Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 29382 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 29382 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME CONCETTA
NOME nata a GELA il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 21/03/2024 del TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOMEAVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione voglia dichiarare inammissibile il ricorso, con le conseguenze previste dalla legge; uditi i difensori AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, che hanno concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 21 marzo 2024 il Tribunale di Caltanissetta, in sede di riesame, confermava il decreto in data 15 marzo 2024 con il quale il G.i.p. del Tribunale di Gela, ai sensi dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., aveva disposto il sequestro preventivo della somma di 91.110 euro e di monili in oro di
vario genere nei confronti di NOME COGNOME, sottoposta a indagini unitamente al figlio per concorso in ricettazione, avendo ricevuto e occultato – secondo la tesi accusatoria – denaro e preziosi, conoscendone la provenienza delittuosa.
Nell’interesse dell’indagata hanno proposto distinti ricorsi i suoi difensori.
2.1. Il ricorso dell’AVV_NOTAIO lamenta violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti.
Ai fini dell’astratta configurabilità del delitto di ricettazione il Tribunale valorizzato un dato neutro, costituito dalla detenzione di denaro contante in una intercapedine del bagno dell’abitazione, e non ha considerato la consulenza e gli estratti conto I.N.P.S. prodotti dalla difesa comprovanti la disponibilità di somme di denaro percepite nel tempo a titolo di pensione e reddito di cittadinanza dalla ricorrente, il cui coniuge svolgeva regolare attività lavorativa.
L’incolpazione provvisoria è costruita senza alcun riferimento spaziale e temporale che valga a circoscriverla. L’ipotesi accusatoria è stata ritenuta fondata con una inversione logica: invece di spiegare perché la somma fosse il verosimile provento di uno specifico reato, i giudici della cautela hanno ritenuto che la base indiziaria dell’esistenza del delitto fosse il rinvenimento dell’ipotetico profitto.
Manca poi del tutto, nella motivazione, un riferimento al fumus commissi delicti, quanto ai monili sequestrati.
2.2. Il ricorso dell’AVV_NOTAIO lamenta violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza sia del fumus commissi delicti sia del periculum in mora.
Con il primo motivo, con argomentazioni analoghe a quelle del codifensore, ci si duole della motivazione totalmente illogica e in parte mancante là dove sono state disattese apoditticamente e ignorate le puntuali dimostrazioni della derivazione lecita, rispettivamente, del denaro e dei monili sequestrati, sulla quale la ricorrente, in udienza, ha reso spontanee dichiarazioni, sfuggite al Tribunale.
Sotto altro profilo, si deve escludere che il mero possesso di una pur ingente somma di denaro possa da solo giustificare, in assenza di un qualsiasi riscontro investigativo, la contestazione del delitto di ricettazione, senza la verifica dell’esistenza di un delitto presupposto, per quanto delineato per sommi capi, ovvero della precedente commissione di reati dai quali possa essere derivata la provvista o l’avvenuto compimento di operazioni di investimento comunque di natura illecita a qualsiasi titolo.
Non hanno alcun rilievo i precedenti penali della ricorrente e del figlio in materia di stupefacenti in assenza della prova di una connessione con il procedimento di cui si tratta.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la genericità, l’infondatezza e la mancanza di autonoma valutazione che caratterizzano la motivazione del provvedimento genetico e di quello impugnato quanto alla ritenuta sussistenza del periculum in mora, che deve essere concreto e attuale e non può essere giustificato dal solo rilievo che la cosa sequestrata è costituita da una ingente somma di denaro, per sua natura suscettibile di pericolo di dispersione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati limitatamente alla doglianza inerente all’assenza di motivazione sul sequestro dei gioielli, risultando invece infondate le altre doglianze.
Va premesso che «il sindacato della Cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto alla possibilità di rilevare ed apprezzare la sola violazione di legge, così come dispone testualmente l’art. 325, comma 1, cod. proc. pen.: una violazione che la giurisprudenza ormai costante di questa Corte, uniformandosi al principio enunciato da Sez. U, n. 5876, del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710, riconosce unicamente quando sia constatabile la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata alla inosservanza di precise norme processuali» (così Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, COGNOME, non mass. sul punto; successivamente, in senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, COGNOME, Rv. 269656, nonché Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, COGNOME, Rv. 269119; di recente cfr. Sez. 3, n. 14977 del 25/02/2022, COGNOME, Rv. 283035).
In ordine alla valutazione del requisito del fumus del reato, secondo la prevalente e più recente giurisprudenza di questa Corte, il giudice del riesame deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e della effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile o meno l’impostazione accusatoria, ma non può se-n-ia sindacare la fondatezza 2 dell’accusa (Sez. 3, n. 8152 del 12/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285966; Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278152; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272927; Sez. 6, n. 49478 del
21/10/2015, COGNOME, Rv. 265433; Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677).
Inoltre, in tema di ricettazione non sono necessarie la ricostruzione in tutti gli estremi fattuali del delitto presupposto né l’individuazione dei responsabili, potendo il giudice affermarne l’esistenza attraverso prove logiche (cfr., ad es., Sez. 2, n. 16012 del 14/03/2023, COGNOME, Rv. 284522; Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282629; Sez. 2, n. 46773 del 23/11/2021, COGNOME, Rv. 282433; Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, COGNOME, Rv. 277509; Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019, Maddaloni, Rv. 277020).
Alla luce di questi principi, la valutazione del giudice del riesame in ordine alla sussistenza del fumus del delitto di ricettazione, quanto all’occultamento del denaro, risulta incensurabile.
Con specifica e puntuale motivazione il Tribunale, confrontandosi con le argomentazioni difensive, ha indicato le ragioni per le quali il possesso di una ingente somma di denaro risulta manifestamente incompatibile con i redditi percepiti dalla ricorrente e dal suo nucleo familiare e sia invero riconducibile allo svolgimento di attività delittuose, verosimilmente connesse al traffico di sostanze stupefacenti, visti i numerosi precedenti specifici dei quali è gravata NOME COGNOME.
Il Tribunale ha supportato questa conclusione non solo in forza della mancanza di adeguate giustificazioni del possesso di una somma così elevata (oltre 91.000 euro, ampiamente superiore al limite previsto per il compimento di operazioni in contanti), ma anche del rinvenimento della stessa, suddivisa in mazzette di diverso taglio, all’interno dell’intercapedine del bagno sotto il marmo posizionato a chiusura del muro.
L’ordinanza impugnata, dunque, ha applicato il principio, affermato dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, secondo il quale integra il delitto di ricettazione la condotta di chi sia sorpreso nel possesso di una rilevante somma di denaro, di cui non sia in grado di fornire plausibile giustificazione, qualora, per il luogo e le modalità di occultamento della stessa, possa ritenersene la provenienza illecita, anche in considerazione dei limiti normativi alla detenzione di denaro contante (Sez. 2, n. 16012 del 14/03/2023, cit.; Sez. 2, n. 43532 del 19/11/2021, Berati, Rv. 282308; Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Grumo, Rv. 280883).
Proprio in ragione delle modalità di occultamento dell’assai rilevante somma è incensurabile anche la valutazione del Tribunale circa la necessità di anticipazione dell’effetto ablativo per scongiurare il pericolo di dispersione del denaro e, quindi, il pregiudizio di aggravamento del reato che con il sequestro impeditivo si mira ad evitare.
È fondata, invece, la doglianza con la quale la ricorrente ha lamentato la mancanza di motivazione in ordine al sequestro dei gioielli, sul legittimo possesso dei quali in sede di riesame la difesa dell’indagata aveva svolto specifiche deduzioni obliterate dal Tribunale.
Sul punto, pertanto, l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio allo stesso Tribunale per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, limitatamente al sequestro dei gioielli, e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Caltanissetta competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, c.p.p.
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso il 03/07/2024.