Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 22525 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 22525 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/05/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti nell’interesse di
COGNOME NOMECOGNOME nato a Vibo Valentia il 05/12/1972
COGNOME NOME nata a Laureana di Borrello il 19/03/1973
avverso l’ordinanza del 22/10/2024 del Tribunale di Vibo Valentia
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha c chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Vibo Valentia, in funzione di giudice del riesame, ha ri gli appelli proposti da NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso le ordinanz Tribunale dibattimentale di Vibo Valentia in data 22 aprile e 23 luglio 2024 avevano a loro volta rigettato le istanze di revoca del sequestro della ditt Auto di COGNOME NOME, disposto in relazione al reato di cui agli artt. 512-b bis.1 cod. pen.
Avverso tale ordinanza hanno proposto separatamente ricorso per cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME formulando i motivi di censura seguito sinteticamente esposti, nei termini di cui all’art. 173 disp. att. pen.
3. Ricorso di NOME COGNOME
3.1. Motivazione meramente apparente, ricompresa in poche righe di natur schiettamente tautologica, in tema di mancato dissequestro.
3.2. Violazione dell’art. 321, comma 3, cod. proc. pen., in dife strumentalità tra il reato contestato e il patrimonio aziendale e di esplicit un concreto periculum in mora.
3.3. Mancanza della motivazione riguardo alla omessa risposta alle deduzio difensive in tema di sopravvenienze tali da legittimare la revoca del sequest particolare, le emergenze istruttorie all’esito del dibattimento).
3.4. Inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori (peraltro, ina per imprecisione e contraddittorietà), non essendosi indicata la fonte di cogn dei fatti qui rilevanti.
3.5. Carenza della motivazione, per omessa risposta alle deduzioni difens sulla intrinseca inattendibilità del collaboratore NOME COGNOME.
3.6. Inutilizzabilità delle dichiarazioni del collaboratore NOME COGNOME per mancata precisazione in ordine alla qualità o meno di socio occulto di RAGIONE_SOCIALE
3.7. Carenza della motivazione, per omessa risposta alle deduzioni difens sulla intrinseca inattendibilità del collaboratore NOME COGNOME.
3.8. Inutilizzabilità delle dichiarazioni del collaboratore NOME COGNOME essendosi indicata la fonte di cognizione dei fatti qui rilevanti.
3.9. Carenza della motivazione, per omessa risposta alle deduzioni difens sulla intrinseca inattendibilità del collaboratore NOME COGNOME.
3.10. Carenza della motivazione, per omessa risposta alle deduzioni difens in tema di lecita provenienza delle risorse finanziarie utilizzate nel 2017 per nuovamente l’attività di vendita della RAGIONE_SOCIALE
3.10-bis. Mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà, sub specie di travisamento della prova, con riferimento all’affermata pertinenza dei aziendali al reato associativo.
3.11. Violazione di legge, poiché la sentenza di primo grado aveva dichia estinto per prescrizione il delitto di trasferimento fraudolento ascritto a risultando pertanto irrituale la confisca per equivalente.
3.12. Violazione dell’art. 578-bis cod. proc. pen., in quanto i fatti contestat risulterebbero consumati in epoca antecedente all’entrata in vigore della Nov
4. Ricorso di NOME COGNOME
La difesa eccepisce la violazione degli artt. 240 cod. pen. e 321 cod. pen. e la carenza di motivazione, con riferimento all’affermazione del Tribun in risposta alle deduzioni difensive che allegavano l’intervenuta prescrizi delitto ex art. 512-bis cod. pen. (a cui il provvedimento genetico ave espressamente correlato l’ablazione, senza nessun accenno a finalità di conf – che il vincolo avrebbe dovuto intendersi viceversa connesso alla di partecipazione ad associazione mafiosa, per la quale era stato condannato il m della ricorrente, NOME COGNOME.
Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1 proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati, nei termini e per le ragioni di seguito illustra
L’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro del dicembre 2019 ha, tra l’altro, disposto il sequestro preventivo dell’impresa Auto di COGNOME Angela, in relazione al delitto di cui agli artt. 512-bis e cod. pen. ascritto, al capo L7, a NOME COGNOME.
Con sentenza del 20 novembre 2023, il Tribunale di Vibo Valentia, tra l’al ha condannato NOME COGNOME in relazione al solo reato associativo a contestato sub A, dichiarando non doversi procedere nei suoi confronti per il deli di cui al citato capo L7, estinto per intervenuta prescrizione, e disponendo, degli artt. 240, 240-bis e 416-bis, settimo comma, cod. pen., la confisca di Auto di Pititto Angela».
Il medesimo Giudice dibattimentale, in sede di incidente cautelare, c provvedimenti del 22 aprile 2024 e del 23 luglio 2024 ha rigettato le richie revoca del sequestro dell’autosalone RAGIONE_SOCIALE, con restituzione all’avente NOME COGNOME In entrambi i casi, il mancato accoglimento delle istanze dif è stato espressamente fondato sulla confisca dei beni de quibus disposta con la pronuncia di primo grado.
Il Tribunale vibonese, provvedendo sui due appelli riuniti quale giu dell’impugnazione cautelare di merito, ha ribadito come – ferma resta l’intervenuta prescrizione del delitto di interposizione fittizia (in relazio soltanto era stata originariamente disposta la misura reale, nei confr COGNOME titolare di fatto, e di COGNOME, intestataria formale), con la sent definito il primo grado di giudizio – COGNOME era stato condannato, in quell
per partecipazione ad associazione mafiosa, con conseguente confisca dell’azie suddetta, ai sensi dell’art. 416-bis, settimo comma, cod. pen., «in guari servito o destinato a commettere il reato di associazione mafiosa nei termini descritti, risultando compiutamente descritto in sentenza il rapporto tra la res ed il reato per cui è intervenuta condanna» (p. 12).
I profili di censura proposti da entrambi i ricorrenti in ordine alla o errata risposta alle doglianze difensive sul mantenimento del sequestro a se del proscioglimento per il delitto di cui all’art. 512-bis cod. pen. sono fon
La richiesta cautelare, come visto, era stata espressamente avanza accolta in relazione al solo delitto di cui al capo L7 (cfr. il provvedimento genetico, pp. 1141-1142).
È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, a cui il C intende dare seguito, che il rapporto tra misure cautelari reali e provved non definitivo di confisca è connotato dalla radicale diversità delle giustificatrici dei due istituti: il mancato passaggio in giudicato della sen dispone la confisca rende la stessa non irrevocabile; tale situazione, a ragio sua non definitività, lascia inalterato il titolo giuridico dell’ablazione, ch ad essere rappresentato, pro tempore, dall’originario provvedimento di sequestro: «il bene finché la sentenza non diviene irrevocabile, è indisponib perché confiscato, ma perché sequestrato» (Sez. U, n. 48126 del 20/07/20 COGNOME, non mass. sul punto; Sez. 1, n. 3031 del 20/09/2022, dep. 2 Giordano, Rv. 283946-01; Sez. 2, n. 27889 dell’11/05/2022, COGNOME, Rv. 28363 01; Sez. 1, n. 11914 del 19/10/2018, dep. 2019, COGNOME, non mass.; Sez. 2, 31813 del 27/06/2018, Ragusa, Rv. 273240-01).
Nel caso di specie, dunque, la confisca, ad oggi non definitiva, del compl di beni aziendali sottoposto a sequestro preventivo non costituisce il legittimante la temporanea anticipazione del vincolo ablatorio (qualità riconos solo ed esclusivamente al provvedimento ex art. 321 cod. proc. pen.) e non può, di per sé sola, giustificare la mancata restituzione all’avente diritto.
L’apparato motivazionale posto a corredo del rigetto degli appelli, incen unicamente sulle statuizioni rese nel giudizio di cognizione, non ha tenuto della distinta funzione e collocazione sistematica del provvedimento cautel oggetto delle originarie istanze di revoca e dei successivi atti di appello statuizione contenuta nella decisione di primo grado.
Si impone, dunque, l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Vibo Valentia, per nuovo esame.
Le ulteriori censure restano assorbite.
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Il giudice del rinvio, nel procedere ad un nuovo esame degli appelli, conto dei rilievi sòpra indicati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Vi
Valentia competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Così deciso 1’8 maggio 2025.