Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1894 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1894 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PETILIA POLICASTRO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/02/2022 del TRIB. LIBERTA di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’ del ricorso.
udito il difensore
L’avvocato NOME COGNOME del foro di LOCRI in difesa di: COGNOME NOME si riporta ai motivi.
L’avvocato NOME COGNOME del foro di CROTONE in difesa di: COGNOME NOME insiste per l’accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Firenze con decreto del 07/12/2021 disponeva il sequestro preventivo dei terreni e fabbricati rurali indicati nell’atto di compravendita del 30 agosto 2007 redatto dal AVV_NOTAIO di cui al Repertorio n. 33622 raccolta n. 16055, come meglio specificati in dispositivo, sul presupposto che detti beni erano stati acquistati da COGNOME NOME, indagato di concorso nel reato di cui all’articolo 648ter aggravato ex articolo 416-bis.1 cod. pen., con denaro proveniente dall’attività illecita della RAGIONE_SOCIALE di *RAGIONE_SOCIALE*RAGIONE_SOCIALE” locale di Petilia Policastro e al fine di agevolare la RAGIONE_SOCIALE indicata.
Con provvedimento in data 28 dicembre 2021, il giudice per le indagini preliminari, letto il proprio decreto di sequestro preventivo del 7 dicembre 2021, vista la richiesta di correzione, presentata dal pubblico ministero il 22 dicembre 2001, dei riferimenti alle particelle catastali, provvedeva in conformità, confermando la disposta misura.
Con provvedimento del 21 gennaio 2022 il giudice delle indagini preliminari, preso atto che da ulteriori accertamenti finalizzati alla compilazione UNIMOD erano emerse una serie di ulteriori indicazioni catastali da rispettare, provvedeva ad una nuova correzione del decreto di sequestro.
Avverso detti provvedimenti COGNOME NOME presentava riesame, con motivi riservati che illustrava in udienza, depositando anche memoria scritta.
Con provvedimento in data 18 febbraio 2022 il tribunale del riesame di Firenze confermava il decreto di sequestro preventivo del 7 dicembre 2021 e dichiarava inammissibile il ricorso proposto da COGNOME NOME avverso il decreto di conferma e correzione del sequestro preventivo emesso in data 28 dicembre 2021 ed avverso il decreto di correzione del sequestro preventivo emesso in data 21 gennaio 2022.
Con riguardo alla parte relativa alla conferma del decreto di sequestro preventivo del 7 dicembre 2021 veniva rilevato trattarsi di ricorso ex articolo 322-bis codice procedura penale, ossia di ricorso in appello che avrebbe dovuto contenere l’esplicita indicazione dei motivi al momento della sua proposizione e con riguardo ai decreti di correzione che gli stessi non erano autonomamente impugnabili con richiesta di riesame.
- Ricorre per Cassazione COGNOME NOME deducendo:
4.1. illegittimità della declaratoria di inammissibilità delle richieste di riesame relative ai decreti di conferma e correzione nelle date del 28 dicembre 2021 e 21 gennaio 2022 per omesse specificazione dei motivi. Si sostiene che, diversamente da quanto indicato dal tribunale del riesame, il decreto che conferma, corregge o integra un precedente decreto non può essere impugNOME ai sensi dell’articolo 322-bis codice procedura penale, perché non ne sussistono i presupposti, trovando invece applicazione il procedimento di riesame.
4.2. insussistenza del fumus per mancanza di concretezza con riguardo alla sussistenza effettiva dell’elemento oggettivo corrispondente all’effettivo impiego, nel caso dell’acquisto in esame, di denaro di provenienza illecita. Mancanza di motivazione del provvedimento per omesso completo esame delle circostanze rappresentate con la memoria depositata in sede di riesame.
Lamenta in particolare che il provvedimento impugNOME ha accenNOME alla confutazione difensiva senza però considerare ciò che la sorreggeva. In particolare ha omesso di vagliare: la mancanza di riscontri investigativi circa l’investimento delle cosche di ‘RAGIONE_SOCIALE per l’acquisto di San RAGIONE_SOCIALE; il fatto che COGNOME NOME nel verbale illustrativo della collaborazione e durante i suoi primi interrogatori non abbia mai fatto il nome di COGNOME NOME e del suo gruppo familiare nonché del complesso di San RAGIONE_SOCIALE; le discrasie tra le sue dichiarazioni all’autorità giudiziaria fiorentina il 3 maggio 2019 e quelle successive con riguardo alla fonte della sua conoscenza dei fatti; la dedotta incompatibilità temporale tra la presunta dazione di denaro da parte della RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” con l’investimento effettuato dall’odierno ricorrente e la dedotta incompatibilità temporale tra la partecipazione di COGNOME NOME alla RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” e il periodo in cui fu effettuato l’investimento dall’odierno ricorrente. Ancora il mancato riscontro delle dichiarazioni di COGNOME NOME con riguardo agli altri sei collaboratori, la circostanza che nelle conversazioni intercettate nel diverso e nell’odierno procedimento penale mai si è fatto riferimento al ruolo di COGNOME NOME e mai si è svelato il potere di fatto che le cosche potevano esercitare sul complesso in argomento. Ancora la lecita disponibilità da parte del gruppo RAGIONE_SOCIALE di un capitale liquido importante, pari ad euro 1.798.000,56, prima del 22 dicembre 2006.
4.3. violazione degli articoli 648-bis 648-quater cod. pen. per aver omesso l’esame dell’entità del profitto effettivamente sequestrabile in relazione all’entità del quantum confiscabile. Premesso che il sequestro è stato realizzato a fini di confisca non è stata determinata la somma di denaro
costituente il prezzo, il profitto, prodotto o vantaggio del reato. Lamenta che nel caso in esame a fronte di una incolpazione che individua nell’importo di euro 1.500.000 il portato della somma ritenuta di illecita provenienza, impiegata per l’acquisto del bene, il decreto di sequestro non ha indicato l’entità di riferimento cui commisurare il sequestro a carico del COGNOME.
La difesa COGNOME presentava motivi nuovi lamentando che la Procura della Repubblica presso il tribunale di Firenze, nel trasmettere gli atti relativi al ricorso per Cassazione ha trasmesso su supporto cartaceo l’esito di verifiche disposte dall’Ufficio in seguito alla memoria difensiva depositata dalla difesa in sede di riesame mai trasmesse al Tribunale. Ritiene tali atti, che investono questioni di merito, irricevibili. Richiama sul punto sentenze di questa Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve preliminarmente rilevarsi che la documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica, relativa a verifiche disposte dall’ufficio in seguito alla memoria difensiva depositata in sede di riesame, così come eccepito nei motivi nuovi, non essendo stata prodotta davanti al giudice del merito, non può essere apprezzato da questa Corte, in quanto nel giudizio di legittimità non possono essere prodotti nuovi documenti ad eccezione di quelli che l’interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio.
Ciò detto appare opportuno precisare che, come indicato dal COGNOME, il ricorso, così come era stato per la richiesta di riesame, investe sia il decreto di sequestro preventivo dei terreni e dei fabbricati rurali indicati nell’atto di compravendita del 30/08/2007 redatto dal AVV_NOTAIO, di cui al repertorio n. 33622 e raccolta n. 16055, situati nel Comune di Chiusdino, sia i decreti di conferma e correzione di detto decreto di sequestro emessi in data 28/12/2021 21/01/2022.
Deve, inoltre, preliminarmente ricordarsi che contro le ordinanze emesse a norma dell’art. 324 c.p.p, in materia di sequestro preventivo il ricorso è ammesso solo per “violazione di legge” (art. 325 co 1 c.p.p.), per censurare, cioè, “errores in iudicando” o “errores in procedendo” (art. 606, lett. b e c, c.p.p.) commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata. Va ancora precisato che, secondo la
costante giurisprudenza di questa Corte, il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l’apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento o manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dall’organo investito del procedimento (ex plurimis: SS.UU. 13.2.2004; SS.UU. 28.5.2003,). Ne consegue che il ricorso proposto da COGNOME NOME deve essere preliminarmente depurato dei rilievi riferibili a presunte illogicità e contraddizioni della motivazione sviluppata dal tribunale del riesame, segnatamente in tema di sussistenza del fumus.
Deve aggiungersi che in tema di misure cautelari reali, la verifica delle condizioni di legittimità della misura, da parte (prima) del Tribunale e (poi) della Corte di legittimità, non può tradursi in un’anticipata decisione della questione di merito, concernente la responsabilità del soggetto indagato, in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale ipotizzata, mediante una valutazione prioritaria dell’antigiuridicità del fatto.
Tale ratio si riflette anche sulla ampiezza del sindacato giurisdizionale relativo alla verifica della base fattuale richiesta per l’adozione delle misure cautelari, valendo il paradigma della qualificata probabilità di responsabilità nelle misure cautelari personali ed il diverso metro del fumus commissi delicti in tema di sequestri.
Detti principi non comportano, però, che il sindacato giurisdizionale operato dal Tribunale del riesame e dalla Corte di Cassazione sulla compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale debba essere meramente astratto e puramente cartolare, disancorato da ogni valutazione della effettiva situazione concreta.
L’accertamento della sussistenza del “fumus commissi delicti” va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l’ipotesi formulata in quella tipica.
Il tribunale non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l’indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull’esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando rintegralità dei presupposti che legittimano il sequestro (Sez. Un. n. 23 del 20.11.1996, dep. 29.1.1997, Bassi, rv. 206657).
Tanto premesso deve rilevarsi che il provvedimento impugNOME supera il vaglio di legittimità così come indicato.
NOME è indagato, in concorso con NOME NOME, per violazione dell’articolo 648-ter cod. pen. per avere impiegato nella propria attività economico-imprenditoriale RAGIONE_SOCIALE, denaro per un importo di almeno 1,5 milioni di euro, proveniente dal delitto di cui all’articolo 416 bis cod. pen. riconducibili all’organizzazione criminale di tipo mafioso denominata ‘RAGIONE_SOCIALE e segnatamente alla RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” e alla “locale” di Petilia Policastro ad essa affiliata in favore della quale si metteva a disposizione per consentire investimenti e impieghi di proventi di tali attività criminali. In particolare quale parte acquirente, avvalendosi delle intermediazione di Commisso Edo, stipulava un contratto di acquisto di terreni con destinazione RAGIONE_SOCIALE, di fabbricati rurali siti nel comune di Chiusdino e di correlati titoli di aiuto agricolo disciplinati dalla Comunità Europea (come meglio descritti nell’atto notarile repertorio n. 33622 raccolta n. 16055 del 30/08/2007) versando alla parte venditrice “RAGIONE_SOCIALE” oltre alla somma formalmente dichiarata nell’atto la somma concordata a saldo del pagamento del prezzo definitivo di vendita di 1,5 milioni di euro in contanti avente la provenienza illecita indicata e di cui il COGNOME aveva la disponibilità al precipuo fine di procedere all’acquisizione del suddetto complesso immobiliare anche nell’interesse dell’organizzazione mafiosa.
Il Tribunale del Riesame con motivazione coerente ha dato contezza di avere tenuto conto delle concrete risultanze processuali individuate: nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, NOME COGNOME, cui sono seguiti approfondimenti investigativi consistiti in intercettazioni telefoniche ed ambientali a carico di vari soggetti tra cui il ricorrente e l’intermediario NOME COGNOME, in una consulenza tecnica ed economica finanziaria finalizzata a ricostruire il patrimonio del gruppo familiare COGNOME ed i flussi reddituali ed economici finanziari dello stesso, nell’escussione di altri collaboratori di giustizia e di persone informate sui fatti, tra cui COGNOME NOME, legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE venditrice che ha riconosciuto di avere ricevuto dalla ricorrente la somma di euro 1.500.000,00 in contanti , e ha indicato le ragioni che rendono, allo stato, non condivisibili gli assunti difensivi e sostenibile l’impostazione accusatoria.
Le censure mosse all’impugNOME provvedimento con il motivo sub 2, sotto l’apparente deduzione di vizi attinenti alla violazione di legge, prospettano una richiesta di rivalutazione del merito inammissibile in questa
sede .
- Le doglianze sub 3 sono infondate.
L’intero complesso di San RAGIONE_SOCIALE è stato sequestrato come prodotto del reato di impiego di profitti illeciti derivanti dall’associazione mafiosa in argomento (bene acquistato con il denaro illecitamente conseguito attraverso il reato di associazione mafiosa) e ne è stata sottolineata la necessità di assicurarlo al processo per evitare che nel frattempo possa essere disperso o alieNOME, considerato che sin dalla prima fase delle indagini è emersa la volontà del ricorrente di dismettere il complesso vendendolo a terzi.
Vi è pertanto un rapporto diretto, sulla base di chiari elementi indiziari, tra il complesso sequestrato e l’attività criminosa posta in essere dalla RAGIONE_SOCIALE e dal ricorrente.
Il tribunale del riesame ha fatto corretta applicazione di questi principi nel momento in cui ha disposto il sequestro di detto bene indicato come prodotto del reato di cui all’articolo 416 bis e 648 cod.pen.
Con riguardo alle doglianze che investono i decreti di conferma e correzione deve rilevarsi che in applicazione del principio di economia processuale, l’agire in giudizio, sia in campo civile che penale, è subordiNOME all’esistenza, in capo al soggetto astrattamente legittimato, di un concreto interesse, giuridicamente apprezzabile, all’attivazione del mezzo, attivazione che non può pertanto prescindere dall’obiettivo del conseguimento di un’utilità pratica non altrimenti ottenibile.
Nel caso in esame il provvedimento di conferma del decreto di sequestro del 7.12.2021 è privo in concreto di effettività, perché non è idoneo a produrre alcuna conseguenza pregiudizievole, rispetto al provvedimento del 7.12.2021 (impugNOME dal ricorrente) che il destinatario dell’atto abbia interesse ad eliminare. Prova ne è che il ricorrente non ha indicato alcuna ragione di pregiudizio e di utilità limitandosi a formulare quale pretesa l’esattezza teorica della decisione, che non realizza però il vantaggio pratico cui deve tendere ogni impugnazione.
Per ritenersi ammissibile, qualsiasi gravame deve tendere in concreto all’eliminazione della lesione di un diritto o di un interesse giuridico dell’impugnante; nell’ordinamento processuale, invero, non è prevista la possibilità di proporre un impugnazione che si risolva in una mera pretesa teorica che, mirando solo all’esattezza giuridica della decisione, non è sufficiente di per sè a integrare il vantaggio pratico in cui si compendia
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l’interesse normativamente stabilito che sottende l’impugnazione di ogni provvedimento giurisdizionale.
Analoghe considerazioni valgono per l’impugnazione dei decreti di correzione che correttamente sono stati considerati non autonomamente impugnabile avanti il tribunale del riesame. Deve aggiungersi che comunque anche rispetto a detti atti non è stato indicato alcun interesse giuridicamente apprezzabile all’attivazione del mezzo.
Alla stregua delle argomentazioni espresse il ricorso deve essere respinto e ricorrente condanNOME alla rifusione delle spese processuali
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 30.9.2022