Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9318 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9318 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/10/2023
SENTENZA
sul ricorso della RAGIONE_SOCIALE, avverso l’ordinanza in data 16/02/2023 del Tribunale di Siena, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 16 febbraio 2023 il Tribunale del riesame di Siena ha rigettato la richiesta di riesame proposta dalla RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto di sequestro preventivo in data 16 dicembre 2022 del GIP del Tribunale di Siena avente a oggetto la somma di euro 267.804,00 in relazione a violazioni dell’art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000.
La RAGIONE_SOCIALE fallimentare ricorre per cassazione sulla base di tre motivi.
Con il primo deduce la violazione di legge perché il sequestro finalizzato alla confisca non può essere eseguito sui beni appresi al RAGIONE_SOCIALE; con il secondo la violazione di legge perché il sequestro non può avere a oggetto beni acquisiti
Agi
successivamente al reato; con il terzo la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito al periculum in mora.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è nel complesso infondato.
Il primo motivo ha trovato adeguata risposta nell’ordinanza impugnata: l’art. 317 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, cosiddetto Codice della crisi d’impresa, prevede la prevalenza delle misure cautelari reali rispetto alla gestione fallimentare e rinvia al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, cosiddetto Codice antimafia, per la tutela dei terzi, ivi compresi i creditori di buona fede del RAGIONE_SOCIALE che subiscono lo spossessamento. La norma è entrata in vigore il 15 luglio 2022, prima del sequestro preventivo, ma era già applicabile, quanto meno sul piano interpretativo-sistematico prima della sua entrata in vigore (Sez. 3, n. 3575 del 26/11/2021, dep. 2022, Commisso, Rv. 283761-01; Sez. 3, n. 5255 del 03/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284068 – 01). Con sentenza n. 40797 del 22/06/2023, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 285144 – 01, le Sezioni Unite hanno definitivamente chiarito che l’avvio della procedura fallimentare non osta all’adozione o alla permanenza, ove già disposto, del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per reati tributari.
Il collegato secondo motivo relativo all’impossibilità di sequestrare beni sopravvenuti al reato tributario è del pari infondato sulla base del principio di diritto fissato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037-01, secondo cui la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell’autore della condotta, e che rappresenti l’effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l’allegazione o la prova dell’origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione. Peraltro, nel caso in esame, la RAGIONE_SOCIALE non risulta abbia dimostrato la totale estraneità dei beni sequestrati all’attività illecita compiuta dalla società in bonis.
Il terzo motivo pure ha trovato adeguata risposta nell’ordinanza impugnata, che ha correttamente considerato il pericolo di dispersione come insito nella struttura stessa della procedura fallimentare finalizzata a soddisfare i creditori attraverso i riparti.
Il ricorso va, in definitiva, rigettato con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 18 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente