Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 22941 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 22941 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari avverso l’ordinanza n. 9/2024 del Tribunale di Sassari del 01/03/2024 nel procedimento nei confronti di COGNOME NOME, n. Alghero (Ss) DATA_NASCITA
letti gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata,; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Sassari, pronunciando in sede di rinvio ai sensi dell’art. 627 cod. proc. pen., ha nuovamente annullato il decreto emesso in data 09/08/2023 dal G.i.p. dello stesso Tribunale che aveva disposto il sequestro preventivo di un’area demaniale, pari a 258 mq., attigua a quella regolarmente condotta in concessione da NOME COGNOME per attività di balneazione, sull’assunto dell’intervenuta violazione degli artt. 633 cod. pen. e 54-1161 cod. nav.
Come già nella precedente ordinanza, annullata con rinvio dalla Seconda Sezione di questa Corte di cassazione, il Tribunale ha ritenuto che, per quanto accertata la pregressa invasione ed occupazione illegittima dell’area in questione, difettasse il requisito del periculum in mora dal momento che, passata la stagione balneare 2023, l’indagato aveva rimosso dalla stessa sedie, ombrelloni, tavolini e quant’altro utilizzato per occuparla abusivamente.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Sassari, che formula due motivi di ricorso.
Con il primo lamenta l’errata affermazione della sussistenza di un cd. giudicato cautelare sulla vicenda da parte del Tribunale, in relazione all’occupazione dell’area demaniale per la stagione balneare 2022, condotta per la quale l’indagato aveva definito il procedimento con oblazione.
Tuttavia, in data 31 marzo 2023, NOME aveva attuato una nuova occupazione dell’area, ancorché in sede di esecuzione del decreto di sequestro preventivo, ombrellini, tavolini e sedie fossero stati rinvenuti rimossi ed accatastati e pronti ad essere utilizzati per la stagione successiva.
Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 633 cod. pen. e 54, 1161 c. nav. e travisamento del fatto, dal momento che quella che costituisce prova patente del reato (l’accatastamento delle suppellettili da balneazione) è stata dal Tribunale ritenuta attività propedeutic:a alla rimozione di una peraltro inesistente struttura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Sembra utile in via preliminare fissare i termini della fattispecie concreta all’esame di questo Collegio, anche al fine di evidenziarne la sostanziale semplicità.
Il resistente NOME COGNOME è titolare di concessione demaniale per occupazione di suolo pubblico per l’esercizio di uno stabilimento balneare e da quanto emerge sia dalla stessa ordinanza impugnata che dal ricorso, ogni anno procede alla invasione di una porzione aggiuntiva di suolo derraniale di circa 258 mq., occupandola con ombrelloni, lettini e sedie, commettendo in tal modo i reati di cui all’art. 633 cod. pen. e 54-1161 c. nav.
Per la stagione 2022 gli illeciti sono stati dichiarati estinti per avvenut pagamento dell’oblazione.
Per la stagione 2023, allorquando è stato messo in esecuzione il decreto di sequestro preventivo, l’indagato aveva già rimosso sedie, tavoli ed ombrelloni dall’area occupata abusivamente; ciò nonostante, il PM chiede che si proceda comunque al sequestro perché ritiene che quell’accatastamento preluda a nuova occupazione in vista della stagione balneare 2024, mentre il Tribunale ha ritenuto che tale rimozione abbia il significato di escludere il periculum in mora.
Il PM insiste nella sua tesi allegando i risultati di verifiche e accertamenti (consulenza) che ha commissionato, evidenziando anche quello che, secondo la sua prospettazione, si rivela come un errore nella motivazione dell’ordinanza impugnata, che ha parlato, in maniera impropria, di giudicato cautelare.
3. Il ricorso, come anticipato, deve, però, essere dichiarato inammissibile.
L’ordinanza impugnata spiega, infatti, correttamente le ragioni per le quali con riferimento al sequestro dell’area demaniale occupata dal COGNOME non potesse ravvisarsi il fumus dei reati ipotizzati. La motivazione risulta congrua, coerente con le risultanze investigative, non manifestamente illogica e rispettosa del dictum formulato da codesta Suprema Corte in occasione del precedente giudizio rescindente.
A parte i rilievi riguardanti la stagione balneare 2022, con riferimento allo stato dei luoghi accertati nel momento dell’esecuzione del sequestro (in data 12 settembre 2023), il giudice del rinvio ha ritenuto l’inesistenza del fumus cautelare che “(…) richiede un’occupazione certa e comunque apprezzabile sia dal punto di vista temporale che della sua estensione, dovendosi escludere quelle che, invece, appaiono più propedeutiche alla rimozione della struttura in concomitanza della fine della stagione estiva come le circostanze al momento dell’esecuzione del sequestro lascerebbero presupporre (…)” (pag. 4 ordinanza impugnata).
Il Pubblico Ministero ricorrente insiste, per contro, nella tesi che quella condotta debba essere interpretata in chiave accusatoria e cioè dimostrativa e prodromica di una nuova occupazione, ma a prescindere dal rilievo che nessun ostacolo di ordine materiale o giuridico si frapporrà all’esecuzione di un nuovo sequestro ove la condotta dovesse ripetersi, lungi dall’evidenziare vizi di erronea interpretazione della legge penale o vizi di motivazione denunciabili al giudice di legittimità, egli mira perorare una differente lettura degli elementi posti a fondamento della decisone.
Trattasi, tuttavia, di operazione ermeneutica preclusa in questa sede, sia perché vertente su questione di puro merito, sia perché avente ad oggetto una congrua e non manifestamente illogica motivazione che ha escluso il periculum in mora, come tale insindacabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso, il 14 maggio 2024
Il consigliere COGNOME ensore COGNOME