Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40092 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 40092 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino nei confronti di: COGNOME NOME nato ad Atripalda il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato ad Avellino il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/06/2025 del Tribunale del Riesame di Avellino udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha chiesto l ‘accoglimento del ricorso; letta la memoria di NOME COGNOME e NOME COGNOME, i quali hanno concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ ordinanza impugnata il Tribunale del Riesame di Avellino ha accolto l’istanza di riesame presentata da NOME COGNOME e disposto la restituzione alla stessa dei beni oggetto del decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, avente ad oggetto la società ‘RAGIONE_SOCIALE‘ della quale la predetta è amministratore.
Per quel che rileva in questa sede, secondo il capo a) della prospettazione accusatoria provvisoria, NOME COGNOME e NOME COGNOME
avrebbero concorso nel delitto di cui all’art. 322, comma 1, lett. a) , del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (c.d. Codice dell’impresa e dell’insolvenza, d’ora in avanti anche c.c.i.i.), in quanto:
NOME COGNOME, nella sua veste di socio accomandatario della società ‘RAGIONE_SOCIALE‘ , in stato di liquidazione giudiziale giusta sentenza del Tribunale di Avellino n. 20 del 7 maggio 2024, e COGNOME NOME, sorella di NOME, quale amministratore legale della RAGIONE_SOCIALE, avrebbero distratto l’intero complesso aziendale (inteso quale insieme degli elementi costitutivi della sua capacità produttiva, come la sede operativa, l’avviamento, le attrezzature, i rapporti di lavoro, la clientela etc.) della società nei confronti della quale era stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale, effettuando una operazione di ‘cessione di fatto’, in quanto priva di formalità, in favore della RAGIONE_SOCIALE, così privando la procedura di liquidazione giudiziale di cespiti attivi.
La decisione censurata si è fondata , nell’accogliere il ricorso di NOME COGNOME, nell’indicata qualità, sulle previsioni espresse da ll’art. 318 del d.lgs. n. 14 del 2019, ponendo in rilievo che, in particolare, il secondo comma di tale norma sancisce, in conformità ai criteri direttivi della legge 19 ottobre 2017, n. 155, la prevalenza della procedura concorsuale liquidatoria nell’interesse del ceto creditorio rispetto al sequestro preventivo/impeditivo , al punto da stabilire che, se viene dichiarata la liquidazione giudiziale ‘sulle medesime cose’ , su richiesta del curatore, queste devono essere restituite allo stesso dal giudice penale. La pronuncia del Tribunale del Riesame ha inoltre rammentato che il comma 1 del predetto art. 318 stabilisce il divieto di sequestro preventivo non finalizzato a confisca sui beni della procedura di liquidazione giudiziale già avviata.
Avverso la richiamata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e e) cod. proc. pen., erronea applicazione di norma giuridica della quale si deve tenere conto nell’applicazione della norma penale in relazione all’art. 318 c.c.i. i. nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione, per evidente contrasto tra motivazione e dispositivo.
In particolare, il ricorrente evidenzia che l’errore nel quale è incorso il Tribunale del Riesame si sostanzia nel non aver coordinato l’art. 318 con la disposizione di cui all’art . 142 dello stesso c.c.i.i., che correla la prevalenza della procedura concorsuale liquidatoria sul sequestro preventivo/impeditivo
alla circostanza che il sequestro ricada sui beni oggetto della procedura di liquidazione giudiziale.
Sottolinea, al riguardo, che, in realtà, l’oggetto del sequestro è costituito dalla società RAGIONE_SOCIALE in favore della quale, prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale, era stata effettuata, senza un atto formale, la cessione dell’azienda già gestita dalla società oggetto di liquidazione giudiziale. Azienda che, peraltro, come attestato dal verbale di inventario del curatore, non faceva parte del compendio dei beni appresi alla procedura.
Soggiunge, infine, che l’errore decisivo nel quale è incorso il provvedimento impugnato, che configura anche un evidente il contrasto tra la parte motiva e quella dispositiva dello stesso, è palesato dalla puntualizzazione, seguita alla richiesta di chiarimento formulata da esso ricorrente al Tribunale del Riesame sul soggetto in favore del quale disporre la restituzione dei beni individuato, non già nel curatore della società sottoposta a liquidazione giudiziale, bensì nell’indagata NOME COGNOME, amministratore della RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
Occorre premettere che l’art. 318 c.c.i.i. stabilisce che:
«1. In pendenza della procedura di liquidazione giudiziale non può essere disposto sequestro preventivo ai sensi dell’articolo 321, comma 1, del codice di procedura penale sulle cose di cui all’articolo 142, sempre che la loro fabbricazione, uso, porto, detenzione e alienazione non costituisca reato e salvo che la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione e l’alienazione possano essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa .
Quando, disposto sequestro preventivo ai sensi dell’articolo 321, comma 1, del codice di procedura penale, è dichiarata l’apertura di liquidazione giudiziale sulle medesime cose, il giudice, a richiesta del curatore, revoca il decreto di sequestro e dispone la restituzione delle cose in suo favore .
Nel caso di cui al comma 2, il curatore comunica all’autorità giudiziaria che aveva disposto o richiesto il sequestro, la dichiarazione dello stato di insolvenza e di apertura della procedura della liquidazione giudiziale, il provvedimento di revoca o chiusura della liquidazione giudiziale, nonché l’elenco delle cose non liquidate e già sottoposte a sequestro. Il curatore
provvede alla cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni decorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al primo periodo .
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando sono sottoposte a sequestro preventivo le cose indicate all’articolo 146 e le cose non suscettibili di liquidazione, per disposizione di legge o per decisione degli organi della procedura ».
In termini generali dalla disposizione si ritrae che la prevalenza della procedura concorsuale liquidatoria, a tutela dei creditori, sancita da questa norma, rispetto al sequestro preventivo penale, opera rispetto ai soli beni che sono oggetto di tale procedura, per come dunque individuati dall’art. 142 c.c.i.i.
Tali beni sono dunque quelli: a) nella disponibilità del debitore alla data di apertura della liquidazione giudiziale; b) che pervengono al debitore durante la procedura, dedotte le passività incontrate per l’acquisto e la conservazione dei beni medesimi.
Inoltre, come stabilito in modo innovativo, in una prospettiva di economia processuale, dal terzo comma della predetta disposizione normativa: « Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunziare ad acquisire i beni del debitore, compresi quelli che gli pervengono durante la procedura, qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi» .
D’altra parte, l’ art. 318 c.c.i.i. puntualizza che i principi dettati dai primi due commi in punto di prevalenza della liquidazione concorsuale sul sequestro preventivo penale non operano per i beni di cui all’art. 146 del medesimo codice, ossia, essenzialmente, i beni personali del debitore, perché non ricompresi nella procedura.
In sostanza, la prevalenza opera per i soli beni rientranti astrattamente nel novero di quelli volti a soddisfare i creditori nella liquidazione giudiziale perché non di carattere personale o rispetto ai quali il curatore, autorizzato dal comitato dei creditori, ne ritenga antieconomica l’acquisizione.
Il che si salda con la previsione del medesimo art. 318 c.c.i.i. che attribuisce al solo curatore la scelta di richiedere la restituzione dei beni del debitore oggetto del sequestro risposto in sede penale.
Pertanto, in astratto il Tribunale del Riesame ha correttamente inteso la portata dell’art. 318 c.c.i. i., applicandolo, tuttavia, erroneamente, in una fattispecie non sussumibile nell’alveo di tale disposizione.
3.1. Sotto un primo aspetto, infatti, il provvedimento impugnato non ha tenuto conto che il predetto art. 318 c.c.i.i. riguarda i soli beni che, a tenore dell’art. 142 del medesimo codice, sono già nella disponibilità del debitore al momento dell’apertura della liquidazione giudiziale o sono acquisiti successivamente alla stessa.
E non anche quelli che potrebbero, come nel caso in esame, essere successivamente (ri)acquisiti perché sottratti all’impresa nell’ambito di una cessazione predatoria anteriore all’apertura della liquidazione giudiziale, al punto che il curatore non li ha ricompresi nell’attivo della stessa.
3.2. Inoltre, va rimarcato che il vizio principale e dirimente nel quale è incorsa la decisione censurata è stato quello di disporre la restituzione dei beni in favore della legale rappresentante della cessionaria RAGIONE_SOCIALE, neppure legittimata a presentare l’istanza di restituzione di cui all’art. 318 c.c.i.i. , riservata espressamente dalla norma al curatore della procedura di liquidazione giudiziale.
E in ciò, del resto, il provvedimento impugnato ha contraddetto le stesse argomentazioni con le quali ha accolto il ricorso facenti invece riferimento alla prevalenza della procedura concorsuale liquidatoria nell’interesse del ceto dei creditori, interesse rappresentato dal curatore.
4. Devono dunque essere affermati i seguenti principi di diritto:
In tema di effetti della liquidazione giudiziale sul sequestro preventivo disposto dal giudice penale, l’art. 318, secondo comma, c.c.i.i. , nella parte in cui prevede che, il giudice, a richiesta del curatore, revoca il decreto di sequestro e dispone la restituzione delle cose in suo favore, deve essere letto congiuntamente all’art. 142 dello stesso codice, con la conseguenza che può essere chiesta la restituzione dei soli beni nella disponibilità del debitore alla data di apertura della liquidazione giudiziale e di quelli che a questi sono già pervenuti durante la procedura, anche per effetto dell’esercizio delle azioni civili recuperatorie promosse dal curatore;
L’istanza al giudice penale che ha disposto il sequestro volta alla restituzione dei beni del debitore ricompresi nella liquidazione giudiziale può essere proposta esclusivamente dal curatore della predetta procedura, cui è demandata la valutazione dell’interesse del ceto creditorio, anche in ordine all’antieconomicità dell’acquisizione dei beni stessi a tenore dell’art. 142 , comma 3, c.c.i.i.
Il provvedimento impugnato deve quindi essere annullato, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Avellino.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Avellino.
Così è deciso, 17/10/2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME