Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 26625 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 26625 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/06/2025
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 992/2025
COGNOME
CC – 25/06/2025
NOME
Relatore –
R.G.N. 11614/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
Cortina NOME nata a RIPI il 20/03/1968
avverso l’ordinanza del 11/02/2025 del TRIB. LIBERTA’ di Lecce Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che conclude per l’inammissibilita’ udito il difensore avv. COGNOME insiste per l’accoglimento del ricorso.
Con ordinanza dellÕ11 febbraio 2025 il Tribunale di Lecce ha dichiarato inammissibile lÕappello proposto da NOME COGNOME avverso lÕordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale di Lecce aveva dichiarato inammissibile e, in ogni caso, rigettato, lÕistanza di dissequestro e restituzione del quantitativo di oro oggetto del contratto ÒConto TesoroÓ, a suo tempo stipulato dalla ricorrente con la RAGIONE_SOCIALE, ovvero del suo controvalore in danaro: istanza che la richiedente aveva proposto, quale terzo interessata, con riferimento al sequestro preventivo disposto nei confronti (tra gli altri) della predetta societˆ, nellÕambito di un complesso procedimento per reati tributari e altro (ossia il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce del 19 ottobre 2022).
Ricorre per cassazione la richiedente, a mezzo del proprio difensore, deducendo inosservanza ovvero erronea applicazione della legge e vizio di motivazione, anche in relazione alla mancata considerazione dei motivi di appello proposti.
Nel ricostruire la vicenda, si rappresenta che la ricorrente aveva depositato presso la societˆ RAGIONE_SOCIALE dei metalli preziosi del tipo oro sotto forma di ÒConto TesoroÓ, e che il contratto di adesione a tale proposta di investimento era valido ed efficace, come espressamente asserito dal Giudice per le indagini preliminari con il provvedimento di rigetto dellÕistanza di dissequestro: in quella sede, infatti, era stato tra lÕaltro precisato che Òle varie opzioni contemplate dal contratto potranno essere azionate nelle forme e nelle tempistiche previste dal contratto stesso, fermo restando che, in caso di richiesta di ritiro del metallo o di sua cessione a RAGIONE_SOCIALE, sarˆ necessaria lÕautorizzazione del giudice delegatoÓ.
Si deduce altres’ lÕinsussistenza di dubbi sul diritto di proprietˆ dei preziosi in capo all’istante, alla luce della documentazione in atti e dellÕassenza di qualsiasi collegamento con le societˆ al centro delle indagini: peraltro, per effetto del provvedimento ablativo, la ricorrente e gli altri soggetti interessati si erano visti privare della disponibilitˆ di beni di loro esclusiva proprietˆ.
La ricorrente si diffonde poi sullÕevoluzione normativa e giurisprudenziale in tema di diritti dei terzi in buona fede, con particolare riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 52 segg. del d.lgs. n. 159 del 2011 (applicabili alla fattispecie in esame ai sensi dellÕart. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.), e alla possibilitˆ di ottenere il riconoscimento del credito ai sensi dellÕart. 58 dello stesso d.lgs.
Si lamenta altres’ la mancata considerazione della consulenza tecnica di parte in ordine alla possibilitˆ di poter soddisfare i crediti vantati dallo Stato con gli immobili nella disponibilitˆ del proposto.
Dopo essersi a lungo soffermato sulla assoluta buona fede del ricorrente, si richiamano le ulteriori affermazioni del Giudice per le indagini preliminari secondo cui, da un lato, ÒlÕoro acquistato tramite il prodotto ÔConto TesoroÕ non dovrebbe farsi rientrare tra i metalli sottoposti a sequestroÓ, trattandosi di beni appartenenti a terzi; dÕaltro lato, secondo il medesimo giudice, Òla confusione contabile e materiale tra lÕoro e quello normalmente utilizzato da EGM per la sua attivitˆÓ aveva determinato il suo confluire tra i beni strumentali all’attivitˆ dell’impresa in sequestro. Al riguardo, il ricorrente evidenzia che tale Òconfusione contabileÓ non era in alcun modo addebitabile a colpa o negligenza di COGNOME e degli altri terzi interessati, che erano quindi titolari dellÕoro in sequestro e legittimati a chiederne la restituzione.
Si censurano poi le ulteriori affermazioni del Tribunale, secondo cui il ricorrente Ð dopo la vendita dellÕoro e il versamento del controvalore presso il F.U.G., ad opera dellÕamministrazione giudiziario della E.G.M., previa autorizzazione del Giudice per le indagini preliminari – sarebbe titolare, quale terza interessata, solo di una posizione creditoria da far valere in sede di verifica degli altri crediti, da compiersi allÕudienza di cui allÕart. 57 d.lgs. n. 159 del 2011. Si osserva, al riguardo, che ai
terzi deve darsi la possibilitˆ di ricevere la somma pari al controvalore dellÕoro oggetto dellÕinvestimento, dato che nessuna responsabilitˆ poteva essere loro addebitata per la vendita dei preziosi in pendenza di sequestro non ancora divenuto confisca.
Sempre al fine di contrastare la valutazione di inammissibilitˆ formulata dal Tribunale, si evidenzia che il ricorrente aveva effettivamente richiesto il controvalore in danaro, e che lo stesso Giudice per le indagini preliminari aveva sottolineato la perdurante validitˆ ed efficacia dei contratti di adesione al prodotto ÒConto TesoroÓ. In tale prospettiva, si deduce anche lÕinconferenza dellÕulteriore rilievo del Tribunale secondo cui Òdurante la ricognizione delle rimanenze di magazzino, sia durante l’operazione di sequestro con l’ausilio della P.G. e alla presenza dell’amministratore pro tempore, sia nelle successive operazioni di ricognizione del magazzino non veniva riscontrato oro/metallo prezioso specificamente identificato o depositato in un apposito caveau e destinato al prodotto ÒConto TesoroÓ e, dunque, ai singoli sottoscrittori, viceversa previsto nelle condizioni generali di contratto al punto 3.3Ó.
Con memoria 19 giugno 2025, il difensore ha replicato alle conclusioni depositate dal Procuratore Generale, ed ha ribadito la fondatezza del ricorso, sottolineando la perdurante efficacia del contratto, lÕesistenza di altri beni della RAGIONE_SOCIALE e la propria buona fede.
1. Il ricorso è inammissibile.
Deve in primo luogo osservarsi che il Tribunale di Lecce ha posto in evidenza, in via preliminare (pag. 1), che il Giudice per le indagini preliminari, con lÕordinanza del 9 dicembre 2024, aveva dichiarato inammissibile lÕistanza di dissequestro, ritenuta meramente ripropositiva di questioni giˆ esaminate e disattese in occasione del precedente provvedimento di rigetto di unÕanaloga istanza, emesso in data 24 novembre 2023, rispetto alla quale non erano stati dedotti ulteriori elementi di novitˆ ovvero non previamente conosciuti.
Gli effetti preclusivi derivanti dalla decisione del 2023, evidenziati dal primo giudice e testualmente richiamati dal Tribunale di Lecce nel provvedimento oggetto del ricorso per cassazione, non sono stati in alcun modo contestati con lÕatto di appello (nŽ, tantomeno, nella sede odierna), con la conseguente originaria inammissibilitˆ dellÕappello proposto nellÕinteresse dellÕodierno ricorrente (si veda, sul punto, tra le altre, Sez. 6, n. 1919 del 10/12/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287512 Ð 01, la quale Ð in una fattispecie di impugnazione meramente ripropositiva della originaria istanza de libertate Ð ha chiarito che Çl’appello cautelare di cui all’art.
310 cod. proc. pen. ha la fisionomia strutturale e strumentale degli ordinari mezzi di impugnazione, sicchŽ deve individuare i punti della decisione oggetto di censura ed enunciare i motivi di fatto e di diritto che si sottopongono al giudice del gravame in termini specifici, o almeno con una specificitˆ proporzionale a quella delle argomentazioni che sorreggono il provvedimento impugnatoÈ; in senso conforme, cfr., ad es., Sez. 5, n. 9432 del 12/01/2017, COGNOME, Rv. 269098 Ð 01; si tratta, poi, di un principio pacificamente applicabile allÕappello cautelare reale, in questo senso, cfr. ad es. Sez. 2, n. 46575 del 11/11/2022, RAGIONE_SOCIALE).
3. Il Tribunale di Lecce ha fondato la declaratoria di inammissibilitˆ dellÕappello proposto dal ricorrente anche sulla necessitˆ di fare applicazione dellÕinsegnamento giurisprudenziale secondo cui ÒlÕinteresse ad impugnare deve essere concreto ed attuale, cosicchŽ alla richiesta di eliminazione o riforma della decisione gravata deve conseguire un risultato vantaggioso (Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, COGNOME, Rv. 275953), che deve corrispondere allo schema tipizzato dallÕordinamento con lÕimpugnazione. Il gravame deve essere funzionale ad un risultato immediatamente produttivo di effetti nella sfera giuridica dellÕimpugnanteÓ (cfr. pag. 2 del provvedimento impugnato).
A sostegno della inammissibilitˆ dellÕappello, il Tribunale ha attribuito un dirimente rilievo alla impossibilitˆ, per il ricorrente, di ottenere il dissequestro dellÕoro di cui al contratto ÒConto TesoroÓ a suo tempo stipulato, in primo luogo perchŽ lÕamministratore giudiziario della RAGIONE_SOCIALE (nel frattempo nominato a seguito del sequestro delle quote societarie) aveva chiesto ed ottenuto Ð come emerso dalla documentazione prodotta in udienza camerale dal Pubblico ministero -lÕautorizzazione del Giudice per le indagini preliminari a vendere lÕoro in sequestro, e a versare il ricavato presso il F.U.G.
In secondo luogo, il Tribunale ha richiamato le ulteriori indicazioni fornite dal predetto amministratore giudiziario in ordine al mancato reperimento Ð nelle operazioni di ricognizione delle rimanenze di magazzino, e nella successiva fase di esecuzione del sequestro Ð di oro Òspecificamente identificato o depositato in apposito caveau e destinato al prodotto ÔConto TesoroÕ, e, dunque, ai singoli sottoscrittori, come viceversa previsto nelle condizioni generali di contratto al punto 3.3Ó (cfr. pag. 2 dellÕordinanza impugnata).
In tale situazione, il Tribunale ha ritenuto che ÒlÕappellante, in quanto terzo di buona fede, ha dunque solo un diritto di credito, che potrˆ far valere innanzi al giudice che ha emesso il decreto di sequestro, ai sensi degli artt. 52 e ss. d.lgs. 16’59/2011, richiamato dallÕart. 104-bis disp. att. c.p.p., come la stessa difesa ha evidenziato in sede di istanza di dissequestro. Il giudice delegato dovrˆ quindi provvedere alla verifica di tutti i crediti vantati nei confronti della societˆ EGM,
previa fissazione dellÕudienza ai sensi dellÕart. 57 del d.lgs. 159/2011Ó (cfr. pag. 2, cit.).
Anche tale passaggio motivazionale è rimasto privo di adeguata confutazione da parte della difesa ricorrente, che si è a lungo soffermata nellÕodierno ricorso – in termini sostanzialmente sovrapponibili a quelli prospettati nellÕistanza rigettata, nellÕappello e anche nelle note conclusive – sulle disposizioni del d.lgs. n. 159 del 2011 e sulla tutela assicurata ai terzi estranei al reato da quelle disposizioni: osservando tra lÕaltro che Òil creditore potrˆ avanzare allÕAutoritˆ Giudiziaria domanda di riconoscimento del proprio credito ai sensi del successivo art. 58 del Codice Antimafia; a seguito del quale si instaurerˆ un procedimento volto ad identificare quali siano i terzi creditori che concorrono alla formazione dello stato passivo ed al successivo piano di ripartoÓ (cfr. lÕottava pagina del ricorso, privo di numerazione).
Coglie allora nel segno il rilievo del Tribunale secondo cui è stato lo stesso ricorrente ad aver ritenuto pacifica, sin dalla proposizione dellÕistanza, lÕapplicabilitˆ delle disposizioni del c.d. codice antimafia alla odierna fattispecie, e ad aver preso in esplicita considerazione il meccanismo di tutela ivi approntato con gli artt. 57 segg. (domanda di ammissione del creditore, fissazione dellÕudienza di verifica, composizione dello stato passivo, ecc.).
Peraltro, il ricorrente non ha in alcun modo chiarito le ragioni per cui il ricorrente dovrebbe ritenersi esentato da tale procedimento di verifica ÒconcorsualeÓ, essendosi limitato a insistere lungamente sulla propria buona fede: senza peraltro considerare non solo che tale condizione era stata esplicitamente riconosciuta dal Tribunale di Lecce (cfr. supra, ¤ 3.1), ma che proprio la buona fede costituisce un indefettibile presupposto perchŽ la verifica del credito vantato dal terzo, ai sensi degli artt. 52 segg., abbia un esito positivo.
é peraltro utile evidenziare che alle medesime conclusioni di inammissibilitˆ dellÕappello si perviene anche nellÕipotesi in cui si intenda seguire lÕitinerario ricostruttivo tracciato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, nel provvedimento di rigetto dellÕistanza di dissequestro emesso in data 9 dicembre 2024.
In quella sede, era stato testualmente richiamato il contenuto della giˆ citata ordinanza in data 24 novembre 2023, nella quale, da un lato, il giudice aveva precisato che il prodotto ÒConto TesoroÓ, acquistato dal ricorrente prima del sequestro del 100% delle quote della EGM s.p.a., era destinato agli investitori ed era offerto da una societˆ regolarmente iscritta nellÕapposito registro della Banca dÕItalia; il relativo contratto Òprevedeva la vendita di oro da RAGIONE_SOCIALE ai privati che ne facevano richiesta e il metallo acquistato dagli investitori doveva restare in
deposito presso la RAGIONE_SOCIALE; alle scadenze previste dal contratto il cliente aveva facoltˆ di: 1) lasciare in custodia lÕoro presso RAGIONE_SOCIALE; 2) ritirare il metallo acquistato previa una fusione e conversione in lingotti; 3) cederlo alla stessa RAGIONE_SOCIALE ed incassare il corrispettivo al Fixing (prezzo dellÕoro) della data di richiestaÓ (cfr. pag. 1 dellÕordinanza del 9 dicembre 2024).
DÕaltro lato, avuto riguardo alla prosecuzione dellÕattivitˆ della EGM (per la quale lÕamministratore giudiziario aveva chiesto di essere autorizzato, in ragione della discreta situazione societaria), il giudice aveva ulteriormente osservato che poteva Òpertanto ritenersi valido ed efficace il contratto sottoscritto da RAGIONE_SOCIALE con RAGIONE_SOCIALE per lÕadesione al prodotto Conto Tesoro, per cui le varie opzioni contemplate dal contratto potranno essere azionate nelle forme e nella tempistica prodotte dal contratto stesso, fermo restando che, in caso di richiesta di ritiro del metallo o di una sua cessione a EGM, sarˆ necessaria lÕautorizzazione del giudice delegato prima di dare esecuzione alla richiesta, dovendosi qualificare tali atti come di straordinaria amministrazione che possono compromettere la gestione dellÕazienda in sequestroÓ (cfr. pag. 2 del decreto del 9 dicembre 2024).
Nella parte conclusiva del ricorso e nella memoria di replica sono stati richiamati tali passaggi argomentativi, censurando la prospettazione del Tribunale di Lecce nella parte in cui aveva ritenuto che il ricorrente fosse ormai titolare di un mero diritto di credito: precisando, in tale diversa prospettiva ÒcontrattualeÓ, di aver fatto anche richiesta del controvalore in danaro.
Deve peraltro osservarsi Ð e il rilievo assume valenza dirimente Ð che le facoltˆ derivanti dal contratto stipulato dal ricorrente con la EGM potranno eventualmente essere esercitate nei confronti dellÕamministratore giudiziario, ove questi decida di subentrare ai sensi e per gli effetti di cui allÕart. 56 d.lgs. n. 159 del 2011: essendo il predetto amministratore, come giˆ chiarito nel provvedimento di rigetto dellÕistanza di dissequestro, lÕunico soggetto legittimato a prendere in considerazione le richieste formulate in tale ambito, e ad assumere le conseguenziali determinazioni (previa autorizzazione del giudice, ove necessaria). In buona sostanza, anche ponendosi nella prospettiva prettamente ÒcontrattualeÓ delineata dal Giudice per le indagini preliminari, deve escludersi che dallÕincidente cautelare reale proposto dal ricorrente possa derivare Òun risultato immediatamente produttivo di effetti nella sfera giuridica dellÕimpugnanteÓ (cfr. supra, ¤ 3).
Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilitˆ del ricorso, e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos’ è deciso, 25/06/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME