Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40282 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40282 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/09/2024
SENTENZA
sul ricorso nell’interesse di NOME, nato DATA_NASCITA in Marocco, contro l’ordinanza del Tribunale di Arezzo del 16.4.2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 1614ft024 il Tribunale di Arezzo ha rigettato l’istanza di riesame che era stata proposta nell’interesse di NOME contro il decreto
con cui il GIP, in relazione al delitto di cui all’art. 648 cod. pen., aveva disposto sequestro preventivo della somma di euro 294.770,00 rinvenuta nella disponibilità dell’indagato;
ricorre per cassazione il difensore del NOME deducendo violazione di legge in relazione al fumus del delitto di ricettazione: rileva che il sequestro, originariamente adottato ai sensi dell’art. 354 cod. proc. pen., è stato successivamente convertito in sequestro preventivo con decreto del GIP del 20.3.2024; osserva che, con l’istanza di riesame,la difesa aveva evidenziato la mancanza di elementi idonei a delineare il delitto presupposto e sottolinea che il Tribunale ha giudicato verosimile che il denaro provenisse da reati legati al traffico di stupefacenti jtuttavia non accertati nemmeno nella loro tipologia; richiama la giurisprudenza di questa Corte circa l’impossibilità di procedere al sequestro di denaro sulla scorta esclusivamente dell’entità degli importi detenuti risultando invece necessario individuare nella sua tipologia il delitto presupposto;
3. la Procura Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è complessivamente infondato.
1. Non è inutile, in primo luogo, ribadire che til ricorso per Cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio iè ammesso solo per violazione di legge, in siffatta nozione dovendosi peraltro comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione che risultino così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (cfr., in tal senso, tra le tan Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, COGNOME Napoli COGNOME ed COGNOME altro, COGNOME Rv. 269656 COGNOME – COGNOME 01; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, COGNOME, Rv. 254893 01; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, COGNOME, Rv. 245093 – 01 e, in ogni caso, già Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692 – 01).
E’ altrettanto consolidato l’orientamento di questa Corte nel senso che il giudice del riesame, nella valutazione del fumus, deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile o meno l’impostazione accusatoria, ma non può
sindacare la fondatezza dell’accusa (cfr., ad es., Sez. 1, n. 18941 del 30/01/2018, COGNOME, Rv. 269311; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272927; Sez. 6, n. 9991 del 25/01/2017, COGNOME, Rv. 269311; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, COGNOME, Rv. 265433; Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014, COGNOME, Rv. 261677).
Tanto premesso, rileva il Collegio che il provvedimento impugnato non è censurabile in questa sede avendo il Tribunale dato conto, in termini sintetici ma esaustivi, delle esigenze che giustificavano la adozione della misura reale e, per altro verso, delineato anche i termini fattuali essenziali del delitto per il quale procede.
La giurisprudenza ha infatti più volte affermato che, ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, come del delitto di ricettazione, non richiede l’esatta individuazione e l’accertamento giudiziale del delitto presupposto, essendo sufficiente che quest’ultimo risulti, alla stregua degli elementi di fatto acquisiti ed interpretati secondo criteri di logica, almeno astrattamente up , Cre configurabile (cfr., tra le tante, in tal senso, Sez. 2, n. 6584 dei – 15/12/20211Rv. 282629).
L’ordinanza in verifica ha dunque puntualmente ricostruito l’episodio da cui ha tratto origine il procedimento, spiegando che, in data 6.3.2024, alle ore 18.10, personale della Polstrada aveva proceduto al controllo di una vettura TARGA_VEICOLO che era risultata intestata all’indagato e da lui condotta; gli operanti avevano nell’occasione rinvenuto “occultate all’interno dell’abitacolo … e, specificamente, nel doppiofondo costruito nel vano bagagliaio, dotato di un sistema di apertura/chiusura comandato elettricamente piuttosto complesso (…), 15 mazzette di banconote (…) per un valore complessivo di euro 294.770,00, una banconota turca da 5 lire … oltre, tra le altre cose, a tre sim, due rotol cellophane, un bilancino di precisione, un taglierino sporco di resina che, analizzata con narcotest, è risultata positiva ai cannabinoidi” (cfr., pag. 1 del provvedimento impugnato).
I giudici del riesame hanno dato atto che l’indagato aveva riferito, nell’immediatezza, che sì trattava del secondo viaggio da lui effettuato su incarico di tale NOME COGNOME, che aveva fatto installare sulla sua vettura un GPS per poterlo sempre rintracciare e che il denaro gli era stato consegnato da un terzo con la banconota turca quale “segno di riconoscimento”.
Alla luce di tali emergenze, il Tribunale, con argomentazione assolutamente lineare sul piano logico, ha potuto ricondurre la (certamente illecita) disponibilit dell’ingente somma, abilmente ed ingegnosamente occultata, alla commissione di delitti in materia di stupefacenti, ipotesi del tutto ragionevolmente sorretta da
rinvenimento, unitamente al denaro, di materiale idoneo al confezionamento e recante tracce e residui di cannabinoidi.
La giurisprudenza di questa Corte ha infatti ritenuto corretto dare rilievo al luogo ed alle modalità dell’occultamento del denaro, e desumere proprio da tali circostanze elementi per affermarne, quantomeno in sede cautelare, la sua provenienza illecita, non essendo necessario, a tal fine, l’accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, della sua esatta tipologia e dei suoi autori, posto che il giudice può affermarne l’esistenza attraverso prove logiche (cfr., ad esempio, in tal senso, Sez. 2 , n. 16012 del 14/03/2023, Scordamaglia, Rv. 284522 – 01, resa in una fattispecie relativa al rinvenimento della somma di oltre un milione e mezzo di euro in contanti, occultata, in uno a sostanza stupefacente, all’interno di un automezzo nella disponibilità dell’imputato, gravato da precedenti specifici, che non aveva saputo indicarne la provenienza).
Nel caso in esame, le modalità di occultamento del denaro in sequestro è stata correttamente giudicata emblematica della illecita sua provenienza laddove il contestuale sequestro di strumenti idonei al confezionamento di sostanza stupefacente è stata congruamente giudicata significativa della tipologia del delitto “presupposto”.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18.9.2024