Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 10384 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 10384 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Campobasso il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame di Bari in data 09/06/2022;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO e l’AVV_NOTAIO, che hanno concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale del riesame di Bari ha parzialmente accolto l’istanza di riesame, ex art. 324 cod.proc.pen., avanzata da COGNOME NOME e, per l’effetto, ha ridotto l’ammontare del sequestro preventivo, disposto, in data 23 febbraio 2022 dal gip del Tribunale di Bari, entro il minore importo di euro 2.987.702,00, confermando nel resto l’impugnato decreto di sequestro preventivo del profitto del reato di cui all’art. 4 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (dichiarazione infedele).
All’indagato è contestato il reato di dichiarazione infedele per avere quale contribuente, esercente la professione legale, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicato nelle dichiarazioni fiscali per gli anni imposta 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, elementi attivi inferiori a quelli effettivi evadendo di conseguenza le dette imposte per un ammontare superiore alle soglie di legge.
Avverso l’ordinanza ha presentato ricorso per cassazione l’indagato a mezzo dei difensori di fiducia e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 292 lett. c, c-bis cod.proc.pen 310 e 324 cod.proc.pen.
Il tribunale del riesame avrebbe rigettato l’eccezione di nullità genetica del decreto di sequestro preventivo motivata dalla mancata trasmissione al gip della chiavetta USB contenente gli allegati alla consulenza del AVV_NOTAIO COGNOME assumendo che nell’indice degli atti emergeva l’inoltro della predetta consulenza al giudice procedente. La mancanza degli allegati avrebbe impedito al gip di compiere una verifica autonoma in ordine alla coerenza e congruità dei parametri utilizzati dal consulente tecnico per la quantificazione dei compensi professionali asseritamente percepiti dalla ricorrente. Tale deficit cognitivo si sarebbe tradotto nell’assenza di una autonoma motivazione del giudice da cui la nullità dell’ordinanza impugnata.
2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 321, 322, 192 commi 1 e 3, 194,195, 359, 391 bis cod.proc.pen., 234, 322 bis cod.proc.pen. artt.18, 21 d.P.R. 633 del 1972, art. 4 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74.
Il discorso giustificativo esposto dal tribunale del riesame per quantificare nei massimi tabellari tutti icompensi asseritamente riscossi dal ricorrente sarebbe manifestamente illogico e sotto alteoprofilo errato nella argomentazione della sussistenza del fumus commissi delicti, parametro valutativo non più ancorato alla astratta sussumibiliAa ldel fatto storico in una fattispecie incriminatrice dovendo acquisire uno spessore e una consistenza esplicativa assimilabile e omologa agli indizi rilevanti ai sensi dell’articolo 273 cod.proc.pen. per l’adozione RAGIONE_SOCIALE misure coercitive. Declinando correttamente questa regola iuris il profitto del reato, grandezza a cui commisurare l’ammontare del sequestro ) sarebbe state fondate sulla base di parametri del tutto astratti congetturali presuntivi e frutto apodittiche acritiche supposizioni e come tali svincolati da oggettive evidenze probatorie che consentano di determinare con precisione la dimensione economica
del profitto. Dovendo peraltro il valore dei beni colpiti dall’azione cautelare essere proporzionato alla misura reale e concreta del profitto del reato. La determinazione dell’ammontare del profitto sarebbe frutto di una errata impostazione della . .At consulenza tecnica incentrata sull’assunto inverosimilevapodittico che il ricorrente avesse sempre in qualunque tipo di contenzioso chiesto e ottenuto onorari triplicati rispetto al massimo tabellare da cui l’aberrante conclusione dell’evasione fiscale come determinata. In altri termini, la determinazione del profitto sarebbe fondata su un criterio di determinazione dei compensi irrazionale e abnorme tant’è che lo stesso tribunale del riesame ne aveva riconosciuto tale carattere riducendo l’ammontare del profitto. Da cui la manifesta contraddittorietà del percorso argomentativo del tribunale il quale, da un lato, demolisce la inattendibile ricostruzione del consulente e poi recupera ›Izr tale elaborato, costellato da macroscopici errori, per la quantificazione del profitto che sottopone a sequestro nell’ammontare pur ridotto, senza, peraltro, neppure rispondere alle censure difensive svolte sul punto che evidenziavano l’incongruenza del calcolo fondato sui massimi tabellari a fronte di soggetti che avevano anche dichiarato di non avere versato alcun corrispettivo per l’opera professionale prestata dal ricorrente. Sotto altro profilo la motivazione dell’ordinanza sarebbe manifestamente illogica nella parte in cui pretende di ricostruire l’entità reale degli onorari conseguiti d ricorrente nel periodo tra il 2014 e il 2020 sulla base di elementi del tutto apodittic e privi di qualsiasi concreta capacità dimostrativa non essendo possibile mutuare un indicatore certo dell’effettiva misura degli onorari percepiti sulla base RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, non considerando che nel 2020 a causa della pandemia l’attività professionale si era fortemente contratta. In altri termini mancherebbe un criterio oggettivo e attendibile per quantificare gli onorari effettivamente percepiti dal ricorrente nell’arco di tempo in contestazione, non potendo fondarsi l’accertamento sulla base di dati presuntivi tratti dalla consulenza tecnica che lo stesso tribunale squalifica. Infatti, il metodo induttivo dell consulenza non poggia su presunzioni tributarie in senso tecnico ed è del tutto privo di base legale finendo per determinare un compenso del tutto sproporzionato. Anche l’approccio metodologico e giuridico dell’ordinanza in ordine alla determinazione del profitto del reato sarebbe viziato da un errore irreparabile in quanto le presunzioni proprie del diritto tributario non sarebbero esportabili e utilizzabili nel procedimento penale ispirato alla ricerca della verità storica. A contrario il giudice deve procedere alla ricostruzione del reddito che può essere anche in contrasto con l’accertamento del giudice tributario. Infine, a conferma dell’errata determinazione dei redditi percepiti dal ricorrente rileverebbe anche la circostanza che non vi sarebbe stato alcun incremento del patrimonio del ricorrente gestito da Credit Suisse e da RAGIONE_SOCIALE né da spese non giustificabili dal reddito dichiarato quali ville, gioielli e yacht. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
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2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 125, 546 cod.proc.pen., 321, 322 ter cod.proc.pen., art. 12 bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74. In estrema sintesi, argomenta il ricorrente che nella fattispecie in esame non solo mancherebbe l’esatta determinazione del profitto del reato, ma anche la puntuale identificazione dei beni e dei valori in cui si sarebbe incorporato l’utile sottratto a tassazione l cui impossibilità di aggressione legittima l’azionabilità del sequestro per equivalente perché, come già più volte affermato, i beni immobili e il patrimonio mobiliare dell’avvocato COGNOME non sarebbero contrassegnati da un vincolo di pertinenzialità neppure mediata con le condotte di evasione fiscale. Il patrimonio mobiliare del ricorrente non avrebbe annotato versamenti aggiuntivi dopo il 2007, sicché non si sarebbe accresciuto in corrispondenza del risparmio di spesa costituente profitto confiscabile.
2.4. Con il quarto motivo deduce la violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 125, 546 cod.proc.pen., 321, 324, 253 cod.proc.pen., art. 12 bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74.
Argomenta il ricorrente la manifesta contraddittorietà della motivazione nella parte in cui l’ordinanza impugnata ha escluso che la somma di denaro di C 1.115.220, sequestrata in data 24 aprile 2021, non possa essere imputata sull’ammontare del sequestro disposto. Si tratta di argomento, a giudizio del ricorrente, che si pone in contrasto coi principi di legalità e proporzionalità adeguatezza della misura cautelare. Così argomentando si findrebbe, a giudizio del ricorrente, pet una non consentita duplicazione della misura cautelare computando la somma di C 1.115.220,00 oltre quella di C 2.987.702,03. E ciò in quanto l’inerzia del pubblico ministero di Bari il quale, a fronte del rinvenimento della somma di denaro di C 1.115.220,00, in sede di perquisizione del 26 aprile 2021, era legittimato ad emettere un sequestro preventivo del denaro, e non computando questo valore numerano nell’ammontare del profitto determinato dal tribunale in C 2.987.702,03 ) avrebbe incrementato in maniera ingiustificata -tillegittima l’ammontare della garanzia reale fino alla somma di 4.102.922,03, finendo per aggredire una quota lecita di patrimonio per la somma di C 1.115.220,00 in contrasto con il principio della sussidiarietà. Né si potrebbe giustificare il sequestro preventivo volto alla confisca per equivalente sulla base del rilievo che la somma di C 1.115.220,00 sia già sottoposta a confisca – non definitiva- nell’ambito di altro processo penale avanti all’A.G. di Lecce, trattandosi di provvedimento non definitivo e comunque revocabile. Né potrebbe giustificarsi il vincolo reale alla luce del disposto di cui all’art. 240 bis cod.pen. In conclusione, mancherebbero i presupposti giuridici del disposto sequestro preventivo per equivalente essendo evidente la necessità di imputare anche la somma di C
1.115.220 all’importo complessivo di C 2.987.702,03, quantificato dal tribunale quale profitto del reato e limite dell’ablazione provvisoria. E ciò in applicazione dei principi fondamentali di sussidiarietà della confisca per equivalente rispetto alla confisca d i retta avuto riguardo alla sua funzione ripristinatoria mediante la quale si impone un sacrificio patrimoniale di corrispondente valore a carico del responsabile in assenza di alcun legame diretto-cconsequenziale con la commissione del reato. Del resto, solo eccezionalmente è consentito lo spostamento della cautela dal bene collegato al reato pertinenziale con il reato su altra disponibilità dell’indagato indifferentemente dalla sua provenienza legittima. Infatti, la confisca per equivalente e il sequestro preventivo che la garantisce, possono trovare applicazione unicamente in via residuale allorquando non sia più possibile aggredire in via diretta il provento del reato anche se tale impossibilità sia transitoria. Non v’è dubbio quindi che la somma di C 1.115.220 rinvenuta in data 24 aprile 2021 costituisca provento immediato del delitto di cui all’articolo 4 d.lg n. 74 del 2000 ascritto al ricorrente e come tale suscettibile di aggressione in via diretta, e da computare nella somma di € 2.987.702,03 fissato dal tribunale del riesame.
2.5. Con il quinto motivo deduce la violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 321, 324, cod.proc.pen., art 12 bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, art. 274, 275, 203 e 191 cod.proc.pen.
Argomenta il ricorrente che il tribunale avrebbe violato la regola iuris enunciata dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 36959 del 2021, NOME, e illogicamente argomentato la sussistenza del periculum in mora. Nel caso in esame mancherebbero entrambi i presupposti stabiliti dai giudici di legittimità ovvero l’insufficienza del patrimonio del debitore a fronteggiare il debito tributario e l presenza di concreti e concludenti comportamenti del debitore che legittimano una prognosi di futura incapienza dell’asse patrimoniale a soddisfare il debito tributario, situazione che legittima l’anticipazione della cautela reale. Sarebbero insussistenti gli elementi sintomatici sulla base di atti processualmente utilizzabili per ritenere necessaria l’anticipazione della cautela non potendosi ravvisare, come ha ritenuto il tribunale, il periculum in mora nella circostanza che la somma di denaro di C 1.115.220,00 rinvenuta presso l’abitazione del figlio del ricorrente era suddivisa in zaini e in buste sottovuoto. Si tratterebbe all’evidenza di semplice modalità di custodia per ridurre lo spazio di ingombro e non certo accorgimento per occultare il denaro e trasferirlo in altro luogo. In secondo luogo, i tracciabili trasparenti movimenti bancari sul conto corrente del ricorrente sarebbero inconciliabili con una finalità dissimulatoria.
Con motivi aggiunti il ricorrente ha insistito nell’accoglimento dei motivi principali in relazione alle modalità di determinazione dei compensi percepiti e alla determinazione del profitto, ribadendo le censure in punto errori nel relativo
calcolo operato dal consulente tecnico e, sotto altro profilo, ha richiamato la necessità della proporzionalità della misura e della motivazione sul periculum in mora.
CONSIDERATO IN DIRITTO
il ricorso è inammissibile.
5. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché aspecifico in quanto non si confronta con l’ordinanza impugnata che, a pag. 8, dà atto che risultano trasmessi dal gip sia la consulenza AVV_NOTAIO con relativi allegati e che la difesa non aveva allegato di non averli rinvenuti. Ora è del tutto evidente che l’omessa allegazione della chiavetta USB contenente gli allegati, in assenza di deduzione di non averli rinvenuti in atti, allegazione che è rimasta priva di dimostrazione, non ha alcuna incidenza sul provvedimento impugnato, non essendo ravvisabile il deficit cognitivo evocato, neppure sotto il profilo della mancanza di autonoma valutazione da parte del gip fondata sulla mancanza degli allegati alla consulenza che, come risulta dal provvedimento impugnato, erano presenti (cfr. pag. 8).
Anche gli altri motivi d ricorso, per ragioni giuridicamente diverse, sono inammissibili.
Sotto un primo profilo, deve anzitutto rammentarsi che in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l’art. 325 cod. proc. pen. consente il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazion di legge. Nella nozione di “violazione di legge” rientrano, in particolare, gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, ma anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, COGNOME, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, COGNOME, Rv. 245093).
Non può, invece, essere dedotta l’illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui alla lett. e) dell’art. 606, stesso codice (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. RAGIONE_SOCIALE in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, COGNOME S., Rv. 224611).
Pertanto, non possono in questa sede essere devolute, risultando motivi non proponibili in questa sede, le variegate censure di vizio di motivazione sotto il profilo dell’illogicità e/o contraddittorietà della motivazione (cfr. pag. 3, 10, 1 20) nell’ambito RAGIONE_SOCIALE ragioni a sostegno di tutti i motivi di ricorso che denunciano, nell’epigrafe del motivo, chiaramente il disposto di cui all’art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. Del pari insussistente è la generica deduzione di violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett c) cod.proc.pen. non specificatamente argomentata.
Così circoscritta la verifica della legittimità del provvedimento impugnato, ritiene il Collegio che l’ordinanza impugnata esponga una motivazione congrua e corretta in diritto e idonea a rendere comprensibile le ragioni della decisione in relazione alla sussistenza del fumus commissi delicti del reato di dichiarazioni infedele.
Nella valutazione del fumus commissi delictii quale presupposto del sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 1, c.p.p., pur non dovendo integrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all’art. 273 cod. proc. pen. (Sez. 5, 3722 del 11/12/2019, Gheri, Rv. 278152 – 01), necessita comunque dell’esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l’evento punito dalla norma penale alla condotta dell’indagato.
Il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, RAGIONE_SOCIALE concrete risultanze processuali e dell’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pure sommariamente, le ragioni che rendono allo stato sostenibile l’impostazione accusatoria (tra le altre, Sez. 3, n. 26197 del 05/05/2010, Bressan, Rv. 247694), giudizio in ordine alla misura cautelare reale che resta pur sempre, in necessaria coerenza con la fase RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari, che è di delibazione non piena, ed in assenza del requisito della gravità indiziaria, un giudizio di apprezzamento della plausibile sussistenza del fatto.
Si è altrettanto specificato che la verifica RAGIONE_SOCIALE condizioni dì legittimità dell misura cautelare reale, da parte del Tribunale del riesame, non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità del soggetto indagato in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale ipotizzata mediante una valutazione prioritaria della antigiuridicità penale del fatto (per tutte, Sez. 2, n. 26457 del 22/06/2005, P.M. in proc. Farnitano, Rv. 231959; Sez. U. n. 6 del 27/03/1992, COGNOME, Rv. 191327; Sez. 5, n. 6252 del 19/11/1998, COGNOME, Rv. 212511). Diversamente, si finirebbe con lo utilizzare surrettiziamente la procedura incidentale di riesame per una preventiva verifica del fondamento dell’accusa, con evidente usurpazione di poteri che sono per legge riservati al giudice del procedimento principale (cfr. Sez. 6, n. 316 del 04/02/1993, COGNOME, Rv. 193854; Sez. 3, 14/10/1994, COGNOME, non massimata sul punto; Sez.3, n. 1970 del 26/04/1996, COGNOME, non massimata sul punto).
Restano, dunque, escluse dal perimetro di questo giudizio le dedotte violazioni della legge che regolano l’assunzione e la valutazione della prova nella fase del merito, ripetutamente richiamate nel ricorso che, come già aveva osservato il tribunale del riesame, erano orientante ad una inammissibile anticipazione del giudizio di merito circa l’affermazione della responsabilità penale.
A fortiori tale ambito di valutazione, e la correlata devoluzione di violazione RAGIONE_SOCIALE regole di valutazione della prova proprie della fase del merito (quali i criteri d valutazione della consulenza tecnica), non è consentito in sede di ricorso per cassazione avverso provvedimenti emessi in materia di misure cautelari.
Così delimitato il perimetro del sindacato di legittimità sul provvedimento impugnato, nel pervenire a corretta esposizione del fumus, il Tribunale cautelare ha reso una decisione puntuale, diffusamente argomentata, non certo apparente, e corretta giuridicamente.
Premesso che veniva censurato unicamente il criterio di determinazione dell’entità dei compensi professionali dell’AVV_NOTAIO, negli anni di imposta in questione, sulla base dei quali – tenuto conto anche di quanto dichiarato dal medesimo – era stata determinata l’imposta evasa e, dunque, il profitto del reato, il tribunale ha confermato la sussistenza del fumus con argomentazioni congrue, logiche e giuridicamente corrette. Oltre alle dichiarazioni rese dall’indagato con riguardo alla somma di denaro di C 1.115.220,00, rinvenuta in contanti nel corso della perquisizione domiciliare operata in sede di esecuzione di misura cautelare applicata nell’ambito di diverso procedimento penale per corruzione in atti giudiziari, e le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia che avevano riferi di avere pagato in contanti il professionista, l’ordinanza impugnata fonda la sussistenza del fumus sulla scorta dell’accertamento induttivo della Guardia di Finanza basato sulle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2016-2019 e sulle indagini patrimoniali sul medesimo e sulla famiglia, dell’accertamento dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE analitico-induttivo in assenza di documentazione contraria offerta dal contribuente, e, quanto alla determinazione dell’evasione, da cui calcolare l’imposta evasa, dalle conclusioni, solo in parte condivise, della consulenza tecnica del AVV_NOTAIO COGNOME. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
L’ordinanza impugnata, dopo aver rilevato a pag. 11, che per stessa ammissione dell’indagato, ‘l’evasione c’è stata’, ha ritenuto valido criterio di determinazione di questa, l’accertamento induttivo della Guardia di Finanza e quello dell’agenzia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , rilevando in particolare, che era dimostrato il pagamento in “contanti” di prestazioni professionali, non erano allegate le pattuizioni dei compensi né le fatture saldate “in contanti” tenuto conto della naturale onerosità della prestazione del professionista, ai sensi dell’art. 2233 cod, civ., e che il professionista al termine dell’incarico emette le fattura e la assoggetta a tassazione e il corrispettivo della prestazione del professionista legale e le relative spese si considerano conseguiti e sostenuti quando la prestazione è condotta a termine, secondo la presunzione di cui all’art. 277 cod., civ., sicchè .r ; ~m p n La · 44, spettava al professionista di contrastare tali presunzioni e dilinon avere percepito i compensi accertati in via induttiva.
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Quanto all’ammontare di questi, il tribunale ha sì ritenuto valido il riferimento alle tariffe professionali del DM 55/2014, per la determinazione del compenso, in assenza, nel caso concreto, di alcun accordo pattuito sui compensi, seguito nella consulenza RAGIONE_SOCIALE, ma, condividendo la critica della difesa, ha ritenuto di escludere il moltiplicatore del 300% dei compensi, giungendo così a rideterminare i compensi in misura inferiore con conseguente rideterminazione dell’imposta evasa nella minor somma di C 2.987.702,03 secondo il calcolo di pag. 15.
A fronte di siffatta motivazione, il ricorrente muove censure in parte ,..v, o”, meramente contestative e in parte cheYgi confrontato con la ratio decidendi, là dove insiste nelle critiche del criterio di calcolo della consulenza tecnica e del moltiplicatore del 300% già escluso, ovvero muove censure che contestano la valutazione operata dal giudice cautelare secondo criteri di valutazione che sono estranei a tale giudizio perché appartengono al processo di merito. Infine, rileva, il Collegio, che alcun confronto viene mosso all’accertamento della G. di F. e dell’RAGIONE_SOCIALE.
Al riguardo mette conto rilevare, ancora, il Collegio che le valutazioni spettanti al giudice cautelare nella fase incidentale caratterizzata dalla necessaria sommarietà della delibazione non si possono estendere alla soluzione di questioni che richiedono l’apporto di sapere tecnico-scientifico, estraneo alla cognizione giuridica del giudice del riesame, di tal chè, anche sotto questo profilo le censure del ricorrente non possono trovare ingresso là dove tendono a sollecitare poteri integrativi istruttori e valutazioni secondo i parametri del merito del giudizio che non sono ammissibili in questa sede.
In conclusione, l’ordinanza impugnata ha confermato il fumus commissi delicti valutato secondo i criteri che appartengono a questa fase processuale e l’ha congruamente argomentata sulla scorta degli elementi di fatto presenti in atti. La motivazione non solo è presente ma è altresì congrua e giuridicamente corretta.
Anche la censura svolta nel quarto motivo di ricorso è inammissibile.
Il ricorrente contesta la violazione di legge in relazione alla duplicazione dei sequestri, in violazione anche del principio di proporzionalità, per effetto del sequestro della somma di C 1.115.220,00, somma rinvenuta in tre zaini e sottoposta a sequestro in occasione dell’esecuzione della misura cautelare per corruzione, e dell’ulteriore sequestro di C 2.978.702 quale profitto del reato tributario come determinato dal tribunale di Bari. Argomenta in sintesi il ricorrente che la somma di denaro di C 1.115.220,00 sarebbe rimasta fuori dal conteggio operato dal tribunale in palese contrasto con il principio di sussidiarietà della confisca e del ne bis in idem sostanziale in quanto il ricorrente sarebbe assoggettato ad una duplice aggressione patrimoniale sia per effetto del vincolo sulla predetta somma di denaro imposto dall’A.G. di Lecce, a cui si aggiunge il
vincolo per la ulteriore somma come indicata dal tribunale di Bari, oltre tutto, rileva la non definitività della confisca disposta nell’ambito del procedimento penale avanti all’A.G. di Lecce sicchè non si sarebbe trasferita ancora la titolarità della somma in capo allo Stato. Da cui la necessità di imputare la somma di C 1.115.220,00 quale profitto dell’evasione fiscale.
La censura è inammissibile perché veicola, attraverso la deduzione di una violazione di legge, una diversa ricostruzione fattuale, contraria ai dati di causa, secondo cui la somma di C 1.115.220,00 sarebbe profitto del reato fiscale e come tale oggetto di confisca diretta, e di sequestro preventivo a tali fini, da scomputare sull’ammontare di profitto determinato, là dove emerge, anche per stessa allegazione del ricorrente, che la somma di denaro fu oggetto di sequestro preventivo e poi di confisca nel procedimento penale in corso davanti all’A.G. di Lecce per il reato di corruzione in atti giudiziari. Non è questione di duplicazione, né di violazione del ne bis in idem e di proporzionalità della misura, né di legittimità di coesistenza di due vincoli sugli stessi beni, prospettazioni difensive incongruenti a fronte di una censura tesa ad una diversa ricostruzione dei fatti.
10. La motivazione è infine, effettiva, non meramente apparente e giuridicamente corretta anche sul periculum in mora alla luce della pronuncia Sez. U n. 36959 del 24/06/2021, NOME, Rv. 281848 – 01.
Le Sezioni Unite in relazione ad una fattispecie di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato, hanno chiarito che l’onere d motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato. In tale prospettiva, ed in piena coerenza con le finalità anticipatorie dello strumento, le Sezioni Unite hanno individuato il nucleo dell’obbligo motivazionale nella necessaria esplicazione «degli elementi indicativi del fatto che la definizione del giudizio non possa essere attesa, posto che, diversamente, la confisca rischierebbe di divenire, successivamente, impraticabile» (§ 6.3. della motivazione, pag. 14), risultando a questi fini irrilevante la distinzione tra le ipotesi di natura obbligatoria e facoltativa, o il f che nella “proteiforme” natura della confisca siano comprese anche fattispecie espressive di intento propriamente sanzionatorio, come quelle della confisca per equivalente (§ 6.4, pag. 16).
In buona sostanza, secondo le Sezioni Unite, l’assolvimento di tale onere motivazionale postula – proprio per l’esigenza anticipatrice sottesa al sequestro funzionale alla confisca del profitto del reato – «che il provvedimento si soffermi sulle ragioni per le quali il bene potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato» (pag. 17, cit.). Non si tratta di una valutazione comparativa della consistenza del suo patrimonio, rispetto all’entità del profitto da confiscare (valutazione che del resto non può
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all’evidenza assumere, in sé, una rilevanza decisiva), quanto soprattutto sulla ritenuta insussistenza di elementi sintomatici di un intento dispersivo del patrimonio medesimo, da parte del ricorrente, e sulla mancata allegazione, da parte dell’accusa, di qualsiasi concreto elemento rilevante a tali fini.
Ciò posto, il tribunale cautelare ha ritenuto sussistente l’esigenza di anticipazione sulla scorta di precisi indici che ha ritenuto dimostrativi della capacità di “disperdere”. A fronte di un’imposta evasa consistente, pur se ridimensionata nel quantum, sintomo di questa intenzione dispersiva sono, secondo il tribunale, le modalità di detenzione della somma di denaro ingente (oltre un milione di euro) che il ricorrente deteneva in pacchi sottovuotO celata in tre zaini, elemento da cui ha tratto la capacità di “dispersione” mediante “occultamento”, oltre alla circostanza accertata che il ricorrente per anni avesse ricevuto pagamenti in contanti sottratti a tassazione (cfr. pag. 15).
Il tribunale con motivazione effettiva e congrua ha assolto all’onere motivazionale richiestogli argomentando in modo adeguato le ragioni della necessità anticipatoria del sequestro a fini di confisca, profilo con il quale i ricorrente non ha inteso confrontarsi, neppure nei ristretti limiti consentiti ne giudizio di legittimità nella materia cautelare reale, censurando in maniera astratta tale profilo non avendo allegato, neppure, su quali beni (immobili, partecipazioni e altro denaro) sia ricaduto il vincolo reale, limitandosi a censurare il riliev dell’inutilizzabilità della fonte confidenziale sull’acquisto dell’orologio e l’assenza d atti dispositivi compiuti nel periodo durante il quale egli sapeva di essere indagato, profili che non scardinano la ratio decidendi che sorregge la motivazione.
L’inammissibilità del ricorso principale si estende ai motivi aggiunti che risultano, parimenti, inammissibili.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 23/01/2023