Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 26094 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 26094 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO
CALABRIA
nei confronti di:
COGNOME NOME COGNOME nato a REGGIO CALABRIA il 21/04/1979
avverso l’ordinanza del 14/01/2025 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza con rinvio per nuovo esame al Tribunale del riesame di Reggio Calabria e l’avv.to COGNOME COGNOME COGNOME difensore di Cabulliese NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 29/7/2024, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha respinto l’appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria avverso il provvedimento in data 5/12/2024 con cui il GIP di quel Tribunale aveva respinto la richiesta di sequestro avanzata dalla Procura della Repubblica nei confronti di COGNOME NOME COGNOME indagato per il reato di cui agli art. 30 e 31 I. 646/1982, per aver donato al padre un immobile sito in Reggio
Calabria, del valore dichiarato di € 25.060,00 senza dare comunicazione com imposto dall’art. 30 I. 646/1982, lui applicabile in quanto condannato per il di cui all’art. 74 d. P.R. 309/90.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica che, con il primo motivo, denuncia la violazione degli artt. 31 I. 646/1982 e 76 e 80 D.Igs. 159/2011. In particolare, si contesta il ri interpretativo cui perviene il Tribunale che ha ritenuto che la confisca operi s relazione ai corrispettivi dei beni ceduti a titolo oneroso: si assume, infatt nozione di alienazione comprende tanto il trasferimento di diritti a titolo on quanto a titolo gratuito. Si aggiunge che:
la norma prevede la confisca del corrispettivo dei beni “a qualunque tit alienati”, così da rendere ancora più esplicita l’intenzione del legislatore di anche i trasferimenti a titolo gratuito;
il risultato interpretativo cui perviene il Tribunale finirebbe per consen confisca per equivalente, in caso di vendita di un bene a “prezzo vile”, s quanto riscosso, senza alcuna possibilità di parametrare la misura al valore bene ceduto;
l’interpretazione contestata, ancora, imporrebbe la confisca del b pervenuto nel patrimonio del soggetto obbligato alla comunicazione per effetto un negozio a titolo gratuito mentre non la consentirebbe nel caso in cui lo s bene fosse donato dal medesimo soggetto;
l’interpretazione del Tribunale confligge con i principi espressi giurisprudenza di legittimità ( n. 31638/2022);
2.1 Venendo alle esigenze cautelari, si contesta la conclusione cui è perve il Tribunale, che aveva ritenuto che l’indagato non aveva più la libera disponib dell’immobile ceduto né delle somme percepite a titolo di corrispettivo, rilev che “l’indagato è comunque titolare di un patrimonio di cui, ove lo stesso dov apprendere di essere indagato per il delitto in epigrafe, potrebbe disf precipuo fine di impedire alla futura confisca di essere operativa”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
Il Tribunale del Riesame ha negato l’adozione della misura rilevando che:
non vi era alcun bene suscettibile di confisca in caso di condanna, non ave COGNOME NOME conseguito alcun corrispettivo;
il valore corrispondente all’immobile donato non poteva essere considerat cosa pertinente al reato;
non vi era il “pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze de reato”, risultando il bene donato ormai entrato a far parte del patrimoni COGNOME NOME e non avendo COGNOME NOME NOME ottenuto alcun corrispettivo per il trasferimento del cespite.
Il provvedimento impugnato, quindi, ritenendo che non vi siano beni suscettibili di confisca obbligatoria, non valuta l’argomento dell’appellant individuava il periculum in mora nel rischio che l’indagato possa privarsi del patrimonio, risultando il riferimento alle esigenze cautelari riferito unicamente possibilità di adozione del sequestro cd. impeditivo in relazione ai beni intere dal negozio traslativo.
Va, però, osservato, in disparte ogni considerazione in ordine alla “effet attitudine lesiva” della condotta omissiva delineata a carico dell’indagato a l il bene giuridico protetto dalla norma, individuato nell’ordine pubblico economic verifica il cui esito, per le Sezioni unite di questa Corte, determina l’integra meno del reato (n. 18474 del 28/11/2024, dep. 2025, COGNOME), che l’interes che sorregge il ricorso in valutazione è dato dalla rimozione del provvedimen impugnato, così da permettere l’adozione del provvedimento di sequestro. Era quindi, onere del pubblico ministero di fornire elementi idonei a suffrag l’attualità del suo interesse in relazione ad entrambi i presupposti (fumus del periculum in mora) richiesti per l’adozione della misura cautelare reale, e ciò a se il provvedimento impugnato non aveva esaminato taluno di quei presupposti (Sez. 3, n. 13284 del 25/02/2021, COGNOME, Rv. 281010 – 01; Sez. 6, n. 1222 del 30/10/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 276375 – 01; ).
E’ stato osservato, in fattispecie assai simile a quella in esame, che “anc relazione all’adozione delle misure cautelari, il profilo che riguarda il pericol tardività dell’intervento, diretto a cristallizzare la situazione reale per sco la sottrazione di beni che possano agevolare la commissione di ulteriori rea debbano essere sottratti alla disponibilità del titolare del diritto reale in v futura confisca, può essere soggetto a modifiche nel corso del tempo conseguent al mutare delle condizioni fattuali che riguardano sia la persona del sogg titolare dei beni (anche in relazione alle condizioni economiche e patrimoniali), gli stessi beni. Né può ritenersi che la tipologia di talune misure cautelar quale quella in esame (trattandosi di sequestro finalizzato alla confisca), superflua la verifica del profilo del periculum; è ormai pacifico, secondo la lez delle Sezioni unite, che non sussistono forme di automatismo o di presunzione d sussistenza delle esigenze connesse al pericolo nel ritardo dell’apposizione vincolo cautelare rispetto alla definizione del giudizio (escluse le ipotesi i sequestro abbia ad oggetto le cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzion
-. GLYPH
alienazione costituisca reato), indipendentemente dalla natura della futu confisca (facoltativa o obbligatoria) cui sia preordinato il sequestro adottato i preventiva (Sez. Unite, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 – 01)” ( Sez 2, n. 6027 del 10/1/2024, Mazza).
Orbene, è innegabile che in relazione alla richiesta di sequestro finaliz alla confisca il Tribunale di Reggio Calabria non ha preso in considerazione il risc che l’indagato potesse disfarsi del suo patrimonio prospettato dall’appellante, non può non rilevarsi che l’allegazione del pubblico ministero era del tu generica, priva di qualunque ancoraggio a elementi concreti caratterizzanti posizione di COGNOME NOME COGNOME
Va, al riguardo, ricordato che la fungibilità dei beni da sottoporre al vinco l’incidenza che tale profilo assume ai fini della configurazione del periculum so state già da tempo oggetto delle valutazioni di questa Corte che ha escluso ch al di là delle cose intrinsecamente criminose, la natura dei beni da sequestr possa assumere rilievo ai fini della legittimità della misura (Sez. 3, n. 2393 11/04/2024, Rossi, Rv. 286671 – 01; Sez. 3, n. 41602 del 14/9/2023, Testa; Sez. 6, n. 20923 del 15/03/2012, COGNOME, Rv. 252865 – 01).
Non maggior concludenza risulta avere il riferimento alla conoscenza del procedimento penale, cui fanno cenno l’appello e il ricorso, costituendo valorizzazione di un tale dato, in primo luogo, del tutto arbitraria, in quan non associata al compimento di specifici atti di distrazione, può assurgere a pro dell’insussistenza del requisito in parola e, comunque, non aderente ai princ enunciati nella sentenza delle Sezioni unite innanzi richiamata, la cui sfer operatività resterebbe confinata alle sole ipotesi in cui il sequestro anticip della confisca intervenga nelle primissime fase dell’attività investigativa.
In definitiva, quindi, nella prospettazione del ricorrente, la necessità d anticipata esigenza ablatoria risulta discendere dalla stessa condotta integran reato senza però che ne vengano’ esplicitate le allarmanti peculiarità che farebbe ritenere che l’indagato possa disfarsi del suo patrimonio per impedire la fut confisca.
Il mancato assolvimento da parte del pubblico ministero dell’onere d allegazione da cui era gravato, non indicando il ricorso le ragioni a soste dell’attualità e concretezza delle esigenze cautelari, comporta l’inammissibi dell’impugnazione.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 7/5/2025