Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 20363 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 20363 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME nato in Albania il 30/1/2002
avverso l’ordinanza del 15/11/2024 del Tribunale del riesame di Ascoli Piceno visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurat generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. NOME COGNOME ch ha chiesto l’accoglimento del ricorso, anche con nota del 21/3/2025
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 15/11/2024, il Tribunale del riesame di Ascoli Picen rigettava la richiesta proposta ex art. 324 cod. proc. pen. da NOME COGNOME così confermando il decreto di sequestro preventivo emesso il 26/10/2024 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale con riguardo al delitto di cui 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Propone ricorso per cassazione l’indagato, deducendo – con unico motivo – l’erronea applicazione degli artt. 321 cod. proc. pen., 240-bis cod. p Tribunale avrebbe confermato il sequestro della somma di 1.035 euro, disposto a sensi dell’art. 240-bis cod. pen., sebbene la difesa avesse giusti documentalmente la provenienza lecita del danaro, come peraltro riconosciuto dalla stessa ordinanza. La motivazione di questa, inoltre, non potrebbe es condivisa laddove sosterrebbe la risalenza dei redditi dichiarati rispe momento del sequestro, in quanto proprio e soltanto questi dovrebbero esser valutati nella verifica del rapporto di proporzione, per come indicato nella s norma. Il ricorrente, pertanto, non avrebbe avuto altro modo per giustificar provenienza della somma e la sua proporzione ai redditi dichiarati, e per motivo l’ordinanza dovrebbe essere annullata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta manifestamente infondato.
Occorre premettere che, in tema di misure cautelari reali, ai sensi dell 325 cod. proc. pen. integra violazione di legge sulla motivazione, deducib mediante ricorso per cassazione, soltanto l’inesistenza o la mera apparenza questa, mentre ne è escluso qualunque argomento che attenga alla concreta valutazione degli elementi in fatto. Ebbene, proprio in questi ultimi e non conse termini si sviluppa il ricorso in esame, che – lungi dal sostenere il v motivazione nei rigorosi limiti appena richiamati – contesta nel me un’ordinanza che, in modo contraddittorio, avrebbe prima riconosciuto ch l’indagato aveva giustificato la provenienza del denaro, quindi avrebbe conferma il sequestro valorizzando un criterio – la risalenza delle dichiarazioni pro non conferente.
4.1. L’impugnazione, dunque, contesta propriamente il vizio di motivazione i punto di fatto, così eludendo il parametro di cui all’art. 325 cod. proc. p imponendo una pronuncia di inammissibilità.
A ciò si aggiunga, peraltro, che il Tribunale ha confermato il sequestro denaro ex art. 240-bis cod. pen. con argomenti del tutto solidi, congrui ed adere ad oggettivi elementi in atti, compresa tutta la documentazione difensiva; motivazione, dunque, tutt’altro che di mera apparenza.
5.1. In particolare, è stato evidenziato che la somma – sequestr nell’ottobre 2024 – non poteva essere giustificata alla luce dei redditi dichia 2023, pari a poco più di 11mila euro; questi ultimi, infatti, erano risal soprattutto, “ridotti, considerato il costo della vita e il costo per l’af alloggio”, che il COGNOME doveva di certo pagare, essendosi dichiarato non titolar
beni immobili. Ancora, l’ordinanza ha sottolineato che: a) il ricorrent disoccupato da 5 mesi, risultando l’ultima busta paga relativa a maggio 2024;
in senso contrario non potevano valere i redditi del fratello convivente, le cui paga – comunque relative al 2023 – non giustificavano il possesso di circa mi
euro in contanti. Infine, ma con particolare rilievo nell’ottica del seques sproporzione di cui all’art. 240-bis cod. pen., il Tribunale ha rilevato
ricorrente era stato recentemente (6/9/2024) trovato in possesso di 23 dosi cocaina e denunciato per detenzione di stupefacenti a fine di spaccio, c
rafforzando la convinzione che lo stesso avesse tratto da attività illecite il trovato nella sua disponibilità.
5. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, n
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia propos ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilit
alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.
cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2025
estensore
Il Presidente