Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10344 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10344 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI CATANZARO
nei confronti di:
COGNOME NOME nato a CATANZARO il 21/11/1987
avverso l’ordinanza del 12/09/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso o, in subordine, di rimettere la questione di diritto alle sezioni unite di questa Corte di Cassazione.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 12/9/2024 il Tribunale di Catanzaro, accogliendo l’appello avanzato nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale che il 10/4/2024 aveva rigettato l’istanza volta ad ottenere i dissequestro della somma contante di euro 23.050,00 sottoposta a sequestro preventivo in ordine al reato di cui all’art. 648 cod. pen., ha annullato l’ordinanza in quella sede impugnata ha disposto il dissequestro della predetta somma in favore dell’appellante.
Ha rilevato il Tribunale che il mero possesso, in sede di perquisizione domiciliare, di un significativa somma di denaro, quali euro 23.050,00 in contanti, pur nel difetto di un ragionevole giustificazione, non poteva ritenersi di per sé sufficiente ad integrare il fumus delitto di cui all’art. 648 cod. pen., non potendosi ravvisare questo nella circostanza l’indagato fosse gravato da precedenti penali e più volte deferito per reati in maniera stupefacenti, né nello stato di disoccupazione dell’appellante, nel passato comunque percettore di redditi esigui.
Avverso l’ordinanza del tribunale del riesame di Catanzaro ha proposto ricorso per Cassazione il pubblico ministero presso il Tribunale di Catanzaro, affidandolo a due motivi di impugnazione:
2.1. GLYPH Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge, con riferimento all’inosservanza o erronea applicazione dell’art. 648 cod. pen., rilevando che il COGNOME è stato rinvenuto in possesso dell’ingente somma di denaro di cui non ha dato ragionevole spiegazione, è gravato da precedenti in materia di stupefacenti e da precedenti di polizia, e non svolge attività lavorativa, al pari della sua attuale compagna e della ex compagna
2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge con riferimento all’inosservanza o erronea applicazione dell’art. 321 cod. proc. pen. per avere il tribuna introdotto una prova non richiesta ai fini della cautela reale, che si risolve “nell’obbligo di ind gravi indizi sussistenti circa la generica provenienza delittuosa del denaro oggetto di sequestro”.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio con rito cartolare, in assenza di richi di trattazione orale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato, in quanto la motivazione dell’ordinanza impugnata non contrasta con alcuna disposizione di legge.
Giova, infatti, ricordare che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del
provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudic (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692 – 01).
3. Tanto premesso, deve anche rilevarsi che l’evoluzione giurisprudenziale di questa Corte di Cassazione in tema di reati da ricezione di profitto illecito è partita da un risalente orientam secondo il quale l’affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione non rich l’accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell’esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l’esistenza attraverso prove logi (Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Rv. 251028 – 01).
Sulla base, quindi, della possibilità di desumere l’esistenza del delitto presupposto anche incidentalmente e sulla sola base di prove logiche si è sostenuta la legittimità del sequestro rilevanti somme di denaro contante di cui il titolare non sappia fornire alcuna plausibi giustificazione (Sez. 2, n. 20188 del 04/02/2015, Rv. 263521 – 01). Analogamente, con più pronunce si è riconosciuto integrare il delitto di ricettazione la condotta di c sorpreso nel possesso di una rilevante somma di denaro, di cui non sia in grado di fornire plausibile giustificazione, qualora, per il luogo e le modalità di occultamento della stessa, possa, anche considerazione dei limiti normativi alla detenzione di contante, ritenersene la provenienza illec (Sez. 2, n. 43532 del 19/11/2021, Rv. 282308 -01; Sez. 2, n. 16012 del 14/03/2023, Rv. 284522 – 01; Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Rv. 251028 – 01).
Raccogliendo i timori che l’applicazione indiscriminata di tale principio potesse comportare un eccessivo ampliamento delle possibilità di disporre provvedimenti di sequestro di somme contanti, però, si è poi venuto affermando un orientamento giurisprudenziale più prudente, richiamato anche dall’ordinanza del Tribunale di Catanzaro impugnata, secondo il quale ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, pur non essendo necessaria la ricostruzione del del presupposto in tutti gli estremi storici e fattuali, tuttavia occorre che esso, quale essenz elemento costitutivo delle relative fattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipolog pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali (Sez. n.6584 del 15/12/2021, Rv. 282629 – 01; Sez. 2, n. 46773 del 23/11/2021, Rv. 282433 – 02; Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019, Rv. 277020 – 01).
L’ulteriore evoluzione giurisprudenziale ha portato ad ulteriori approfondimenti che non hanno più richiesto necessariamente, ai fini della configurabilità del reato, l’individuazione d tipologia del reato presupposto ma, comunque, hanno ribadito che, in tema di sequestro preventivo, la sussistenza del ‘fumus” del delitto di ricettazione non può essere desunta, ne caso di rinvenimento di rilevanti somme di denaro o di preziosi della cui disponibilità non s fornita giustificazione, dalle sole modalità di occultamento dei beni e dalla mancanza di reddi lecitamente prodotti, in assenza di elementi ulteriori, significativi della certa provenienza primi da un delitto presupposto. (Cass., sez. 2, 03/07/2024, n. 28587, Rv. 286727 – 01: in motivazione, la Corte ha altresì precisato che costituivano indici ulteriori della provenien delittuosa dei beni vincolati gli accertati contatti del detentore con esponenti della criminali
suo precedente coinvolgimento in fatti di reato produttivi di profitto e il contestuale possesso oggetti strumentali alla perpetrazione di altri reati).
Sulla base di tale condivisibile orientamento giurisprudenziale, al quale occorre dare seguito, può affermarsi che in caso di rinvenimento di rilevanti somme di denaro contante o di beni preziosi prive di giustificazione, la sussistenza del fumus dei delitti di ricettaz riciclaggio deve essere connessa all’individuazione non soltanto di particolari modalità d occultamento del contante, significative della volontà di occultarlo, e dell’assenza di redditi l ma, altresì, alla presenza di ulteriori elementi significativi della certa provenienz delitto, e ciò proprio per scongiurare il pericolo di procedere al sequestro di somme dì denar contante elevando imputazioni ex art. 648 o 648 bis cod. pen. in assenza di qualsiasi elemento atto a dimostrare l’esistenza di un delitto presupposto, altrimenti legittimandosi la gener ablazione di qualsiasi somma ritenuta rilevante. Divengono quindi fondamentali quegli ulteriori elementi che accompagnano il provvedimento ablatorio per giustificare la valutazione incidentale di provenienza illecita del contante, che la stessa giurisprudenza già citata ha potuto individua negli accertati contatti del soggetto titolare del contante con esponenti criminali, precedente coinvolgimento dell’agente in fatti di reato normalmente produttivi di profitto illeci nel contestuale possesso di oggetti destinati alla consumazione di altri reati (armi, droga contrabbando, fatture per operazioni inesistenti etc.) e, in genere, nella presenza di ulteri elementi significativi della certa provenienza da delitto del denaro sequestrato dì cui provvedimento genetico ovvero quello emesso dal tribunale del riesame o dell’appello cautelare reale deve dare necessariamente conto.
4. Il provvedimento impugnato, pur evocando la giurisprudenza più restrittiva di questa Corte che richiede l’individuazione del delitto presupposto quantomeno nella sua tipologia, non si è, comunque, discostata dai principi evidenziati dalla successiva evoluzione giurisprudenziale, in quanto ha approfondito la tematica della sussistenza o meno di “ulteriori elementi”, rispett alla mancanza di redditi lecitamente prodotti, che potessero essere ritenuti significativi de certa provenienza del denaro da un delitto presupposto e, premesso che le ricevute di gioco prodotte dalla difesa erano prive di valenza dimostrativa rispetto all’indagato, pur rilevando ch il provvedimento genetico aveva accennato “in modo insufficiente, alla circostanza per cui l’indagato sia gravato da precedenti penali e più volte deferito per reati in materia stupefacenti”, ha ritenuto tali elementi, di per sé, inidonei a far riconoscere l’ipoti provenienza da delitto del denaro sottoposto a sequestro.
In tal modo il Tribunale del riesame ha comunque esplicitato adeguatamente le ragioni della propria decisione in relazione all’insussistenza del fumus del contestato delitto di cui all’art. cod.pen., sottolineando che il denaro contante rinvenuto nell’abitazione dell’indagato non era conservato con modalità tali da ritenersi “occultato” al suo interno e non sussistevano precedenti condanne idonee a dimostrare il coinvolgimento dell’indagato con ambienti delinquenziali, tali da indurre a ritenere il denaro provento di delitto.
Si tratta di valutazione che non può ritenersi inesistente né confliggente con alcun principio di diritto e, come tale, non censurabile in questa sede.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 13/12/2024.