricorrente Ł titolare.
L’interesse alla impugnazione della COGNOME, quale legale rappresentante, e del COGNOME, quale amministratore di fatto, risiede inoltre nel fatto che, in caso di dissesto della società, potrebbero vedersi contestati comportamenti anche colposi di mala gestio, per non essersi attivati al fine di garantire la continuità aziendale.
2.2. Con il secondo motivo i due ricorrenti denunciano un vizio di violazione ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione alla violazione del principio di proporzionalità.
Deduce la difesa che la restituzione della sola area parcheggio non ha alcuna negativa incidenza sui beni protetti dalle norme contestate, mentre l’indiscriminato mantenimento in sequestro dell’intero complesso immobiliare e, quindi, anche dell’area interna non edificata, oggetto della richiesta di parziale restituzione, si pone in contrasto con il principio di proporzionalità. Se, infatti, l’oggetto della cautela Ł stato parametrato alla contestazione della lottizzazione abusiva materiale e al cambio di destinazione d’uso ed il vincolo cautelare Ł stato imposto per evitare che il complesso immobiliare venisse utilizzato come centro commerciale, la parziale restituzione non incide su tale finalità cautelare, per cui la restituzione parziale dell’area interna non avrebbe negativa incidenza sulle esigenze cautelari, ovverosia sulla finalità di impedire che il complesso immobiliare fosse utilizzato come centro commerciale.
Lamenta, quindi, la difesa che non avendo il mantenimento in sequestro dell’area parcheggio alcuna giustificazione cautelare, la persistenza di esso determina un ingiustificato sacrificio della proprietà privata e della libera iniziativa economica privata.
E’ pervenuta memoria dell’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia dei ricorrenti, con la quale si ribadisce l’interesse di entrambi i ricorrenti alla restituzione dei beni in sequestro, tanto che la Corte di appello di Napoli, in sede di decisione sulla istanza di restituzione, nulla aveva rilevato in ordine alla legittimazione a proporre istanza di restituzione, nØ vi era alcuna necessità di specifica allegazione dell’interesse all’impugnazione, poichØ la qualità di titolare delle quote societarie della COGNOME e, con essa, dell’interesse alla restituzione di una parte dei beni in sequestro risultavano dalla sentenza di primo grado e si aggiungevano, senza escluderlo, all’interesse della persona giuridica rappresentata dalla ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo dei ricorsi, incentrato sull’interesse dei ricorrenti ad impugnare, Ł manifestamente infondato, ed il secondo motivo, in conseguenza, assorbito.
I ricorrenti, sebbene imputati per violazione degli artt. 30 e 44 d.P.R. n. 380 del 2001, non sono proprietari dell’area, sottoposta a sequestro, oggetto del complesso immobiliare RAGIONE_SOCIALE, sita in Napoli, INDIRIZZO, ricadente in Catasto nella particella 362/1, foglio 8.
Emerge, infatti, dal decreto di sequestro, ma anche dal ricorso per cassazione, che l’area in sequestro Ł di proprietà della RAGIONE_SOCIALE, della quale la ricorrente COGNOME Ł la legale rappresentante e il ricorrente COGNOME Ł il rappresentante di fatto: costoro hanno tuttavia agito, con l’appello cautelare prima, con il ricorso per cassazione poi, in proprio, e non in veste di rappresentanti legali o di fatto della società
proprietaria dell’area in sequestro.
2. Tanto premesso, la legittimazione astratta alla proposizione del riesame reale Ł attribuita, dall’art. 322 cod. proc. pen., all’imputato, alla persona alla quale le cose sono state sequestrate ed a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione. Però, oltre alla legittimazione, deve sussistere l’interesse all’impugnazione, previsto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale requisito necessario per tutte le impugnazioni, anche quelle cautelari.
In materia, Ł stato ormai superato l’indirizzo giurisprudenziale piø risalente, secondo il quale, valorizzando la lettera dell’art. 322 cod. proc. pen. e il principio AVV_NOTAIO espresso dall’art. 568, comma 3, dello stesso codice, la persona sottoposta alle indagini nei cui confronti sia stato adottato un decreto di sequestro preventivo Ł legittimata a richiedere il riesame di detto provvedimento anche se la cosa sequestrata sia di proprietà di terzi, sia perchØ presupposto del sequestro preventivo Ł che la persona sottoposta alle indagini abbia un qualche potere di disposizione sulla cosa, sia perchØ i provvedimenti cautelari influenzano comunque il corso del procedimento penale (Sez. 2, n. 32977 del 14/06/2011, Rv. 251091; Sez. 4, n. 21724 del 20/04/2005, Rv. 231374; Sez. 6, n. 3366 del 28/09/1992, Rv. 192089).
Infatti, a partire da Sez. 1, n. 7292 del 12/12/2013, dep. 2014, Rv. 259412, Ł stato ripetutamente affermato il principio secondo il quale l’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all’impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall’ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 3, n. 16352 dell’11/01/2021, COGNOME, Rv. 281098; Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Rv. 276545; Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Rv. 271231; Sez. 3, n. 35072 del 12/04/2016, Rv. 267672; Sez. 5, n. 20118 del 20/04/2015, Rv. 263799; nello stesso senso, piø di recente, tra le non massimate, Sez. 3, n. 38977 del 29/10/2025, COGNOME; Sez. 2, n. 34789 del 10/10/2025, COGNOME); affinchØ sia legittimato a proporre impugnazione, pertanto, l’indagato o l’imputato deve reclamare una relazione con la cosa a sostegno della sua pretesa alla cessazione del vincolo cautelare, in quanto il gravame deve essere funzionale ad un risultato immediatamente produttivo di effetti nella sfera giuridica dell’impugnante (Sez. 1, n. 15998 del 28/02/2014, Rv. 259601).
Lo sviluppo interpretativo giurisprudenziale ha, invero, messo in evidenza che, nella valutazione della legittimazione al riesame reale, vengono anche in rilievo le norme generali in materia di impugnazione (in particolare gli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lettera a), cod. proc. pen.) che non possono ritenersi derogate dalle norme in tema di impugnazioni delle misure cautelari reali, che, indicando tre categorie di “legittimati” (“l’imputato…, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione…”), individuano il genus di persone che avrebbero astratto interesse alla proposizione del riesame o dell’appello, trattandosi di categorie alternative – come indiziato dall’uso della congiunzione “e” – e non necessariamente sovrapponibili. Le norme sulle impugnazioni in AVV_NOTAIO, invece, disciplinano il diverso profilo dell’ammissibilità, postulando la necessità di un concreto interesse all’impugnazione, in assenza del quale l’impugnazione va dichiarata inammissibile. In altri termini, l’art. 322 cod. proc. pen. individua le categorie astrattamente legittimate all’impugnazione “reale”, mentre gli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lettera a), cod. proc. pen. impongono un vaglio di ammissibilità fondato sulla verifica della concreta legittimazione in ragione della sussistenza di un interesse concreto e attuale. Ebbene, nel caso dell’impugnazione del sequestro preventivo Ł proprio la morfologia
delle misure cautelari reali – che impongono un vincolo giuridico sul bene – a rendere indispensabile l’effetto di restituzione quale connotato essenziale ed imprescindibile dell’interesse ad impugnare (Sez. 3, n. 16352 dell’11/01/2021, cit.; Sez. 3, n. 9947 del 20/01/2016, Piances, Rv. 266713).
In tale contesto, dunque, la sussistenza dell’interesse ad impugnare non può presumersi dalla legittimazione ad impugnare: Ł infatti onere di chi impugna dedurre la sussistenza dell’interesse ad impugnare, ai sensi degli artt. 568, comma 4, e 581 comma 1, lettera d), cod. proc. pen. Nei procedimenti cautelari reali la sussistenza dell’interesse Ł strettamente collegata alla richiesta di restituzione del bene, sicchØ Ł onere di chi impugna indicare, a pena di inammissibilità, oltre all’avvenuta esecuzione del sequestro, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la sua relazione con la cosa sottoposta a sequestro, relazione che consentirebbe la restituzione del bene a chi impugna.
Ciò posto, nel caso di specie, facendo corretta applicazione di tali principi, il Tribunale cautelare di Napoli ha affermato che, avendo gli imputati agito in proprio, e non in veste di rappresentati legali o di fatto della società proprietaria, l’appello cautelare era inammissibile per carenza di interesse giuridico a proporre il gravame, essendo l’interesse tutelato dall’ordinamento, in materia di impugnazioni reali, volto alla reintegrazione patrimoniale di chi abbia subito l’imposizione del vincolo: anche in caso di accoglimento delle prospettazioni difensive, infatti, i beni andrebbero restituiti alla società RAGIONE_SOCIALE e non già ai ricorrenti, con la conseguenza che manca l’interesse giuridico al gravame non avendo gli imputati proposto il ricorso in qualità di rappresentanti legali o di fatto della predetta società.
NØ può indurre a diverse conclusioni la recente decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, assunta alla udienza del 25 settembre 2025, la cui informazione provvisoria n. 15 Ł nel senso che ‘la persona sottoposta ad indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione’.
4.1. Nel caso in esame, infatti, nessuna deduzione i ricorrenti hanno formulato in tal senso al momento della istanza di revoca parziale del sequestro ovvero in sede di appello cautelare, laddove, sulla base della informazione provvisoria della recente decisione di questa Corte, nella sua piø autorevole composizione, avrebbero avuto l’onere di allegare un interesse concreto ed attuale strettamente funzionale ad ottenere la parziale rimozione del vincolo.
4.2. NØ, ancora, può valere l’interesse ad evitare che la società proprietaria intenti nei loro confronti eventuali azioni di responsabilità per l’ablazione del bene. Questa Corte ha, infatti, chiarito che non Ł rilevante la sussistenza dell’interesse a confutare il fumus del reato contestato al fine di disarticolarlo in sede di impugnazione cautelare, non essendo configurabile un interesse ad impugnare identificabile con quello volto ad ottenere una pronunzia favorevole in ordine all’insussistenza del “fumus commissi delicti”, giacchØ questa non determinerebbe alcun effetto giuridico vincolante nel giudizio di merito, stante l’autonomia del giudizio cautelare (Sez. 5, n. 22231 del 17/03/2017, COGNOME, Rv. 270132). Ciò in quanto lo scopo cui tendono i procedimenti incidentali e gli incidenti cautelari in particolare Ł quello di assicurare una pregnante ed incisiva tutela dei diritti di libertà personale o reale attinti da un provvedimento giurisdizionale e non di porsi come incombenti diretti ad anticipare impropriamente la pronuncia di merito, tipica della fase cognitiva e perseguita, quale che sia l’esito del giudizio cautelare, esclusivamente dal procedimento principale (in cui risulta essere già stata pronunciata sentenza di condanna in primo grado,
con confisca integrale dell’area in sequestro). Per altro verso, Ł stato anche sottolineato che le persone intestatarie dei beni medesimi hanno (come da costante giurisprudenza di questa Suprema Corte) autonoma legittimazione ad ottenerne la restituzione dimostrando l’effettività dei loro diritti (Sez. 2, n. 17852 del 12/03/2015, COGNOME, Rv. 263756) e l’assenza di collegamento concorsuale con gli indagati (Sez. 6, n. 24432 del 18/04/2019, COGNOME, Rv. 276278; Sez. 6, n. 42037 del 14/09/2016, COGNOME, Rv. 268070; Sez. 6, n. 34704 del 05/08/2016).
4.3. NØ, infine, il riferimento al possesso di quote sociali Ł rilevante nella direzione auspicata dai ricorrenti: il singolo socio, infatti, non Ł legittimato ad impugnare i provvedimenti in materia di sequestro preventivo di beni di proprietà di una società, attesa la carenza di un interesse concreto ed attuale, non vantando egli un diritto alla restituzione della cosa o di parte della somma equivalente al valore delle quote di sua proprietà, quale effetto immediato e diretto del dissequestro (Sez. 5, n. 35015 del 09/10/2020, COGNOME, Rv. 280005), mentre la circostanza che la società possa subire un danno dal mancato dissequestro, infine, non Ł rilevante quanto alla sussistenza della legittimazione ad impugnare in capo al socio che, in virtø di tale qualità, ha comunque il potere di sollecitare gli organi della società ad agire nell’interesse della stessa (Sez. 2, n. 29663 del 04/04/2019, COGNOME, Rv. 276735).
In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto, inoltre, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi Ł ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza ‘versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’, si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 28/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME