Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 599 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 599 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME n. Gela (Ct) 24/07/1983 avverso l’ordinanza n. 63/24 Tribunale di Caltanissetta del 23/04/2024
letti gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostitut Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Caltanissetta ha rigettato l’istanza proposta da NOME COGNOME di riesame del decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. dello stesso Tribunale in data 19/03/2024, avente ad oggetto la somma di € 6.225,00 sequestratagli per sproporzione (art. 240-bis cod. pen.) perché provvisoriamente accusato del delitto di partecipazione all’associazione mafiosa denominata clan COGNOME (art. 416-bis cod. pen., capo 1) nonché di costituzione e guida di una ulteriore associazione specificamente dedita al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, capo 8).
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato che deduce violazione ed erronea applicazione dell’art. 321, commi 3-bis e 3-ter, cod. proc. pen. in relazione alla già dedotta tardività della richiesta di convalida del sequestro – proposta dal Pubblico Ministero ben oltre il termine di quarantotto ore dalla relativa esecuzione – ed alla conseguente perdita di efficacia della misura cautelare reale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta inammissibile per genericità, omettendo il ricorrente di prendere atto del consolidato principio di diritto, espresso dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione, di segno contrario alla prospettazione difensiva.
E’ stato, infatti, più volte affermato da questa Corte di legittimità nelle sue pronunce che in materia di sequestro preventivo d’urgenza ordinato dal pubblico ministero o disposto dalla polizia giudiziaria, la caducazione della misura dovuta alla mancata convalida per inosservanza dei termini di 48 ore stabiliti dall’art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen. non preclude al giudice il potere di imporre ugualmente il vincolo reale con efficacia ex nunc (Sez. 6, n. 29960 del 06/07/2022, COGNOME, Rv. 283881).
E ancora che l’inosservanza dei termini di 48 ore di cui all’art. 321, comma :3bis, cod. proc. pen., non preclude al giudice il potere di imporre ugualmente il vincolo reale, sicché è ben possibile che, pur negando la convalida, disponga
autonomamente il sequestro con efficacia ex nunc (Sez. 3, n. 15717 del 11/02/2009, Bianchi e al., Rv. 243249)
Ed infine che la circostanza che sia scaduto il termine di 48 ore previsto dallo art. 321 comma 3-bis cod. proc. pen. per la convalida del sequestro preventivo disposto dal P.M., non determina l’inefficacia del provvedimento cautelare, potendo il giudice avvalersi delle attribuzioni conferitegli dall’art. 321 cod. proc. pen. e imporre lui stesso il vincolo reale sul bene; il termine per la convalida, infatti, non costituisce presupposto o condizione di legittimità dell’emissione del provvedimento da parte del giudice, in quanto non è possibile ritenere che l’esercizio del potere attribuitogli in via ordinaria sia assoggettabile a condizioni dipendenti dalla sfera di discrezionalità del Pubblico Ministero (Sez. 3, n. 42898 del 28/09/2004, COGNOME, Rv. 229895).
Dal momento che l’unico vizio dedotto deriva dalla scadenza di quel termine, che non incide sulla legittimità della misura cautelare ablatoria in vigore, la censura non può che essere dichiarata inammissibile.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, 29 ottobre 2024
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