Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 18640 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 18640 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/04/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a GRUMO APPULA il 04/02/1984 NOME COGNOME NOME nato a MOLFETTA il 08/08/1962
avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME udito il Procuratore generale, in persona della sostituta NOME COGNOME la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; udito, altresì, l’avv. NOME COGNOME per COGNOME NOME e, per delega orale dell’avv. NOME COGNOME, anche per COGNOME il quale, per COGNOME, ha chiesto l’accoglimento del ricorso e, per PACE, si è riportato al ricorso.
Ritenuto in fatto
La Corte d’appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale cittadino, con la quale NOME e NOME NOME, ritenuti penalmente responsabili dei reati loro ascritti (pp. e pp. dagli artt. 73, comma e 80 comma 2, d.P.R. n. 309/1990), erano stati condannati rispettivamente alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione ed euro 40.000,00 di multa e anni sei e mesi sei di reclusione ed euro 30.000,00 di multa i con le generiche equivalenti alle aggravanti (art. 80, comma 2 d.P.R. n. 309/1990 e recidiva qualificata per COGNOME, solo la prima per COGNOME), dichiarando inammissibili i motivi del gravame per i quali era intervenuta rinuncia e riducendo la pena per entrambi, con conferma nel resto. Nella specie, si è contestato al COGNOME di aver ceduto al COGNOME un quantitativo di cocaina destinato allo spaccio e avente un principio attivo pari all’87,41%, dal qual potevano ricavarsi 29.080 dosi (in Sannicandro di Bari il 02/03/2023).
La Corte del gravame ha preliminarmente delimitato il thema decidendum, dando atto della circostanza che la penale responsabilità di entrambi gli imputati non era pi contestata, essendo stata pure oggetto di ammissione nel corso del giudizio di primo grado, rilevando che la cognizione era dunque ristretta alla qualificazione giuridica della condotta con specifico riferimento alla aggravante della ingente quantità, sotto il mero profi soggettivo, stante la non contestazione di quello oggettivo, nonché al trattamento sanzionatorio, limitatamente ai motivi non oggetto di rinuncia.
In relazione alle censure residue, dunque, quel giudice ha ritenuto di dover ricostruire la vicenda, rilevando come, già all’atto dell’arresto,15a/ stato accertato che il COGNOME stava facendo da staffetta, alla guida di una FIAT Bravo, al COGNOME, a sua volta alla guida di una MERCEDES, sino al cancello di un immobile rurale nel quale facevano accesso, la seconda uscendone subito dopo. La successiva, immediata perquisizione disvelava l’esistenza di doppi fondi sulle due auto, la presenza di cinque panetti di cocaina nel doppio fondo dell’auto del DE COGNOME, il doppio fondo della FIAT risultando invece vuoto, mentre sul sedile anteriore destro della stessa veniva rinvenuta una busta con diverse mazzette di banconote, avvolte in pellicola, per un totale di euro 38.430,00, cifra riportat anche sulla busta. Su tale quadro probatorio si inserivano, peraltro, le dichiarazio accusatorie di ben due collaboratori di giustizia (COGNOME e COGNOME), i quali avevano indicato il COGNOME come affiliato a un clan mafioso e dedito allo spaccio su larga scala di stupefacenti nel comune nel quale si trovava l’immobile oggetto del controllo. I successivi accertamenti davano conto dell’elevata purezza della droga in sequestro.
Alla stregua di tale piattaforma probatoria, la Corte del gravame ha ritenuto irrilevante la proposta di patteggiamento, previa esclusione dell’aggravante della ingente quantità, asseritamente formulata dal PACE nella convinzione di potere essere assolto, così come la generica ammissione di addebiti che, viceversa, erano stati già confermati, soprattutto una volta acquisite le immagini delle videoriprese, dalle quali era emersa l
piena ricostruzione dell’intera vicenda e del ruolo del PACE. Peraltro, la condotta processuale era stata già considerata ai fini del riconoscimento delle generiche / che aveva neutralizzato le aggravanti ritenute, laddove l’ulteriore rinuncia parziale ai motivi d’appe è stata invece valutata per ridurre la pena, stimata congrua in misura inferiore alla media edittale e differenziata rispetto al coimputato, sia in relazione al ruolo di cedente, rite più grave, che avuto riguardo alle concomitanti modalità dell’azione accertate in costanza degli eventi, essendo emersa la disponibilità in capo al predetto del casolare utilizzato pe occultare lo stupefacente. Si era, infatti, constatato che l’uomo, nelle prime ore del giornata dell’arresto, avvenuto nel pomeriggio, aveva nascosto una busta telata negli uliveti circostanti il casolare unitamente a due soggetti. I tre, tornati successivamente s luoghi, avevano prelevato una busta dalla quale il PACE, indossando dei guanti, aveva preso 5 panetti di cocaina, nascondendoli nel giubbotto, la busta risultando infatti svuotat per circa la metà del suo contenuto. Da ciò, la Corte ha tratto la conclusione che, nell’occorso, il PACE aveva avuto concretamente la disponibilità di un quantitativo pari all’incirca al doppio di quello sequestrato. Sempre in base alle videoriprese, poi, la Cort ha ritenuto che al momento del controllo il DE GENNARO ~iato al PACE una prima busta contenente il denaro, ma anche una seconda busta di colore diverso e dal contenuto non rigido, della quale il PACE aveva tastato il contenuto e che era stata portata via da soggetto datosi alla fuga nelle campagne all’atto dell’intervento dell’organo accertatore Cosicché la restituzione di una parte della droga giustificava ampiamente l’entità della somma rinvenuta che costituiva integrazione del prezzo già versato per lo stupefacente rivelatosi di scarsa qualità. 4
Ha, poi, valutato la personalità dell’imputato, gravato da precedenti numerosi e inserito in un circuito criminoso gravemente allarmante, escludendone un ruolo meramente esecutivo, trattandosi di colui che aveva materialmente intascato il denaro, sovrintendendo anche alle operazioni con l’ausilio di altri soggetti che erano riusciti a sottrarre al seque altre due partite di droga.
Infine, ha ritenuto addirittura temerario il motivo con il quale la difesa aveva chie la restituzione della somma in sequestro sull’assunto che, in base alla stessa ricostruzione accusatoria, essa non avrebbe costituito il controvalore della droga in sequestro, riferendosi a un reato diverso da quello oggetto di contestazione: i giudici del gravame hanno a tal proposito osservato che le videoriprese esaminate avevano offerto una diversa ricostruzione degli eventi, in base ai quali il denaro era già stato consegnato al NOME COGNOME prima che costui ricevesse la cocaina in sequestro, ritenendo pertanto che la corresponsione della somma costituisse condizione preliminare per ottenere il carico.
Quanto, poi, alla posizione del COGNOME, la Corte barese ha confermato la correttezza del minor disvalore della sua condotta, avendo costui agito su incarico di altr con il ruolo di corriere e non acquirente in proprio: tale conclusione quel giudice ha trat dalle videoriprese, dalle quali era emerso che, nel momento in cui l’imputato, dopo aver consegnato la prima busta con il denaro, effettuava la consegna della seconda con il resto della droga, egli, alla richiesta gestuale del PACE di conoscere i motivi di quella restituzio
aveva alzato le mani come per dire che la decisione non era stata la sua. La confessione, peraltro tradottasi in una generica ammissione di addebiti già univocamente accertati, era stata valutata ai fini del riconoscimento delle generiche e non era di spessore tale da giustificare addirittura il giudizio di prevalenza delle stesse, tenuto conto della occasionalità della condotta, attestata dal sofisticato sistema di doppio fondo all’intern dell’autovettura nella sua disponibilità e l’esistenza di un rapporto fiduciario come ricavabi dall’affidamento dell’ingente somma di denaro e del consistente quantitativo di droga, tra quella restituita e quella ricevuta e poi sequestrata, anch’egli essendo peraltro gravato da precedenti, uno dei quali specifico, riducendo la pena per la dimostrata resipiscenza ravvisata nell’aver egli rinunciato al primo motivo del gravame.
3. Il difensore del PACE ha proposto ricorso, formulando due motivi.
Con il primo, ha dedotto vizio della motivazione e violazione di legge quanto alla dosimetria della pena, che ha ritenuto irragionevolmente più grave rispetto al coimputato. La motivazione dei giudici del gravame sarebbe fondata su condotte mai contestate al PACE, avulse dal perimetro dell’imputazione e rimaste alla stregua di accadimenti non verificati, la prova certa inerendo al solo quantitativo in sequestro.
Con il secondo, ha dedotto analoghi vizi quanto al sequestro della somma di denaro che, in base alla stessa ricostruzione recepita nella sentenza impugnata, sarebbe pertinente a una cessione precedente, essendo i giudici ricorsi a un escamotage per ritenerla strumentalmente connessa alla nuova cessione, quale condizione per ottenere la fornitura.
4. Il difensore del COGNOME ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto vizio della motivazione quanto al giudizio di comparazione tra gli elementi circostanziali, sia per avere i giudici valorizzat precedenti penali risalenti al 1983, quello specifico risalendo a un periodo nel quale era penalmente rilevante anche l’uso personale, altresì contestando la valutazione riduttiva della collaborazione dell’imputato, essendo emerso che il vano segreto installato sull’auto era stato aperto grazie al suo spontaneo aiuto.
Considerato in diritto
1. I ricorsi sono inammissibili.
2. I motivi formulati nell’interesse del PACE sono entrambi manifestamente infondati.
Alla stregua delle argomentazioni spese dal difensore, quanto alla individuata dosimetria della pena (a tenore delle quali, i giudici avrebbero valorizzato elementi rimasti di fuori delle condotte oggetto d’imputazione), deve intanto precisarsi che i giudici gravame non hanno ritenuto una condotta più grave rispetto a quella oggetto dell’imputazione, né l’hanno estesa a reati diversi, ma semplicemente valutato le emergenze
probatorie, non contestate e legittimamente confluite nel fascicolo processuale, per ricostruir il ruolo del PACE nella vicenda e gli accadimenti direttamente constatati grazie all videoriprese, valutando tali elementi per confermare il giudizio di maggiore gravità del ruol svolto dal PACE, rispetto al coimputato COGNOME Pertanto, in difetto di violazioni di legge, neppure specificate, deve ritenersi che le censure aggrediscano il ragionamento probatorio, senza tuttavia introdurre elementi indicativi di aporie o incongruità rilevanti nella pres sede di legittimità, al quale è del tutto estraneo l’esame degli aspetti del giudizio c sostanzino nella valutazione e nell’apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito e non possono essere valutati dalla Corte di cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostra la conseguente inammissibilità di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Tale principio costituisce il diretto precipi quello, altrettanto consolidato, per il quale sono precluse al giudice di legittimità la ri degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adot dal giudice del merito (sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi d merito (sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, COGNOME, Rv. 253099).
Ciò vale anche con riferimento al sequestro della somma, il cui rapporto di pertinenzialità rispetto al reato è stato spiegato dai giudici del gravame avuto riguardo alla operazione ne suo complesso, rispetto alla quale il denaro ha assunto l’accertato ruolo di strumento indispensabile ai fini della conclusione dell’affare oggetto dell’imputazione. Si tratta di spiegazione strettamente correlata ai dati inferenziali, avendo la Corte ricostruito la datio alla stregua delle videoriprese e la spiegazione sulla congruenza tra la somma rinvenuta contestualmente alla cessione esime da ogni ulteriore verifica in ordine alla evident pertinenzialità della somma rispetto all’operazione criminosa ripresa in diretta. Peraltro, gi considerare, quanto al nesso di pertinenzialità, che, in tema di sequestro preventiv impeditivo, ai fini della sussistenza del periculum in mora richiesto dall’art. 321, comma 1, cod. proc. pen. è sufficiente che la cosa pertinente al reato assuma carattere strumentale rispetto all’agevolazione della commissione di altri reati, anche se non della stessa specie quello già consumato e per cui si procede (Sez. 3, n. 30632 del 13/10/2020, COGNOME, Rv. 280018 – 01), l’espressione “cose pertinenti al reato”, cui fa riferimento l’art. 321 cod. pen., essendo più ampia di quella di corpo di reato, così come definita dall’art. 253 cod. pro pen., comprendendo non solo qualunque cosa sulla quale o a mezzo della quale il reato fu commesso o che ne costituisce il prezzo, il prodotto o il profitto, ma anche quelle legate anche indirettamente alla fattispecie criminosa (Sez. 2, n. 34986 del 19/06/2013, COGNOME, Rv. 256100 – 01; Sez. 3, n. 31415 del 15/01/2016, COGNOME, Rv. 267513 – 01; n. 42129 del 08/04/2019, M., Rv. 277173 – 01; Sez. 6, n. 56446 del 07/11/2018, Deodati, Rv. 274778 – 01; Sez. 2, n. 28306 del 16/04/2019, COGNOME, Rv. 276660 – 01).
3. Il motivo formulato nell’interesse del COGNOME è manifestamente infondato.
Con le doglianze la difesa ha censurato la valutazione operata dai giudici in ordine al giudizio di comparazione, con ciò manifestando un mero dissenso inidoneo a introdurre
elementi indicativi di un vizio dell’incedere argomentativo, seguito nella sentenza impugnata.
Sul punto, pare sufficiente ricordare che l’onere di motivazione sulla dosimetria della pena deve considerarsi assolto anche senza una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel
caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale (Sez. 3 n. 29968 del
22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288 – 01; Sez. 5 n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932
– 01; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283 – 01). Peraltro, con riferimento al giudizio di comparazione tra gli elementi circostanziali, va ribadito che es
costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito, insindacabile in s di legittimità ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri
previsti dall’art. 133 cod. pen., senza che occorra un’analitica esposizione dei criteri valutazione adoperati. (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279838 – 02; Sez.
1, n. 17494 del 18/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 279181 – 02, in cui si è ribadito ch non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel confermare il giudizio
equivalenza fra le circostanze operato dal giudice di primo grado, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell’art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati in modo logico e coerente rispetto a quelli conco di segno opposto; Sez. 7, n. 1110 del 20/10/2017, dep. 2018, Z., Rv. 272460 – 01, in cui si è affermato che, per il carattere globale del relativo giudizio, il giudice di merito non è te a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che l prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa).
Nella specie, il giudizio di congruità della comparazione tra gli elementi circostanziali termini di equivalenza è stato ancorato a elementi di sicura rilevanza, quali la no occasionalità della condotta e il rapporto fiduciario goduto rispetto alla transazione condott implicante la detenzione di più partite di droga e di una considerevole somma di denaro.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa dell’inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 15 aprile 2025