Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8576 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8576 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia nel procedimento a carico di: NOME COGNOME, nata in Cina il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/11/2025 emessa dal Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiarasi l’inammissibilità del ricorso ovvero di rigettarlo.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 21/11/2025, il Tribunale di Brescia, decidendo sull’istanza di riesame presentata nell’interesse di NOME, ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip di Brescia il 27/10/2025 avente ad oggetto la somma di euro 197.220 rinvenuta nella disponibilità dell’indagata e ritenuta provento del reato di cui all’art. 648-bis cod. pen.
Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Brescia, deducendo i motivi che di seguito si enunciano ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., omessa motivazione dell’ordinanza in relazione al fumus del reato ipotizzato. Premesso che il provvedimento era stato annullato unicamente in quanto il Tribunale aveva ritenuto non provato (e neppure indicato) il reato presupposto del riciclaggio, il ricorrente rileva che la motivazione con la quale il Tribunale del riesame aveva ritenuto insussistente il fumus del reato provvisoriamente contestato all’indagata era da ritenersi apparente. I Giudici del gravame, a suo dire, non avevano infatti valutato plurimi elementi (dettagliatamente indicati nel ricorso) che deponevano per la provenienza delittuosa della somma sequestrata. Il PM richiamava poi giurisprudenza di legittimità, a suo dire, di segno opposto a quella citata dai Giudici del riesame, alla luce della quale gli elementi emersi erano sufficienti ad integrare il fumus quanto meno del reato di ricettazione.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen., violazione degli artt. 648 e 648bis cod. pen. Secondo il ricorrente il Tribunale aveva motivato l’annullamento anche affermando che il PM non aveva specificato quale era il delitto presupposto del contestato riciclaggio, il ché precludeva la possibilità di valutare la sussistenza del fumus del reato oggetto dell’accusa. Il ricorrente ritiene che ciò integri una errata applicazione degli artt. 648 e 648bis cod. pen. i quali non richiedono tale indicazione ma esigono unicamente la prova della generica provenienza delittuosa.
Il 19/01/2026 il difensore dell’indagata ha depositato memoria di replica (con allegati). Il difensore rileva in primo luogo l’inammissibilità del ricorso in quanto i motivi articolati dal PM non integrano alcuna violazione di legge. Nel merito la difesa evidenzia che i precedenti giurisprudenziali invocati dal ricorrente sono tutti inconferenti e non pertinenti al caso in esame, posto che tanto le modalità del rinvenimento, quanto la personalità dell’indagata e il contegno dalla stessa tenuto non integravano alcuna fonte di sospetto.
Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel complesso fondato nei termini di seguito indicati.
1.1. Occorre in primo luogo premettere che in tema di misure cautelari reali, il giudice, nel valutare il fumus commissi delicti , presupposto del sequestro preventivo, non può limitarsi all’astratta verifica della sussumibilità del fatto in un’ipotesi di reato, ma è tenuto ad accertare l’esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, indicativi della riconducibilità della condotta alla fattispecie astratta ipotizzata, pur se il compendio complessivo non deve necessariamente assurgere alla persuasività richiesta dall’art. 273 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali (da ultimo Sez. 4, n. 20341 del 03/04/2024, Balint, Rv. 286366 -01). Si è quindi precisato che ai fini dell’adozione del sequestro preventivo, pur non richiedendosi una qualificata probabilità di colpevolezza, è però necessario quanto meno ‘un concreto quadro indiziario’ (Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni Rv. 272927 01), che il giudice deve valutare tenendo conto delle concrete risultanze processuali, delle contestazioni difensive sull’esistenza della fattispecie dedotta e dell’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l’impostazione accusatoria e plausibile un giudizio prognostico negativo per l’indagato, pur senza sindacare la fondatezza dell’accusa (Sez. 3, n. 8152 del 12/12/2023, dep. 2024, Bonacci, Rv. 285966 -01).
1.2 Con specifico riferimento alle fattispecie di ricettazione e riciclaggio che vengono in rilievo nel caso in esame, nella giurisprudenza di legittimità è oramai sostanzialmente prevalente l’orientamento secondo il quale la sola disponibilità da parte di un soggetto di denaro o valori sproporzionati rispetto alle sue condizioni economiche e reddituali e dei quali l’interessato non sappia fornire la giustificazione, non è, di per sé considerato, elemento sufficiente per ritenere il fumus dei suddetti delitti (Sez. 2, n. 10344 del 13/12/2024, dep. 2025, Bernaschino, Rv. 287719 -01); ciò, se non altro, per l’ovvia considerazione che il suddetto dato di fatto non esclude che il bene di cui si discute possa essere di provenienza lecita ovvero provenire da un illecito non penalmente rilevante (ovvero ancora da un reato contravvenzionale che non rientra per limite di pena tra quelli previsti dall’art. 648, comma 2, o 648bis, comma 2, cod. pen.). Ai fini dell’integrazione del fumus è quindi necessario un quid pluris che sia idoneo a superare, seppur col minor grado di certezza che la fase cautelare esige, il suddetto dubbio in ordine alla possibile provenienza lecita; occorre cioè che siano acquisiti uno o più elementi che, singolarmente o unitariamente considerati, rendano concreta, seria e plausibile l’ipotesi che il denaro provenga da un delitto (ovvero da una delle contravvenzioni di cui si è detto). Occorre dunque tenere in debito conto di tutte le circostanze del caso concreto e valutarle in relazione alla natura e alla tipologia del bene; a titolo meramente esemplificativo si possono indicare le seguenti circostanze: le modalità di conservazione e detenzione se
indicative dell’esistenza della volontà di “occultamento”; i precedenti penali o giudiziali del detentore per fatti di reato produttivi di profitto; i rapporti del possessore con contesti malavitosi, significativi della provenienza delittuosa di quanto rinvenuto e/o i suoi accertati contatti con esponenti della criminalità; la contestuale detenzione di oggetti strumentali alla perpetrazione di altri reati (strumenti da scasso, contabilità occulta, ecc.) ovvero la contestuale detenzione di altri beni e oggetti di sicura provenienza delittuosa; le modalità dell’occultamento e di conservazione se tipicamente utilizzate in contesti criminali per eludere i controlli delle forze di polizia; il luogo stesso della detenzione (detenere somme ingenti in casa o in luogo sicuro e tutt’altra cosa che portarle in strada o su un mezzo di trasporto soprattutto in circostanze di luogo e di tempo pericolose in cui nessuna persona di media diligenza metterebbe in pericolo i propri risparmi). Anche l’entità della somma rinvenuta è un elemento che va valutato nel caso concreto. Ciò soprattutto quando l’importo del denaro o dei valori detenuti è pari o superiore alle soglie di punibilità previste per i reati tributari e non compatibile con i redditi dichiarati ai fini fiscali dal detentore, in quanto, in tali casi, deve ritenersi probabile che la somma, pur derivando da attività lecite, possa essere provento dei reati di cui agli art. 3, 4 e 5 del D. Lgs 74/2000.
1.3. Tanto premesso, l’ordinanza impugnata, pur avendo richiamato la giurisprudenza di legittimità di cui sopra, non sembra poi averne fatto concreta applicazione. Il Tribunale, infatti, dopo aver correttamente evidenziato che la sola sproporzione della somma detenuta dall’indagata (oltre 197.000 euro) rispetto alle sue capacità reddituali e la sola mancanza di giustificazione del possesso della stessa, non erano sufficienti a dimostrarne la provenienza da un illecito penale, non ha poi proceduto alla valutazione di tutte le altre circostanze del caso concreto, ovvero ne ha valutate solo alcune, così uniformandosi solo apparentemente ai principi giurisprudenziali sopra esposti. Si è infatti solo rilevato che la suddivisione del denaro in mazzette era un dato neutro e che la somma è stata facilmente rinvenuta dagli operanti, in tal modo procedendo peraltro, in maniera illogica, a desumere da ciò che la somma non era occultata (è infatti evidente che il fatto che la somma sia stata trovata dalla polizia, più o meno agevolmente, non significa che la stessa non fosse stata nascosta). Si è invece omesso di valutare le restanti circostanze del caso concreto evidenziate dal PM quali: il fatto che il denaro fosse stato posizionato in più parti della vettura e l’indagata avesse cercato di impedirne il rinvenimento nelle prime fasi del controllo; le false motivazioni dello scopo del viaggio inizialmente fornite; la circostanza che la donna aveva inizialmente negato di esserne la proprietaria. Non si è poi tenuto conto delle circostanze del rinvenimento, atteso che, altro è detenere in casa il denaro, altro è trasportarlo in luogo pubblico. Né si è
considerata l’entità della somma rinvenuta e quindi verificato la sua potenziale riconducibilità a reati tributari, tenuto anche conto che l’indagata risultava essere stata titolare di attività d’impresa ma non aveva dichiarato redditi. Su tale ultimo punto il Tribunale si è peraltro limitato a valorizzare che l’attività d’impresa dell’indagata era cessata da tempo, non considerando però che il lasso di tempo tra la data del rinvenimento e quella della cessazione dell’attività era di qualche mese sicché il denaro ben poteva derivare dalla sottrazione all’imposizione fiscale dei redditi prodotti nell’anno precedente in cui l’impresa dell’indagata era ancora attiva.
1.4. Anche per quanto concerne la necessità di indicare nell’imputazione quanto meno la tipologia del reato presupposto, occorre rilevare che il principio di diritto affermato da diverse condivisibili pronunce di questa Corte deve essere pur sempre calibrato in relazione alla fase processuale in cui il sequestro avviene. Questa Corte ha infatti avuto modo di precisare che la valutazione da parte del giudice del “fumus commissi delicti” deve essere contenutisticamente differenziata in ragione dei diversi stadi di accertamento dei fatti e del materiale probatorio prodotto, che va esaminato nella sua interezza (Sez. 2, n. 10231 del 08/11/2018, dep. 2019, Pollaccia, Rv. 276283 -01). Conseguentemente quando, come appunto nel caso in esame, si è in una fase assolutamente embrionale delle indagini, non si può esigere che il PM, nell’immediatezza dei fatti, sia in grado di indicare l’esatta tipologia del reato presupposto, dovendo lo stesso, in tale frangente, piuttosto allegare elementi sufficienti a far ritenere altamente probabile la provenienza delittuosa del bene.
1.5. L’ordinanza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Brescia per un nuovo giudizio da effettuare sulla base delle indicazioni sopra esposte.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, c.p.p.
Così è deciso, li 06/02/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME