Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1152 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1152 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME, nato a Leverano il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/07/2025 del Tribunale di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO, sostituito processuale dell’AVV_NOTAIO, in difesa di NOME NOME, che, riportandosi ai motivi di ricorso, ne ha chiesto l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Lecce – provvedendo in sede di annullamento con rinvio, in funzione di giudice dell’appello cautelare ex art. 322-bis cod. proc. pen. – ha accolto solo parzialmente l’appello, disponendo la revoca parziale del sequestro preventivo disposto nei confronti del ricorrente, «fino all’ammontare di euro 116.142,85».
1.1. Per quanto di interesse in questa sede, giova dare conto del fatto che NOME COGNOME è persona sottoposta ad indagini preliminari per i delitti previsti dall’art. 640-bis cod. pen. (capo B.2), per alcuni reati tributari (capo C.2 e D.2) e per il delitto di cui all’art. 648-ter.1 cod. pen. (capo E.2) – fatti, questi, ascri COGNOME nel contesto della vicenda che, nel provvedimento impugnato, è indicata come c.d. vicenda COGNOME); NOME COGNOME è poi sottoposto ad indagini preliminari anche per il delitto di concorso in riciclaggio (capo E.3, nel contesto della vicenda che, nel provvedimento impugnato è indicata come la c.d. vicenda COGNOME).
In relazione a tali addebiti, il G.i.p. del Tribunale di Lecce ha emesso un decreto di sequestro preventivo nei confronti di NOME COGNOME.
1.2. Nel corso del procedimento è stata proposta istanza di revoca del decreto di sequestro preventivo, sollecitando il G.i.p. del Tribunale di Lecce a revocare parzialmente il sequestro, in applicazione dei principi, successivamente all’adozione del provvedimento cautelare, affermati da Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287756.
Il Tribunale di Lecce – in funzione di giudice di appello cautelare – ha rigettato l’appello, con ordinanza del 28/01/2005.
L’ordinanza del Tribunale di Lecce è stata però annullata con rinvio da Sez. 2, Sentenza n. 22541 del 08/05/2025, NOME, non mass., proprio sul presupposto che dovesse darsi seguito ai principi indicati dalla sentenza delle Sezioni unite COGNOME.
1.3. In sede di rinvio, il Tribunale di Lecce, con l’ordinanza impugnata in questa sede, ha:
(i) revocato parzialmente il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 648-quater cod. pen. in relazione alla misura ablativa disposta con riferimento alla c.d. vicenda COGNOME (capo E.3): facendo applicazione dei criteri stabiliti da Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287756 – 01, il Tribunale di Lecce – preso atto dell’impossibilità di ripartire pro-quota il profitto dei concorrenti nel reato di riciclaggio – ha ritenuto assoggettabile a sequestro preventivo finalizzato alla confisca nei confronti di NOME COGNOME la sola quota di 16.142,85 euro;
(ii) revocato parzialmente il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, ai sensi degli artt. 640-quater e 322-ter cod. pen., limitando – in relazione alla c.d. vicenda COGNOME – il provvedimento cautelare al sequestro preventivo della sola somma di 100.000 euro: il Tribunale di Lecce ‘dopo avere dato conto del fatto che, nella truffa ex art. 640-bis cod. pen. contestata al capo B.2, concorrevano il ricorrente e il sig. COGNOME – ha ritenuto possibile distinguere il profitto ricavat da quest’ultimo (individuato nell’importo di 23.259,46 Euro) e quello ricavato da NOME COGNOME (determinato nell’importo di 100.000 euro; somma di cui era
pertanto possibile mantenere il sequestro preventivo, a fini di confisca). Il Tribunale ha peraltro ritenuto irrilevante che – in relazione alle distinte contestazioni di concorso nel riciclaggio di quelle stesse somme, formulate nei confronti di altre persone – il G.i.p. avesse disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex rt. 648-quater cod. pen.: il Tribunale di Lecce evidenzia infatti che si tratta di sequestri che colpiscono il profitto di reati diversi, commess in tempi diversi, da persone diverse.
Il ricorrente impugna l’ordinanza del Tribunale di Lecce, articolando limitatamente al sequestro preventivo relativo alla c.d. vicenda COGNOME – un unico motivo di ricorso, qui di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale (ex art 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), per violazione degli artt. 240-bis, 322-ter, 640-quater, 648-quater cod. pen., in relazione ai criteri di riparto del quantum da sottoporre a sequestro in caso di concorso di persone nel reato e in relazione ai concetti di profitto e di prodotto del reato.
In particolare, egli lamenta violazione di legge per avere il Tribunale di Lecce sottoposto a sequestro finalizzato alla confisca tanto la somma di 100.000 euro (profitto del reato di truffa a lui contestato), quanto la somma di oltre 230.000 euro complessivi ritenuti provento del reato di riciclaggio (ripartiti pro-quota tra quattro indagati, accusati del riciclaggio della somma che costituirebbe il profitto della truffa ascrivibile a COGNOME; gli stessi indagati sono sottoposti ad indagini preliminari e destinatari di provvedimenti cautelari reali anche in relazione ad altre ipotesi di reato).
Il ricorrente rileva l’esigenza di evitare la duplicazione di vincoli cautelari real e richiama tanto i principi affermati da Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287756, quanto alcuni precedenti giurisprudenziali che, in nome dell’esigenza di evitare la duplicazione di provvedimenti ablativi sulla medesima ricchezza illecita hanno annullato decisioni che sottoponevano a vincolo reale il profitto della truffa e quello dell’autoriciclaggio ascrivibili alla medesim persona (Sez. 2, n. 13793 del 14/02/2025, Pm c. Ghelarducci, Rv. 287870 – 01; Sez. 6, n. 4953 del 20/11/2019, dep. 2020, Pm c. Cilli , Rv. 278204 – 01).
All’udienza del 19 novembre 2025, sono intervenute le parti. Il Pubblico ministero ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso; il difensore del ricorrente ha illustrato il contenuto del ricorso, chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, vuoi per difetto di interesse del ricorrente, vuoi per manifesta infondatezza dei motivi proposti a sostegno dell’impugnazione.
Giova evidenziare, in premessa, che l’oggetto della decisione è circoscritto alla valutazione della leaittimità del sequestro preventivo disposto nei confronti di NOME COGNOME in relazione al reato di truffa contestato al capo B.2).
Infatti, il ricorso non pone in discussione la legittimità del provvedimento impugnato né in relazione alla sussistenza del presupposto indiziario per detto reato, né in relazione all’entità del profitto che – secondo quanto sinora ricostruito in sede di indagine preliminare – NOME avrebbe ricavato dalla truffa (profitto determinato in misura di euro 100.000).
Ne discende che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato contestato a COGNOME al capo B.2 è sorretto dai necessari presupposti di legge.
Il ricorrente lamenta che l’imposizione del sequestro preventivo sull’intera somma profitto della truffa finirebbe con il determinare una duplicazione di vincoli reali su un medesimo valore economico di provenienza illecita. Ciò in ragione del sequestro preventivo disposto nei confronti di altre quattro persone, accusate del riciclaggio della medesima ricchezza.
3.1. Deve anzitutto escludersi la pertinenza al caso di specie dei principi affermati nelle decisioni di questa Corte valorizzate nel ricorso.
Quelle decisioni avevano ad oggetto casi – diversi da quello in esame – in cui il sequestro preventivo era disposto sia in relazione alla futura confisca del profitto di un reato presupposto, sia in relazione alla confisca del provento del reato di autoriciclaggio.
La diversità di quei casi, rispetto a quello ora in esame, è evidente, posto che, in essi, vi era piena coincidenza del centro di imputazione economica degli effetti dei reati posti a fondamento del provvedimento cautelare (il delitto presupposto e l’autoriciclaggio); sicché, in quel caso, è di immediata evidenza la ragione che giustifica la necessità di non duplicare i vincoli ablativi.
Nel caso in esame, invece, non si pone l’esigenza di non duplicare i vincoli sul medesimo centro di imputazione economica, posto che, in questo caso, non si determina una duplice conseguenza patrimoniale negativa rispetto ad una generazione di ricchezza illecita sostanzialmente unitaria. In questo caso, infatti, i centri di imputazione economica non coincidono (essendo COGNOME il destinatario del sequestro del profitto del reato presupposto; non essendo COGNOME destinatario di sequestro per il delitto di auto-riciclaggio; essendo le altre quattro persone
destinatarie del sequestro del prodotto di un diverso reato, ossia del riciclaggio della somma provento della truffa contestata a RAGIONE_SOCIALE).
3.2. Difetta pertanto il presupposto della coincidenza soggettiva del centro di imputazione economica dei provvedimenti ablativi, che è alla base della ratio decidendi della giurisprudenza, evocata nel ricorso, che intende scongiurare la duplicazione dei vincoli.
Occorre poi considerare che il ricorrente COGNOME non è concorrente nei delitti di riciclaggio posti a fondamento dei provvedimenti di sequestro preventivo disposti nei confronti degli altri quattro indagati (COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME).
Ciò premesso, si deve ancora considerare che: (i) il sequestro preventivo disposto nei confronti di questi ultimi non trova giustificazione nel solo riciclaggio loro contestato al capo E.2), ma anche in ulteriori reati; dunque, il sequestro preventivo disposto nei confronti dei predetti non è limitato alle somme provento della truffa contestata a COGNOME al capo B.2); (il) il sequestro preventivo disposto nei confronti dei predetti quattro indagati in relazione ad una pluralità di ipotesi di reato ha avuto esecuzione solo parziale (e largamente inferiore alla somma di 100.000 euro, profitto della truffa contestata a NOME al capo B.2).
Tali dati di fatto portano a ritenere manifestamente infondato il ricorso di NOME.
4.1. Il fatto che COGNOME non sia accusato di essere concorrente nel reato ascritto a COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME porta a ritenere non pertinente l’evocazione della sentenza COGNOME sulla necessità di ripartizione pro quota dei valori da sottoporre a sequestro preventivo e a confisca in caso di concorso di persone nel reato.
4.2. Occorre poi considerare un altro aspetto. Il Tribunale di Lecce ha confermato il sequestro preventivo delle somme in relazione al capo E.2) qualificando le stesse come prodotto del delitto di riciclaggio ascritto a detti indagati.
Ciò posto – e ribadito che l’esecuzione del sequestro preventivo non ha nemmeno permesso di sequestrare tali somme, se non in minima parte – occorre altresì considerare quanto segue.
Anzitutto, deve rilevarsi che «mentre l’ablazione del “profitto” ha una mera funzione ripristinatoria della situazione patrimoniale precedente in capo all’autore, la confisca del “prodotto” – identificato nell’intero ammontare degli strumenti acquistati dall’autore, ovvero nell’intera somma ricavata dalla loro alienazione così come quella dei “beni utilizzati” per commettere l’illecito – identificati nelle somme di denaro investite nella transazione, ovvero negli strumenti finanziari alienati dall’autore – hanno un effetto peggiorativo rispetto alla situazione
patrimoniale del trasgressore» (così Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287756 – 01, considerato in diritto 10, evocando Corte costituzionale, sentenza n. 112 del 2019).
Le due tipologie di confisca – e, nella fase cautelare, le due tipologie di sequestro preventivo – rispondono dunque ad una funzione significativamente diversa.
4.3. Inoltre, non va trascurato il fatto che – in sede di esecuzione del sequestro preventivo disposto nei confronti di COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME per il delitto di riciclaggio – il provvedimento cautelare ha avuto fruttuosa esecuzione solo in minima parte; sicché, ove si volesse attribuire rilievo ai sequestri preventivi (infruttuosamente) disposti nei confronti delle persone accusate di riciclaggio, si finirebbe con il frustrare la funzione cautelare del provvedimento di sequestro preventivo disposto nei confronti di NOME, con sacrificio della funzione ripristinatoria dello strumento ablativo previsto dal legislatore.
Tale determinazione si pone in linea con le indicazioni delle Sezioni unite COGNOME, là dove hanno condivisibilmente affermato che «in caso di sequestro finalizzato alla confisca (…) l’obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti» (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287756 – 01).
Vi è un ultimo aspetto che viene in rilievo: il ricorrente evidenzia che sommando i “valori” sottoposti a sequestro preventivo in relazione al riciclaggio contestato al capo E.2) a COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME – si ottiene un importo di valore sequestrabile pari alla somma di 230.000 euro, ossia largamente superiore a quella (di 100.000 euro) che, in ipotesi d’accusa, sarebbe stata oggetto di riciclaggio.
Rispetto a tale profilo, il ricorrente non ha interesse a coltivare il ricorso: egli infatti, non è colpito da sequestro preventivo per il delitto di riciclaggio, bensì i relazione al reato di truffa (di cui – per le ragioni sopra indicate al considerato in diritto n. 2 – sussistono i presupposti di legge).
Il ricorso è dunque inammissibile. Ne discende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/11/2025