Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40357 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40357 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME nata in ROMANIA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 05/03/2024 del TRIBUNALE DEL RIESAME di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del PG AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso chiedendo ch€ il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Roma, in funzione di Tribunale del riesame, haintec ralmente confermato il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunal: di Roma in data 8 febbraio 2024, che aveva disposto il sequestro preventivo di un immobile di proprietà del Comune di Roma, nei confronti di NOME COGNOME, in relazione al delitto di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen.
Ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore, NOME COGNOME, deducendo due motivi di impugnazione, che qui si r assi. -nono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione dell’art. 321 cod. p .oc. pen., perché la declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse pronunciata dal Tribunale non avrebbe tenuto preliminarmente conto della disponibilitn di fatto dell’immobile in capo all’imputata e dell’opportunità di non inte rorr )ere tale situazione, anche a fronte della richiesta – pur negata dal giudice dibat imentale – di «perizia psicologica sulla persona offesa/testimone».
2.2. Con il secondo motivo, la difesa censura la violazione dell’ari: 54 cod. pen., avendo la ricorrente agito in stato di necessità, anche al fine Cli ottomperare all’obbligo scolastico dei figli, iscritti a istituti siti nei pressi dell’appartame de quo.
Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 3, c , )mma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicemt Te 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2 decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato, da ultimo, dal ‘art. 11, comma 7, decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con moc ificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, per carenza di interesse.
Come correttamente già chiarito dal Tribunale del riesame, il sogil etto non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell’art. 322 c:d. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ei attuale all’impugnazione; questo interesse deve corrispondere al risultato tipizzato dall’ordinamento per lo specifico schema procedimentale, che va indi’ duato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (fr. 5ez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, COGNOME, Rv. 281098-01, che ha escluso ché fossa titolare dell’interesse alla restituzione del fondo su cui erano state realizzate lopen abusive la committente di tali opere, non proprietaria del fondo e sul quale non poteva vantare una detenzione qualificata. Cfr., in termini, Sez. 1, n. 779 del 08/01/2019, COGNOME, Rv. 274992-01; Sez. 3, n. 9947 del 20/01/2016, Pi,mes, Rv. 266713-01; Sez. 2, n. 50315 del 16/09/2015, COGNOME, Rv. 265463-0: ).
Nel caso di specie, l’assegnazione degli alloggi, beni immobili destinati al perseguimento di finalità di interesse pubblico, compete unicanhenti: all’ente pubblico titolare del bene, che opera secondo criteri predetermina l i e verificati attraverso le procedure di legge. La restituzione non può, pertanto, rr )i essere disposta in favore di chi, anche a prescindere dalla configurabilità (lel reato contestato, non potrebbe in alcun modo vantare una pretesa tutelata
dall’ordinamento, in difetto di una relazione giuridica di possesso cvvero di detenzione qualificata con l’immobile.
Gli elementi posti a fondamento di ambedue i motivi di ricorsci nor incidono su tali conclusioni: gli auspicati sviluppi processuali, del tutto irrilevant alla l delle considerazioni che precedono, sono indicati in maniera oltremodo generica e, comunque, poco perspicua (perizia psicologica sulla persona offesa, che risulta essere un ente pubblico); la frequenza scolastica dei figli, anche in quusto caso indicata in termini insuperabilmente generici, non è, in ogni caso, ricondL :ibile alla nozione di «pericolo attuale e transitorio di compromissione di diritti foni: amentali della persona» a cui la giurisprudenza di legittimità riconosce, al Contrario della fisiologica esigenza abitativa, efficacia scriminante (cfr., da ultimo, 5 z. 2, 10694 del 30/10/2019, dep. 2020, Tortorici, Rv. 278520-01).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di uri 3 somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, /aiutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagami: nto delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ce’ ;sa delle ammende.
Così deciso il 13 settembre 2024
gli :r estensore
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La Presidènte