Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 26434 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 26434 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal terzo interessato RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore NOME COGNOME nel procedimento a carico di COGNOME NOME, nato ad Ariano Irpino il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nata ad Avellino il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Bari il DATA_NASCITA avverso la ordinanza del 27/10/2023 del Tribunale di Benevento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Benevento ha rigettato l’appello proposto, ex art. 322-bis cod. proc. pen., dal fallimento della RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Benevento del 13 ottobre 2022 che aveva rigettato l’istanza avanzata dalla curatela del predetto fallimento di revoca del sequestro preventivo disposto dal medesimo Giudice per le indagini preliminari con decreto del 14 giugno 2021 ed avente ad oggetto una villa sita in Capri.
Il decreto di sequestro è stato emesso prima del fallimento della RAGIONE_SOCIALE, dichiarato con sentenza depositata in data 29 luglio 2021, e trova causa nella necessità di evitare che sia portato ad ulteriori conseguenze il delitto di bancarotta fraudolenta impropria per effetto di operazioni dolose, descritto al capo di imputazione provvisorio distinto dalla lettera d) del decreto di sequestro e relativo al fallimento di altra società, diversa dalla odierna ricorrente, RAGIONE_SOCIALE, dichiarato in data 31 maggio 2018.
In particolare, l’immobile suddetto era originariamente di proprietà della RAGIONE_SOCIALE, interamente partecipata dalla RAGIONE_SOCIALE
Secondo l’ipotesi accusatoria, la assemblea della RAGIONE_SOCIALE, assumendo di dover ripianare l’abbattimento per perdite dell’intero capitale sociale, deliberava, ai sensi dell’art. 2482-ter cod. civ., l’azzeramento del capitale sociale ed il successivo suo aumento, prevedendo che laddove la RAGIONE_SOCIALE non avesse sottoscritto l’aumento di capitale, la sua sottoscrizione avrebbe potuto essere effettuata anche da soggetti terzi.
La RAGIONE_SOCIALE non sottoscriveva l’aumento di capitale ed al suo posto interveniva la RAGIONE_SOCIALE, che sottoscrivendo integralmente l’aumento di capitale diveniva unica socia della RAGIONE_SOCIALE, mentre la RAGIONE_SOCIALE perdeva la sua partecipazione al capitale della società proprietaria della villa sita nell’Iso di Capri. In seguito, la RAGIONE_SOCIALE incorporava la RAGIONE_SOCIALE
Per effetto di tale complessa operazione, la RAGIONE_SOCIALE perdeva la disponibilità, sia pure indiretta, della villa sita in Capri, che diveniva di proprietà della RAGIONE_SOCIALE, odierna ricorrente.
Nel decreto di sequestro, emesso prima della dichiarazione di fallimento della RAGIONE_SOCIALE, quanto alle esigenze cautelari, si affermava che sussisteva il pericolo che la libera disponibilità della villa in capo a detta società potess aggravare le conseguenze del reato o agevolare la commissione di ulteriori reati.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso il fallimento della RAGIONE_SOCIALE, a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 321, commi 1 e 3, cod. proc. pen., per avere il Tribunale del riesame mantenuto il sequestro senza valutare la permanenza delle esigenze cautelari.
Il ricorrente segnala che il Tribunale del riesame, nel ritenere privo di
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rilevanza l’intervenuto fallimento della RAGIONE_SOCIALE, ha richiamato una pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione secondo la quale l’intervenuto fallimento del soggetto cui appartenga il bene sequestrato non osta al mantenimento del vincolo dovendo il giudice effettuare un bilanciamento tra le motivazioni della cautela e quelle della tutela delle legittime ragioni dei creditor del fallito, anche attraverso la considerazione dello svolgimento in concreto della procedura concorsuale (Sez. U., n. 29951 del 24/05/2004, COGNOME, Rv. 228165).
Sostiene il ricorrente che il riferimento a tale decisione è incongruo, poiché riguarda quei casi in cui il sequestro sia funzionale alla confisca facoltativa e nella procedura fallimentare si inseriscano vicende per effetto delle quali il fallito che a seguito del fallimento viene spossessato dei suoi beni, potrebbe riacquistare la disponibilità dei beni caduti nel fallimento.
Aggiunge il ricorrente che il Tribunale ha pure affermato che attraverso la complessa operazione sopra descritta i creditori della RAGIONE_SOCIALE sono stati privati della possibilità di aggredire la quota di partecipazione al capitale dell RAGIONE_SOCIALE e quindi indirettamente la villa sita nell’isola di Capri e che laddov il sequestro fosse revocato, l’immobile verrebbe acquisito dal fallimento della RAGIONE_SOCIALE
La valutazione di bilanciamento va operata non tra gli interessi dei creditori delle due procedure fallimentari, ma tra l’interesse del fallimento nel cui patrimonio si trova il bene oggetto di sequestro e quello che verrebbe soddisfatto attraverso la confisca facoltativa oppure quello di impedire l’aggravamento o il protrarsi delle conseguenze del reato o l’agevolazione di nuovi reati, qualora la RAGIONE_SOCIALE ritornasse in bonis e riacquistasse la disponibilità dell’immobile.
Segnala il ricorrente che la stessa pronuncia delle Sezioni Unite citata dal Tribunale del riesame afferma che l’efficacia prevalente di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca facoltativa rispetto alla procedura concorsuale permane fino a quando la misura cautelare svolga una funzione di prevenzione speciale rilevante erga omnes, ma è destinata a venire meno qualora il carattere preventivo finisca per coincidere con il fine di impedire la dispersione delle garanzie patrimoniali, alla cui tutela è invece preordinato il sequestro conservativo, che non potrebbe comunque essere disposto, ostandovi il divieto di cui all’art. 51 r.d. n. 267 del 1942.
Il fallimento ricorrente aggiunge che in ogni caso il bene immobile è divenuto di proprietà della RAGIONE_SOCIALE per effetto dell’incorporazione della RAGIONE_SOCIALE avvenuta nell’aprile del 2008, ossia tre anni prima del sequestro, cosicché la liquidazione dell’immobile sarebbe doverosa al fine di soddisfare i creditori.
Il sequestro non può divenire uno strumento per disporre surrettiziamente la revoca del trasferimento del bene immobile, risultato che potrebbe essere conseguito solo proponendo un’azione giudiziaria innanzi al giudice civile.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 321, comma 3, cod. proc. pen. per non avere il Tribunale del riesame revocato il sequestro pur essendo venute meno le esigenze di cui al comma 1 del medesimo articolo.
Sostiene che sarebbe applicabile l’art. 318, comma 2, del Codice sulla crisi di impresa e dell’insolvenza, nonostante il sequestro ed il fallimento siano intervenuti prima della entrata in vigore di detto codice, poiché dovrebbe farsi riferimento alla data in cui era stata proposta l’istanza di revoca del sequestro.
A tal fine, invoca altre decisioni di questa Corte di cassazione (Sez. 3, n. 3575 del 26/11/2021, dep. 2022, Commisso, Rv. 283761; Sez. 3, n. 3716 del 26/11/2021, dep. 2022, RAGIONE_SOCIALE, non massimata), che hanno affermato che «la differita entrata in vigore di una legge agli effetti per cui ess è emanata non esclude che una norma definitoria contenuta nella stessa legge, venuta ad esistenza e a conoscenza con la sua promulgazione e pubblicazione, possa essere utilizzata ai fini dell’interpretazione di una norma, di immediata applicazione, contenuta in altra legge» e che «la categoria delle norme definitorie è non solo riservata a quelle che costituiscono esplicazione di un termine utilizzato in altre disposizioni ma anche a quelle che assolvono il compito di dettare principi generali o definire la funzione di un determinato istituto concorrendo perciò alla individuazione del contenuto di altri precetti che presuppongono il concetto o il principio da esse definito».
Le sentenze sopra citate hanno pure affermato che, nei rapporti tra le procedure concorsuali e le misure cautelari reali possono prevalere queste ultime nel caso in cui il sequestro preventivo sia finalizzato alla confisca, mentre viene, di regola, esclusa la prevalenza del sequestro preventivo penale impeditivo e del sequestro conservativo.
In ogni caso, ai sensi dell’art. 323, comma 3, cod. proc. pen., il sequestro deve essere revocato quando risultino mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità di cui al comma 1 della medesima disposizione, che nel caso di specie, denuncia il ricorrente, non hanno costituito oggetto di valutazione, non avendo il Tribunale del riesame considerato che la RAGIONE_SOCIALE è stata dichiarata fallita ed avendo fatto riferimento alle ragioni credito del fallimento della RAGIONE_SOCIALE
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Il Tribunale del riesame ha rigettato l’appello richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo il quale il sequestro preventivo cd. impeditivo, previsto dall’art. 321 comma 1 cod. proc. pen., di beni appartenenti ad un’impresa dichiarata fallita è legittimo, a condizione che il giudice, nel discrezionale giudizio sulla pericolosità della res, operi una valutazione di bilanciamento del motivo di cautela e delle ragioni attinenti alla tutela de legittimi interessi dei creditori, anche attraverso la considerazione dello svolgimento in concreto della procedura concorsuale (Sez. U., n. 29951 del 24/05/2004, COGNOME, Rv. 228165).
Nel caso di specie il Tribunale del riesame è pervenuto alla conclusione che l’intervenuto fallimento della RAGIONE_SOCIALE, società incorporante la RAGIONE_SOCIALE nella quale la RAGIONE_SOCIALE possedeva una partecipazione sociale la cui perdita costituisce il punto di arrivo e lo scopo della condotta delittuosa di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, non è idonea a determinare il venir meno delle esigenze cautelari, osservando che il valore della partecipazione sociale andata perduta era collegato al valore del patrimonio della RAGIONE_SOCIALE, costituito in gran parte da una villa sita a Capri; la revoca sequestro preventivo, con conseguente riacquisto da parte del fallimento della RAGIONE_SOCIALE della disponibilità dell’immobile sito a Capri, divenuto di propriet diretta della RAGIONE_SOCIALE in conseguenza della incorporazione della RAGIONE_SOCIALE, e della facoltà di liquidare il bene per soddisfare i propri creditori, avrebbe comportato una definitiva dismissione del valore della partecipazione sociale andata perduta, che era strettamente collegato al valore dell’immobile di proprietà della RAGIONE_SOCIALE
Il sequestro preventivo era appunto finalizzato ad evitare un aggravamento del danno derivante dal reato di bancarotta fraudolenta impropria per effetto di operazioni dolose attraverso la successiva alienazione dell’immobile e la dispersione del corrispondente suo valore, che sarebbe stato impiegato per soddisfare i creditori della RAGIONE_SOCIALE e non quelli della RAGIONE_SOCIALE, ai d della quale era stato commesso il delitto di bancarotta.
Il Tribunale ha anche escluso che la liquidazione dell’immobile in seno alla procedura fallimentare della RAGIONE_SOCIALE sia in grado di evitare l’aggravamento del danno patito da RAGIONE_SOCIALE e, peraltro, tale conclusione trova conforto nello stesso ricorso della RAGIONE_SOCIALE, laddove si afferma che la RAGIONE_SOCIALE aveva presentato istanza di ammissione al passivo della RAGIONE_SOCIALE e che la stessa è stata rigettata.
La revoca del sequestro determinerebbe un vantaggio per i creditori ammessi al passivo del fallimento della RAGIONE_SOCIALE in danno dei creditori concorsuali della RAGIONE_SOCIALE
La motivazione fornita dal Tribunale del riesame è conforme al principio di diritto affermato dalla sentenza delle Sezioni Unite sopra richiamata, cosicché non può sostenersi che sussista violazione di legge e sotto tale profilo il motivo risulta manifestamente infondato.
Laddove, invece, il fallimento ricorrente sostiene che il Tribunale del riesame avrebbe dovuto giungere ad opposta conclusione ritenendo cessate le esigenze cautelari in conseguenza della dichiarazione di fallimento, la censura attiene semmai alla motivazione della ordinanza impugnata, essendo finalizzata a contestare le ragioni indicate nel provvedimento per le quali il periculum in mora è stato ritenuto ancora sussistente nonostante il fallimento della società favorita dalla distrazione, e non è consentita poiché in relazione ai provvedimenti cautelari di natura reale il ricorso è ammesso solo per violazione di legge.
2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Le Sezioni Unite (vedi Sez. U., n. 40797 del 22/06/2023, fallimento RAGIONE_SOCIALE, Rv. 285144) hanno recentemente affermato che «è opinabile ricorrere alla nuova disciplina per inferirne criteri interpretativi co riferimento alle vicende insorte in precedenza» e che deve ritenersi che «sino a quando una norma non entri in vigore ne è precluso ogni effetto, anche solo interpretativo, dell’assetto previgente», operando il principio posto dall’art. 11 preleggi secondo cui (Sez. U. civ., n. 2061 del 28/01/2021, Rv. 660307-01) ove non sia il legislatore stesso a disporre in via retroattiva, un tale potere non è esercitabile dal giudice, neppure in via analogica.
Ne deriva l’inapplicabilità, anche a fini esclusivamente interpretativi, dell’art. 318, comma 2, del Codice sulla crisi di impresa e dell’insolvenza.
Laddove, poi, il ricorrente ribadisce che le esigenze cautelari sarebbero venute meno, vengono sollevate censure di merito inammissibili in questa sede di legittimità.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21/03/2024.