Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 50489 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 50489 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Bari il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza in data 1.6.2023 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 1.6.2023 il Tribunale di Salerno ha dichiar inammissibile l’istanza di riesame proposta da NOME COGNOME avverso il dec di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta o per equivalente e da Gip del Tribunale di Vallo della Lucania in data 14.3.2023 sul rilievo che av la misura attinto la somma di C 104.189 depositata sul conto corrente intes alla RAGIONE_SOCIALE di cui il COGNOME era il legale rappresentante, l’is avendo agito in proprio, non aveva interesse all’impugnativa non potendo vant alcun diritto alla restituzione del danaro e, dunque, alla rimozione del vincolo
2. Avverso il suddetto provvedimento l’indagato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale deduce di aver correttamente proposto l’impugnativa stante la duplice veste di legale rappresentante della società e di indagato emergente dallo stesso verbale di esecuzione del sequestro, onde del tutto illegittima doveva ritenersi l’asserita carenza di interesse. Lamenta in ogni caso come nessuna motivazione fosse stata resa dal Gip emittente la misura “anche in relazione al sequestro probatorio” in conformità a quanto statuito dalla pronuncia a Sezioni Unite Ellade del 24.6.2022 di cui vengono riportati in ricorso ampi stralci.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, compendiandosi in censure che non si confrontano con la ratio decidendi dell’ordinanza impugnata, è inammissibile.
La declaratoria di inammissibilità pronunciata dai giudici del riesame si fonda sulla rilevata carenza di interesse all’impugnativa non risultando che il disposto sequestro, eseguito su un conto corrente intestato alla RAGIONE_SOCIALE, avesse attinto alcun bene rientrante nella disponibilità del ricorrente che, seppure legale rappresentante della società, aveva comunque proposto il riesame in proprio. Conclusione questa che costituisce la puntuale applicazione del principio affermato da questa Corte secondo il quale l’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all’impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall’ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 3, Sentenza n. 3602 del 16/01/2019, COGNOME, Rv. 276545 che ha precisato in motivazione che è onere di chi impugna indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la sua relazione con la cosa sottoposta a sequestro, idonea a consentire la restituzione del bene in proprio favore).
Nella GLYPH coerente GLYPH declinazione GLYPH della GLYPH condizione GLYPH di GLYPH ammissibilità dell’impugnazione prevista dall’art. 586 comma 4 cod. proc. pen., intanto può ritenersi sussistente l’interesse in capo all’impugnante in quanto questi possa, attraverso il rimedio processuale proposto, ottenere un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole, di talché tale condizione non ricorre allorquando lo strumento sia attivato al mero fine di ottenere un’affermazione di non conformità a diritto di un provvedimento che non ha inciso in nessun modo sulla sua sfera patrimoniale.
Costituisce perciò precipuo onere di chi impugna dedurre a norma dell’art. 581 quarto comma cod. proc. pen. la sussistenza dell’interesse, requisito questo che nei procedimenti cautelari reali si identifica, proprio in ragione dell’effetto reAVV_NOTAIOrio ad essi sotteso, nell’indicazione delle ragioni che sostengono la sua relazione con la cosa sottoposta a sequestro. Non può infatti ritenersi, come già affermato da questa Corte in analoga fattispecie in cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso dell’indagato per la restituzione di beni in sequestro di proprietà di una società in accomandita di cui era il legale rappresentante in ragione del fatto che aveva presentato il ricorso in proprio, che tale interesse possa identificarsi con quello volto ad ottenere una pronunzia favorevole in ordine all’insussistenza del “fumus commissi delicti”: tale esito, quand’anche conseguito, e per vero nella specie neppure dedotto, non determinerebbe alcun effetto giuridico vincolante nel giudizio di merito, stante l’autonomia del giudizio cautelare che non riveste alcuna funzione anticipatoria della decisione del procedimento principale, propria della fase cognitiva (Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017 – dep. 13/10/2017, COGNOME e altri, Rv. 271231; Sez. 5, n. 22231 del 17/03/2017, COGNOME, Rv. 270132).
Non vale, conseguentemente, obiettare come fa la difesa che sulla persona dell’odierno ricorrente si cumulino le vesti tanto di indagato quanto di legale rappresentante della società colpita dalla misura cautelare posto che la richiesta svolta dal COGNOME esclusivamente nomine proprio non gli consentiva di far valere alcuna pretesa in ordine a beni su cui non vanta alcun diritto o potere di fatto, trattandosi di danaro appartenente alla società e, dunque, ad un terzo: circostanza questa che il ricorso certamente non smentisce atteso che le censure svolte sul punto si incentrano su un non meglio precisato difetto di motivazione della ordinanza impugnata che resta del tutto privo di pertinenza censorea, nulla venendo dedotto in ordine a beni attinti dal vincolo cautelare rientranti nella sfera patrimoniale del ricorrente.
Non venendo pertanto in alcun modo contrastato l’acclarato difetto di interesse all’impugnativa, posto che non risulta che il ricorrente, sebbene ricompreso tra i soggetti legittimati a proporre l’istanza di riesame dall’art. 322 cod. proc. pen., avesse alcun titolo a pretendere la restituzione dei beni in sequestro, le ulteriori censure in ordine alla mancanza di motivazione sul periculum in mora incorrono anch’esse nella censura di inammissibilità.
Segue all’esito del ricorso l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende Così deciso il 14.11.2023