Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34325 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2   Num. 34325  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME n. a Palermo il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del Tribunale di Palermo in data 8/4/2025 visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del AVV_NOTAIO; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore udito il difensore, AVV_NOTAIO, anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; che ha illustrato i motivi, chiedendone l’accoglimento 
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Palermo rigettava la richiesta di riesame  proposta  nell’interesse  di  COGNOME  NOME  avverso  il  decreto  di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari di Palermo il 15  marzo  2025,  avente  ad  oggetto  la  somma  di  euro  313.525,00,  rinvenuta
all’interno dell’abitazione della stessa COGNOME, indagata per il delitto di ricettazione aggravata ex art. 416bis .1 cod. pen. (avendo in tal senso il Giudice per le indagini preliminari  emittente  riqualificato  l’originaria  incolpazione  di  favoreggiamento reale aggravato di cui al capo 107 della rubrica provvisoria).
Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell’indagata, AVV_NOTAIO  e  NOME  AVV_NOTAIO,  i  quali  hanno  dedotto,  quale  unico  motivo,  di  seguito riportato nei termini strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173, disp. att. cod. proc. pen., la violazione di legge con riguardo alla sussistenza del fumus commissi delicti in ordine al delitto di cui all’art. 648 cod. pen.
I difensori assumono che il Collegio cautelare ha fornito a sostegno del fumus un’interpretazione pregiudizievole e parziale RAGIONE_SOCIALE risultanze RAGIONE_SOCIALE intercettazioni richiamate, trascurando che, nella conversazione del 10 ottobre 2023, ore 19,22, intercorsa tra la figlia della ricorrente e il nonno COGNOME NOME, la prima faceva presente di non aver ricevuto nell’ultimo anno e mezzo, corrispondente al periodo di detenzione del marito, né proventi derivanti da attività illecite allo stesso riferibili né somme a titolo di mantenimento, avendo rifiutato l’importo mensile di euro 500 che le era stato offerto. Risulta, inoltre, assertiva la lettura dell’intercettazione in data 30 luglio 2024 dalla quale emerge che COGNOME NOME sollecitava COGNOME NOME a rintracciare COGNOME NOME che da giorni doveva corrisponderle del danaro, avendo i giudici cautelari ritenuto che la COGNOME richiedesse le somme dovutole a titolo di mantenimento, senza valutare causali differenti maggiormente plausibili. I difensori sostengono che il Tribunale cautelare ha affermato la provenienza illecita del danaro sequestrato sulla base di mere congetture, discostandosi dai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di individuazione del reato presupposto e senza tener conto dell’impossibilità di valorizzare ai fini del fumus la discrasia tra l’ammontare del danaro rinvenuto e i redditi dichiarati dall’indagata, trattandosi di una mera presunzione, profili in ordine ai quali l’ordinanza impugnata presenta una motivazione solo apparente. 
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto sostenuto da motivi non consentiti e, comunque, manifestamente infondati.
La giurisprudenza di legittimità mantiene fermo l’autorevole insegnamento di Sez. U,  n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692 – 01 secondo cui, il ricorso per  cassazione  contro  ordinanze  emesse  in  materia  di  sequestro  preventivo  o probatorio  è  ammesso  solo  per  violazione  di  legge,  in  tale  nozione  dovendosi comprendere sia gli ” errores in iudicando ” o ” in procedendo “, sia quei vizi della
motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (nello stesso senso, tra molte, Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Rv. 285608 -01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 – 01). In particolare, questa Corte ha condivisibilmente ritenuto l’impossibilità di ricondurre al concetto di violazione di legge l’illogicità manifesta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, COGNOME, Rv. 269119-01).
2. L’ordinanza impugnata ha rassegnato una motivazione effettiva ed esauriente in ordine al fumus , richiamando il contesto in cui è maturato l’addebito ascritto alla ricorrente e, in particolare, la condanna riportata in primo grado da COGNOME NOME, coniuge di COGNOME NOME, figlia della COGNOME, in ordine al delitto di narcotraffico per aver organizzato e diretto un’associazione operante nel mandamento di Porta Nuova in stretta relazione con l’omonimo sodalizio mafioso. I giudici cautelari hanno evidenziato che la gestione RAGIONE_SOCIALE piazze di spaccio localizzate nell’area sottoposta al controllo del clan mafioso avveniva previa autorizzazione e sotto il controllo di detto sodalizio, che contabilizzava i proventi derivanti dal traffico di stupefacenti unitamente al ricavato dalle estorsioni, destinandoli alle finalità associative e al mantenimento RAGIONE_SOCIALE famiglie degli associati. Hanno, inoltre, esaminato il contenuto di plurime intercettazioni intercorse tra COGNOME NOME, esponente di vertice della famiglia mafiosa di Porta Nuova, che – sebbene in stato di detenzione – continuava ad occuparsi degli affari del clan utilizzando telefoni cellulari introdotti illegalmente all’interno del carcere, la moglie, COGNOME NOME, e la nipote COGNOME NOME, dalle quali risulta che quest’ultima lamentava le inadeguate rimesse in suo favore da parte dei due sodalizi, quello mafioso e quello dedito al traffico di stupefacenti.
In particolare, l’ordinanza impugnata ha rimarcato che gli esiti RAGIONE_SOCIALE conversazioni intercettate dimostrano che la COGNOME riceveva periodicamente denaro di certa provenienza illecita, in quanto frutto dello spaccio di stupefacenti, come dimostrato in particolare dalla conversazione del 30 luglio 2024 nel corso della quale la stessa chiedeva al coindagato COGNOME NOME di rintracciare immediatamente COGNOME NOME riferendogli che ella desiderava avere ‘tutti i soldi’, precisando che il predetto COGNOME aveva omesso di inviarle il danaro promesso la settimana precedente, e chiarendo che il danaro veniva custodito presso l’abitazione della madre, odierna ricorrente, come s’evince dal chiaro tenore RAGIONE_SOCIALE conversazioni del 20 e 21 gennaio 2024 riportate alle pagg 10 e 11 del provvedimento impugnato.
2.1. La difesa sotto l’egida della motivazione mancante o solo apparente censura la lettura del compendio intercettivo effettuata dal Tribunale cautelare, segnalando, peraltro, insussistenti discrasie e svalutazioni dal momento che il rifiuto opposto dalla COGNOME al mantenimento economico riconosciutole dall’associazione mafiosa per l’importo di euro 500 mensili trova giustificazione, secondo la ricostruzione del collegio, nel fatto che ella percepiva già gli introiti di ‘lì sopra’ ovvero degli affari illeciti legati allo spaccio.
2.2.  Né  può  riconoscersi  fondamento  alle  generiche  doglianze  in  punto  di delitto  presupposto,  emergendo  dalle  fonti  scrutinate,  che  il  ‘mantenimento’ rivendicato dalla COGNOME e occultato presso l’abitazione della madre COGNOME aveva innegabile  derivazione  illecita,  trattandosi  di  danaro  proveniente  dal  traffico  di stupefacenti ovvero da altre attività criminose dell’associazione mafiosa.
2.3. L’ordinanza impugnata ha, pertanto, fatto corretta applicazione degli arresti giurisprudenziali secondo cui nel caso di rinvenimento di rilevanti somme di denaro o di preziosi della cui disponibilità non sia fornita adeguata giustificazione, il fumus non può essere desunto dalle sole modalità di occultamento dei beni e dalla mancanza di redditi lecitamente prodotti, in assenza di elementi ulteriori, significativi della certa provenienza dei primi da un delitto presupposto (Sez. 2, n. 28587 del 03/07/2024, COGNOME, Rv. 286727 – 01), che, in quanto essenziale elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice ex art. 648 cod. pen., deve essere individuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali (Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, dep. 2022, Cremonese, Rv. 282629 – 01; Sez. 2, n. 10344 del 13/12/2024, dep. 2025, Bernaschino, Rv. 287719 – 01).
Alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art.  616  cod.  proc.  pen., come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende. Così deciso in Roma il 25 settembre 2025
Il Consigliere estensore                                     Il Presidente
NOME COGNOME                                   NOME COGNOME