Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 2564 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 2564 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 27/10/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza emessa il 08/03/2023 dal Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 08/03/2023, il Tribunale di Napoli ha confermato il decreto emesso in data 23/11/2022 con il quale il G.i.p. del Tribunale di Napoli aveva disposto – per quanto qui rileva – il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei beni della RAGIONE_SOCIALE costituenti il profitto del reato di cui all’art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000 ascritto al capo 98) della rubrica.
Avverso tale decisione, ha proposto ricorso per cassazione il COGNOME, nella qualità di curatore del fallimento della predetta società, insistendo per l’annullamento dell’ordinanza ovvero, in subordine, per il rinvio della causa in
attesa della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte in ordine alla questione relativa alla possibilità di sequestrare a fine di confisca beni attratti alla massa del fallimento dichiarato prima dell’adozione del provvedimento di sequestro.
Su concorde richiesta delle parti, veniva disposto un rinvio in attesa della predetta decisione.
Con requisitoria ritualmente trasmessa per l’odierna udienza, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO sollecita il rigetto del ricorso, osservando che la questione era stata risolta, dalle Sezioni Unite, in senso contrario a quello auspicato dal ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Come ha ricordato anche il P.G. nella propria requisitoria, le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno recentissimamente affermato che «l’avvio della procedura fallimentare non osta all’adozione o alla permanenza, ove già disposto, del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per reati tributari» (Sez. U, n. 40797 del 22/06/2023, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 285144 – 01).
La questione risolta dal 5upremo Consesso era l’unica ad essere stata prospettata, con l’odierno ricorso, dal curatore della RAGIONE_SOCIALE, il quale aveva appunto sostenuto l’inopponibilità, al fallimento, della misura cautelare reale disposta con riferimento alle somme nella disponibilità della fallita, costituenti il profitto del reato di cui al capo 98) della rubrica.
Conseguentemente, la decisione delle Sezioni Unite non può che comportare il rigetto dell’odierno ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 27 tobre 2023 Il Consigliee;e te ore Il Presidente