Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 2529 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 2529 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, nata in Svizzera il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 04/05/2023 dal Tribunale del riesame di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto RAGIONE_SOCIALE conclusioni formulate dal AVV_NOTAIO Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che, riportandosi a quanto formulato nella requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore della ricorrente, AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOMECOGNOME AVV_NOTAIO, ricorre per cassazion avverso l’ordinanza del 04 maggio 2023 con la quale il Tribunale del riesame di Bari h rigettato la richiesta di revoca del decreto del Giudice per le indagini preliminari di Bari data 24 marzo 2023, nel corso dell’esecuzione di una misura cautelare nei confronti di NOME COGNOME COGNOME dei delitti di falso in atto pubblico e accesso abusivo a sis informatico -, ha disposto il sequestro preventivo della somma di euro 115.350,00 rinvenut all’interno dell’abitazione in uso alla ricorrente e al COGNOME stesso.
Con un unico motivo, la difesa lamenta che i giudici della cautela hanno ravvisato pertinenzialità del denaro sequestrato ai fatti illeciti contestati al COGNOME, senza cons che, in realtà, quello rinvenuto nell’abitazione fosse il provento sia dell’attività intramoenia -regolarmente fatturata – svolta dalla ricorrente, sia della locazione di immobile di proprietà della COGNOME e che, invece, il denaro, asseritamente frutto dell’att delittuosa svolta dal COGNOME e puntualmente annotato su un quaderno di contabilità anch’esso oggetto di sequestro -, fosse stato regolarmente depositato presso un istituto credito.
A riprova della esclusiva titolarità del denaro e, pertanto, della non pertinenzialità dello alla vicenda, cui la ricorrente era estranea, la difesa sottolinea che:
in occasione del sequestro, parte della somma era stata rinvenuta all’interno di un borsello donna e altra parte, su indicazione della ricorrente stessa, all’interno di una cassaforte;
l’entità del denaro di pertinenza dell’asserita attività illecita svolta dal coniuge della non solo era di gran lunga superiore alla cifra rinvenuta nell’abitazione – come comprova anche dalle annotazioni di contabilità manoscritte sul quaderno sequestrato -, ma anche che i denaro del COGNOME veniva regolarmente versato presso un istituto di credito, come risultan dalla documentazione bancaria prodotta;
la disponibilità da parte della ricorrente di una così ingente somma di denaro all’int dell’abitazione era determinata dalla necessità di far fronte alle spese di gestione ordin della famiglia e al mantenimento della figlia, studentessa universitaria fuori sede.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo di ricorso presenta profili di inammissibilità.
Giova ricordare che avverso i provvedimenti cautelari reali, il ricorso per cassazion ammesso solo per violazione di legge, dovendosi comprendere in tale nozione non solo gli
errores in iudicando o in procedendo, ma anche quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argonnentativo del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisit minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269 Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME,Rv. 239692).
Nel caso di specie, in cui la difesa lamenta la mancanza di motivazione del provvediment in verifica in ordine alla sussistenza della finalità del sequestro che aveva interessato, dire, proventi reddituali della ricorrente, deve darsi atto della circostanza che i giudi cautela hanno ritenuto la pertinenzialità del denaro sequestrato alle vicende delittuose asc al COGNOME in ragione sia del rapporto di convivenza con la ricorrente, sia della messaggist intercorsa tra i due proprio in merito alla destinazione del «maltolto», da ciò desumendo che ricorrente non solo fosse a conoscenza della illecita provenienza del denaro, ma fosse part attiva nella gestione dello stesso, provvedendo a depositare il denaro su conti correnti ban cointestati ad entrambi, previa annotazione su un apposito quaderno.
Sono queste circostanze che, ad avviso dei giudici della cautela:
per un verso, consentono di considerare la ricorrente come persona non estranea al comportamento illecito addebitato al coniuge;
per altro verso, non richiedono, in ragione della natura fungibile del denaro, la prova d nesso di derivazione diretta tra la somma ablata e il reato, in quanto non è ostat all’adozione del sequestro l’allegazione o la prova dell’origine lecita della specifica som denaro oggetto di apprensione (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037).
In sintesi, il provvedimento in verifica offre una serie di argomenti di merito (presenza nell’abitazione di una elevata somma di denaro; messaggistica relativa alla gestione del denar frutto dell’attività illecita del COGNOME; annotazioni della movimentazione del dena quaderno di contabilità manoscritto, rinvenuto all’interno dell’abitazione) che danno contez di una motivazione completa, coerente e priva di affermazioni assertive che possano fare emergere apparenti gli spunti argomentati e, dunque, tutt’altro che mancante o meramente apparente o non idonea a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dai giudici confermare il sequestro.
Dalle suesposte considerazioni consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processua e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso il 24/11/2023.