Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 51706 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 51706 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/06/2023 del TRIBUNALE DI RIMINI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Pubblico ministero nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore
AVV_NOTAIO NOME COGNOME del foro di ROMA in difesa di: COGNOME NOME insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Rimini, in data 14/06/2023, ha rigettato la richiesta d riesame proposta dalla ricorrente, confermando il decreto di sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso tribunale, di quote societarie e di beni immobili ad ella intestati, ma ritenuti nella disponibilità COGNOME NOMENOME indicato tra i promotori di un’organizzazione criminale finalizzata alla commissione di molteplici ipotesi di reato (artt. 416, 512-bis, 640-bis, 648, 515, 483 cod. pen. e 40 d.lgs. n. 504/95), di cui è ritenuta far parte anche la stessa ricorrente.
Il provvedimento cautelare, infatti, non è stato disposto nei confronti della ricorrente con riferimento alle ipotesi di reato a lei ascritte, ma ha colpi unicamente il coindagato COGNOME NOME, in relazione ai reati al medesimo ascritti (vedi pag. 9 dell’ordinanza impugnata).
Articolando un unico motivo la difesa deduce: «Illegittimità del provvedimento impugnato; violazione di legge e difetto di motivazione per come refluente in violazione di legge – art. 606 lett. B) ed E) in relazione agli artt. 3 e 546, lett. e) cod. proc. pen. e all’art. 416 cod. pen.».
In particolare, la difesa lamenta che il tribunale abbia erroneamente ricondotto al COGNOME i cespiti riferibili alla ricorrente (le quote sociali della RAGIONE_SOCIALE, la proprietà di un immobile sito in INDIRIZZO) e di du vigneti ubicati in Aprilia), a fronte dell’indicazione di elementi dimostrativi un’autonoma e sufficiente disponibilità economica che le avrebbe consentito di acquisire lecitamente il compendio sequestrato al coindagato.
Il ricorso è inammissibile.
3.1. Invero, a fronte dell’indicazione da parte dei giudici di merito (vedi pagg. 5-9) di un complesso di elementi probatori logicamente dimostrativi, nel loro convergente complesso, di un’incapacità reddituale e finanziaria della ricorrente a far fronte autonomamente agli acquisti dei beni e delle quote sociali sequestrate, in costanza, peraltro, di un legame sentimentale con colui che è indicato il promotore del sodalizio criminale investigato, così da rendere pregnante il fumus dell’avvenuta fittizia intestazione a favore del coindagato, la difesa contrappone una versione alternativa, corredata di riferimenti probatori anche ulteriori rispetto a quelli allegati alla richiesta di riesame, che si pone in termini alternatività/dissenso rispetto a quanto complessivamente argomentato dai giudici di merito.
Non si è, pertanto, al cospetto della denuncia di un vizio di violazione di legge, ma di un vizio di motivazione precluso, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., in
tema di ricorso contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di legittimità il vizio di motivazione può ridondare in violazione di legge soltanto nel caso in cui sia così radicale da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. (Nella fattispecie, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 12 -sexies D.L. n. 306 del 1992, la RAGIONE_SOCIALE.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso che, a fronte di una approfondita valutazione, da parte del tribunale del riesame, degli elementi reddituali del nucleo familiare interessato dal sequestro, aveva riproposto, sotto il profilo della omessa o carente motivazione, questioni riguardanti l’accertamento della sproporzione; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 – 01).
Nel caso in esame va escluso che ricorra un’ipotesi del tipo di quella sopra indicata, risultando il provvedimento impugnato corredato da un esaustivo apparato argomentativo che dà motivatamente conto delle ragioni di fatto e di diritto sottese alla decisione adottata.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Motivazione semplificata.
Così deciso, il 23/11/2023