Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 1003 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1003 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il 18/03/1982
avverso l’ordinanza del 16/09/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE‘ di PADOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letta la requisitoria scritta del PG, che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 18/10/2023, il Tribunale di Padova – quale giudice del riesame – ha confermato il sequestro preventivo delle somme rinvenute nella disponibilità di NOME COGNOME nei confronti del quale era stata disposta convalida dell’arresto in relazione al reato di detenzione di sostanze stupefac contestatogli ai sensi dell’art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.3 ritenendo che le somme sequestrate dovessero ritenersi il profitto di attivit spaccio.
La Corte di Cassazione, Sezione Terza, con sentenza n.33354/2024, ha accolto l’unitario motivo di impugnazione articolato dalla difesa dell’indagato; particolare ì ha rilevato che – essendo stata contestata la condotta di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio – le somme rinvenute nella disponibilità del ricorr non potevano costituirne il profitto con conseguente carenza del necessario nesso di pertinenzialità; con ragionamento applicabile anche alla speciale ipotesi confisca prevista dall’art.73, comma 7bis, T.U. stup.; ritenendo, altresì, che non si vertesse nell’ambito della c.d. confisca per sproporzione prevista dall’art.24 cod.pen., non essendo applicabile ratione temporis il testo dell’art.85bis T.U. stup., come modificato dal d.l. 15 settembre 2023, n.123, convertito nella I. 1 novembre 2023, n.159.
Il Tribunale di Padova, decidendo in sede di rinvio, ha qualificato il sequest in questione quale sequestro c.d. impeditivo, disposto ai sensi dell’art.3 trattandosi di vincolo apposto su somme di denaro potenzialmente utilizzabili pe acquistare ulteriori sostanze stupefacenti da destinare alla cessione; atteso dal complesso degli elementi indiziari, emergeva come l’indagato – privo di attivi lavorativa – fosse un abituale cedente di dette sostanze, di varia tipologia; ha tali motivi, rigettato la richiesta di riesame.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione con il quale ha dedotto la violazione di legge – in relazione agli artt. 125, comm 321, comma 1 e 627 cod.proc.pen.y
Ha dedotto che la motivazione resa in sede di giudizio di rinvio doveva ritenersi viziata in diritto atteso che il sequestro preventivo impeditivo può es disposto in presenza del duplice presupposto fattuale del rapporto di pertinen con il reato e del concreto pericolo che la sua disponibilità possa agevolar commissione di ulteriori reati.
Ha altresì dedotto che – in riferimento all’ulteriore condotta contestata all’imputato (relativa alla ripetuta cessione di metanfetamina) – il Tribunale non aveva tenuto conto della mancanza di proporzionalità tra l’ipotetico profitto e l’intero ammontare del denaro sequestrato, pari a € 28.400,00.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Va premesso che, in sede di rinvio, il giudice del riesame – in relazione a profilo di diritto che pure era stato evidenziato in sede di pronuncia di annullamento – ha tenuto ferma la qualificazione del sequestro sotto la specie di quello c.d. impeditivo previsto dall’art.321, comma 1, cod.proc.pen., ritenendo sussistente l’elemento del periculum in mora determinato dalla concreta e attuale possibilità che il denaro sequestrato potesse essere destinato a ulteriori acquisti di sostanza stupefacente; ravvisando altresì l’ulteriore e necessario elemento rappresentato dal nesso di pertinenzialità in ragione della pregressa e comprovata attività di spaccio effettuata dall’indagato e 11a far desumere l’origine delittuosa della somma contante.
In punto di nesso di pertinenzialità, profilo oggetto della sentenza di annullamento con rinvio, va ricordato che – per consolidata giurisprudenza di questa Corte – qualora venga contestato il delitto di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, la somma rinvenuta nella disponibilità dell’imputato, anche ad ammettere che sia provento di spaccio di sostanze stupefacenti, non costituisce il profitto del reato in contestazione ma di altre, pregresse condotte illecite di cessione di droga, con l’introito del relativo corrispettivo (Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900, in motivazione); essendo altresì stato chiarito che in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell’imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all’art. 240bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall’art. 85bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 non essendo consentita la confisca del denaro né ai sensi dell’art. 240 cod. pen., né ai sensi dell’art. 73, comma 7bis, d.P.R. cit., applicabili invece all’ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto
di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità (Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, COGNOME, Rv. 283248).
D’altra parte, in riferimento specifico all’ablazione di somme di denaro, trattandosi di beni normalmente non destinati alla commissione di reati, questa Corte ha chiarito che il sequestro preventivo comporta la preventiva individuazione del rapporto di pertinenza con í reati per i quali si procede, di cui deve darsi atto nella motivazione del provvedimento, nel senso che deve trattarsi di denaro che costituisca il prodotto, il profitto o il prezzo del reato oppure che sia servito a commetterlo o sia, comunque, concretamente destinato alla commissione dello stesso; ciò comporta che il sequestro preventivo non può colpire, indistintamente e genericamente, beni o somme di denaro dell’indagato o dell’imputato, ma solo i beni legati dal rapporto di pertinenzialità al reato (Sez. 5, n. 52251 del 30/10/2014, Bianchi, Rv. 262164; Sez. 6, n. 17997 del 20/03/2018, COGNOME, Rv. 272906).
Così delineato il perimetro dei principi rilevanti nella fattispecie concreta, deve ritenersi che il giudice del rinvio non si sia uniformato al disposto della sentenza di annullamento, che aveva accolto la censura difensiva in punto di assenza di motivazione in ordine al necessario vincolo di pertinenzialità tra il denaro sequestrato e la condotta di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.
Difatti, il Tribunale ha adottato sul punto una motivazione sostanzialmente tautologica, facente riferimento alla dedotta e pregressa attività di spaccio imputabile al ricorrente e alla conseguente e presumibile origine illecita del denaro sequestrato, ma non ha colmato la lacuna già evidenziata nella pronuncia di i annullamento in ordine alla necessità dell’individuazione del!~ nesso di pertinenzialità tra il denaro medesimo e la condotta ascritta.
Si ravvisa, quindi, la denunciata violazione degli artt.321, comma 1 e 627, comma 3, cod.proc.pen..
Si ritiene altresì che si verta in ipotesi nella quale, in considerazione della non necessità di accertamento di ulteriori elementi di fatto e del carattere – in ragione delle suesposte considerazioni – non eliminabile della suddetta lacuna motivazionale, che (in riferimento all’art.620, comma 1, lett.1), cod.proc.pen.), la sentenza impugnata vada annullata senza rinvio con restituzione dei beni sequestrati all’avente diritto e che, ai sensi dell’art.626 cod.proc.pen., del dispositivo vada data comunicazione al Procuratore generale presso questa Corte per le determinazioni di competenza.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la restituzione della somma di denaro in sequestro all’avente diritto. Manda alla Cancelleria per l comunicazione al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione per gli adempimenti di cui all’art.626 cod.proc.pen..
Così deciso il 10 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presiden;e